Cassazione Penale, Sentenza n. 31862/2023 del 24/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della conferma della condanna per concorso nel reato di detenzione e trasporto di cocaina (art. 110 c.p., art. 73 d.P.R. n. 309/1990). Il ricorrente deduceva: 1) insufficienza di elementi probatori specifici per configurare il concorso (contestava che la mera compresenza in occasione del controllo non dimostri la consapevolezza e la partecipazione al trasporto dello stupefacente occultato dalla coimputata Torres); 2) il suo ruolo sarebbe stato quello di mero connivente/passivo e dunque non punibile per mancanza di conoscenza dello stupefacente; 3) eventuale applicazione dell'attenuante di lieve entità ex art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, anche alla luce dell'incensuratezza dell'imputato e del quantitativo contestato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e manifestamente infondato, confermando la valutazione di merito. Ha ritenuto congrua e non illogica la motivazione dei giudici di merito che hanno fondato il concorso sull'insieme degli elementi: intercettazioni telefoniche che documentavano rapporti stretti e l'organizzazione del viaggio per l'acquisto della cocaina, la contattazione di un terzo per il trasporto in auto dietro compenso, e la compresenza del Sierra insieme alla Torres al momento del rientro e del successivo controllo in stazione con rinvenimento degli ovuli nel corpo della donna. La decisione ha inoltre applicato correttamente i principi delle Sezioni Unite (c.d. "Murolo") ai fini dell'esclusione dell'attenuante di lieve entità: valutazione complessiva degli indici e prevalenza, nel caso concreto, degli elementi indicativi di un'attività organizzata e di grave offensività. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di Euro 3.000,00 alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
Riconosciuto il concorso di persone nel reato in funzione delle intercettazioni e della partecipazione organizzativa al trasporto e alla detenzione per fini di spaccio; la Corte ha ritenuto sussistente la partecipazione consapevole e organizzativa del ricorrente.
Comma 1: reato di detenzione e trasporto di sostanze stupefacenti a fini di spaccio contestato e confermato. Comma 5: la Corte ha escluso l'applicazione dell'attenuante della lieve entità dopo valutazione complessiva degli indici; ha ritenuto prevalente la gravità per quantitativo e per il contesto organizzativo e finalità di lucro.
Sezioni Unite, Sez. U., n. 51063 del 27/09/2018 (Murolo)
Sez. U, n. 51063 del 27/09/2018
Principio applicato secondo cui gli indici per la qualificazione della lieve entità devono essere valutati congiuntamente e non alternativamente; un indice può assumere valore assorbente se la sua forza probatoria non è compensata dagli altri.
Giurisprudenza di legittimità sulla valutazione probatoria in sede di Cassazione
Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015
Richiamati principi che limitano il sindacato di Cassazione sulla valutazione del materiale probatorio: se la motivazione del giudice di merito è coerente e priva di manifesta illogicità, la Cassazione non può rivedere i fatti né imporre una diversa lettura delle prove.
Massime di principio
- La mera compresenza al momento del controllo non esclude di per sé la responsabilità: quando è accompagnata da elementi indiziari concreti (intercettazioni, organizzazione del viaggio, contatti per il trasporto, compensi a terzi) può legittimare la ritenuta partecipazione al reato.
- Per contestare con successo il concorso è necessario fornire elementi che contrastino in modo probante la ricostruzione fattuale dei giudici di merito; in Cassazione non è ammessa una semplice rilettura alternativa del materiale probatorio se la motivazione sottostante è coerente.
- L'attenuante di lieve entità ex art. 73, comma 5, DPR 309/1990 richiede una valutazione complessiva di tutti gli indici previsti: non è sufficiente invocare solo l'incensuratezza o un quantitativo 'non eccessivo'; la presenza di elementi organizzativi, finalità di lucro o molteplici acquirenti tende a escluderne l'applicazione.
- Il principio della "doppia conforme" (conferma sia in primo che in secondo grado) rafforza la presunzione di correttezza della valutazione di merito e rende più difficile l'esito favorevole in sede di legittimità.
- In casi analoghi, chi intende sostenere la totale estraneità o la mera connivenza passiva deve produrre elementi chiari che dimostrino l'assenza di consapevolezza o di partecipazione all'organizzazione dell'illecito.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 24 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 31814/2023 del 24/07/2023
- Sentenza penale · 24 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 31817/2023 del 24/07/2023
- Sentenza penale · 24 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 31819/2023 del 24/07/2023
- Sentenza penale · 24 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 31820/2023 del 24/07/2023
- Sentenza penale · 24 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 31821/2023 del 24/07/2023
- Sentenza penale · 24 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 31823/2023 del 24/07/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →