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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 43494/2023 del 26/10/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza del Tribunale che aveva dichiarato inammissibile il suo appello contro la condanna del Giudice di pace per il reato previsto dall'art. 14, comma 5-ter, d.lgs. 286/1998. Il ricorso per cassazione articolava quattro motivi: 1) errata qualificazione dell'impugnazione da parte del Tribunale e mancata trasmissione alla Corte di cassazione ai sensi dell'art. 568, comma 5, c.p.p.; 2) l'annullamento successivo del decreto di espulsione avrebbe fatto venir meno il presupposto del reato; 3) omissione di dichiarare l'improcedibilità per particolare tenuità del fatto; 4) vizio nella commisurazione della pena e mancata sospensione condizionale.

La decisione

La Corte di cassazione, dopo aver precedentemente (sentenza n. 3065/2022) annullato senza rinvio l'ordinanza del Tribunale e riconosciuto che l'impugnazione doveva essere qualificata come ricorso per cassazione, ha poi esaminato il merito e rigettato il ricorso principale. Il rigetto è motivato dall'insufficiente specificità del ricorso rispetto alle ragioni dell'annullamento del decreto di espulsione (quindi impossibilità di valutare l'incidenza dell'annullamento sul reato) e dalla infondatezza delle altre censure: la causa di non punibilità per particolare tenuità non era stata dedotta in primo grado e le critiche sulla pena erano aspecifiche. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 14, comma 5-ter, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286

    Norma che punisce l'ingiustificata inottemperanza all'ordine di allontanamento emesso dal Questore in esecuzione del decreto prefettizio di espulsione; nella sentenza si valuta se il presupposto amministrativo (decreto di espulsione) sia rimasto valido al momento della condotta.

  • art. 568, comma 5, cod. proc. pen.

    Disciplina la qualificazione e la trasmissione alle sezioni di legittimità delle impugnazioni; qui è stato centrale il primo motivo che ha portato la Corte ad annullare e a qualificare correttamente l'impugnazione come ricorso per cassazione.

  • art. 614, cod. proc. pen.

    Norma processuale richiamata in relazione alla trattazione del ricorso dopo la qualificazione e iscrizione a ruolo per la trattazione in Cassazione.

  • art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137

    Previsione procedurale che consente la trattazione scritta in Cassazione; è stata disposta la trattazione scritta ai sensi di questa norma.

  • art. 616, comma 1, primo periodo, cod. proc. pen.

    Stabilisce la condanna alle spese processuali per il ricorrente in caso di rigetto del ricorso; applicata alla fine del procedimento.

Massime di principio

  • L'annullamento successivo di un decreto di espulsione non elimina automaticamente la responsabilità penale per inottemperanza: è determinante la natura dei vizi che hanno portato all'annullamento. Se l'atto era nullo o inesistente in origine (vizi sostanziali che incidono su diritti soggettivi), il giudice può disapplicare la sanzione penale; se l'annullamento è per irregolarità formali/procedurali, l'incidenza può essere limitata e non necessariamente esclude il reato.
  • Per ottenere l'effetto estintivo o esimente derivante dall'annullamento dell'atto amministrativo, il ricorrente deve fornire elementi chiari e specifici sulle ragioni dell'annullamento: una mera attestazione dell'annullamento è insufficiente.
  • La qualificazione procedurale dell'impugnazione (es. appello vs ricorso per cassazione) è rilevante e deve essere prospettata tempestivamente; il difetto di qualificazione può determinare annullamento e rinnovata trattazione.
  • Le istanze di non punibilità per particolare tenuità del fatto vanno formulate e sostenute tempestivamente in sede di merito, poiché la mancata richiesta nei termini può precludere la loro successiva accoglienza in Cassazione.
  • Le contestazioni sulla misura della pena e sulla sospensione condizionale richiedono censure motivate e specifiche; la Corte tende a ritenere legittima la valutazione del giudice di merito se il trattamento sanzionatorio è coerente con la personalità dell'imputato e l'offensività del fatto.
  • Chi impugna dovrebbe documentare con precisione la timeline degli atti amministrativi (data del decreto di espulsione, ordine del Questore, date di permanenza sul territorio, data e motivi dell'annullamento) per permettere al giudice di valutare l'incidenza dell'annullamento sul reato.

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