Cassazione Civile, Ordinanza n. 05953/2024 del 05/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
La parte ricorrente aveva promosso, a seguito di riassunzione ex art. 111 c.p.c. per successione a titolo particolare nel diritto controverso e per successione processuale di litisconsorti necessari e facoltativi, una domanda principale di annullamento di un rogito notarile del 28 novembre 2006 con cui una società aveva conferito un complesso immobiliare, comprensivo di un’unità sita in Foggia, a un fondo comune di investimento immobiliare chiuso gestito da una SGR. In subordine, chiedeva di poter esercitare il diritto di prelazione ex L. 392/1978 su tale unità nei confronti degli atti di trasferimento immobiliare a titolo oneroso che sarebbero stati compiuti in violazione della prelazione derivante dalla legge e da un contratto di locazione registrato nel 1999. In via ulteriormente gradata chiedeva il risarcimento dei danni materiali e morali. Il Tribunale aveva rigettato le domande; la Corte d’appello aveva dichiarato l’appello inammissibile per difetto di specificità ai sensi dell’art. 342 c.p.c., ritenendo che l’appellante si fosse limitata a riproporre le domande di merito senza confrontarsi con la ratio della decisione di primo grado, fondata sul difetto di interesse ad agire. Con il ricorso per cassazione la parte ricorrente ha dedotto: 1) violazione dell’art. 100 c.p.c., sostenendo che l’appello non era generico ma aveva evidenziato le carenze della sentenza di primo grado; 2) nullità della sentenza e del procedimento per mancato esame di un documento decisivo; 3) vizio di motivazione ex art. 360, n. 5 c.p.c. per omessa/insufficiente/contraddittoria motivazione su un punto decisivo relativo alla prelazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato, in via principale, il difetto di esposizione sommaria dei fatti di causa ex art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c., osservando che la vicenda sostanziale e processuale non era adeguatamente ricostruita nel ricorso e che tale requisito non può essere surrogato dal controricorso o dalla sentenza impugnata. Ha inoltre affermato l’inammissibilità dei singoli motivi: il primo perché non confrontato con il contenuto dell’atto di appello e perché fondato su una norma inconferente rispetto alla censura; il secondo e il terzo perché eccentrici rispetto alla decisione impugnata, limitata alla dichiarazione di inammissibilità dell’appello per difetto di specificità. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese in favore delle controricorrenti e al versamento dell’ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
riassunzione in giudizio per successione a titolo particolare nel diritto controverso e per successione processuale
richiamato come base della riassunzione del giudizio, ma non oggetto di specifica decisione nel merito
la censura che lo invoca è ritenuta inconferente rispetto alla doglianza sulla specificità dell’appello
l’inammissibilità dell’appello per difetto di specificità viene considerata correttamente dichiarata dal giudice di merito; il ricorso per cassazione contro tale statuizione deve trascrivere in misura essenziale il contenuto dell’atto di appello
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
indicato come parametro dei motivi di violazione di legge
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
richiamato per il vizio motivazionale, ma la censura è ritenuta inammissibile perché non coerente con il decisum
art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.
il ricorso deve contenere un’esposizione sommaria chiara ed esauriente dei fatti di causa; il difetto di tale esposizione determina inammissibilità
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
quando si censura l’inammissibilità dell’appello per difetto di specificità occorre riportare nel ricorso il contenuto essenziale dell’atto di appello
richiamato per la trattazione camerale
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
in caso di inammissibilità del ricorso sussiste l’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile se non contiene una esposizione sommaria dei fatti di causa idonea a consentire alla Corte di comprendere direttamente la vicenda sostanziale e processuale, senza dover ricorrere ad atti esterni o alla sentenza impugnata.
- Il requisito di specificità del ricorso per cassazione richiede la trascrizione essenziale delle parti rilevanti degli atti e dei documenti su cui la censura si fonda, specie quando si contesti la declaratoria di inammissibilità dell’appello per difetto di specificità.
- Le censure di legittimità devono essere coerenti con il decisum impugnato: motivi che investano questioni diverse da quelle poste a base della decisione sono inammissibili per eccentricità rispetto alla ratio decidendi.
- Quando la sentenza di merito si fonda esclusivamente sulla inammissibilità dell’appello, non è sufficiente riproporre nel ricorso le questioni di merito decise in primo grado; occorre invece attaccare specificamente la ratio dell’inammissibilità.
- L’inosservanza degli oneri di specificità del ricorso per cassazione non può essere sanata richiamando la sentenza impugnata o il controricorso, poiché l’ammissibilità deve risultare dal solo ricorso.
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