Cassazione Penale, Ordinanza n. 29925/2026 del 06/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso per cassazione è stato proposto avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano che aveva confermato la condanna per il reato di sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro ex art. 334, comma 2, c.p. Il ricorrente ha dedotto, da un lato, l'erronea applicazione della norma incriminatrice e il vizio di motivazione, sostenendo che, decorso inutilmente il termine di sessanta giorni previsto per la regolarizzazione della posizione ai sensi dell'art. 193 C.d.S., il veicolo dovesse considerarsi automaticamente confiscato e che, quindi, sarebbe cessato il suo obbligo di custodia; ha inoltre rappresentato di aver denunciato il furto del veicolo, senza che tale denuncia fosse stata ritenuta falsa. Dall'altro lato, ha censurato il riconoscimento della recidiva, assumendo che il giudice di primo grado avesse valorizzato precedenti per contravvenzioni non rilevanti e una successiva condanna per reato analogo, non utilizzabile nel giudizio, lamentando anche l'assenza di specifica motivazione sulla pericolosità attuale, specie a fronte del riconoscimento delle attenuanti generiche.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo, osservando che la Corte d'appello aveva correttamente affermato la permanenza dell'obbligo di custodia fino alla materiale consegna del bene all'autorità competente per la confisca e che, in fatto, la denuncia di furto non risultava credibile, considerato lo stato del veicolo e il suo spostamento di 600/700 metri dal luogo di custodia. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo, rilevando che la Corte territoriale aveva espresso un giudizio di maggiore pericolosità dell'imputato e che dal casellario emergevano plurimi precedenti penali, anche diversi da quelli indicati nel ricorso, tra cui furto aggravato, resistenza a pubblico ufficiale e gestione illecita di rifiuti. Il ricorso è stato dunque dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La sottrazione o danneggiamento della cosa sottoposta a sequestro o confiscata presuppone che permanga un obbligo di custodia sino alla materiale consegna del bene all'autorità competente per la confisca; non basta, per escludere la responsabilità, la sola maturazione del termine previsto per la regolarizzazione amministrativa.
Il decorso infruttuoso del termine di sessanta giorni per la regolarizzazione della posizione non è stato ritenuto idoneo, di per sé, a far venir meno l'obbligo di custodia del bene prima della sua effettiva consegna all'autorità confiscante.
Massime di principio
- In tema di sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro o a confisca, l'obbligo di custodia permane fino alla materiale consegna del bene all'autorità deputata alla confisca, e non cessa automaticamente per il solo decorso di un termine amministrativo di regolarizzazione.
- La mera allegazione di un furto del bene custodito non esclude la responsabilità se il giudice di merito ne esclude la credibilità sulla base di elementi fattuali obiettivi, quali lo stato del bene e il suo spostamento dal luogo di custodia.
- La censura sulla recidiva è inammissibile quando la motivazione di merito dia conto di una più ampia pericolosità dell'imputato e il casellario riveli ulteriori precedenti penali rilevanti, anche se diversi da quelli specificamente contestati nel ricorso.
- In sede di legittimità non è sufficiente contrapporre una lettura alternativa dei precedenti penali o della pericolosità: occorre evidenziare una reale illogicità o assenza di motivazione, altrimenti il motivo è inammissibile.
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