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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 43094/2024 del 26/11/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso impugnava la sentenza di appello su quattro profili: 1) vizio di motivazione e inaffidabilità del riconoscimento operato dal teste Scuderi relativo al reato di sostituzione di persona (capo A); 2) insufficiente prova della consapevolezza e del concorso dell'imputato nella formazione del falso atto pubblico (capo C), contestando l'automaticità del nesso tra la sottoscrizione dell'attestato di prestazione energetica e la volontà di concorrere al falso, specie alla luce dell'assoluzione definitiva sul capo B); 3) censura sul riconoscimento della recidiva; 4) doglianza per mancata sostituzione della pena detentiva con lavoro di pubblica utilità.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso fondato solo sul capo C (falso in atto pubblico) ritenendo che la motivazione non abbia adeguatamente dimostrato, al di là di ogni ragionevole dubbio, la consapevolezza e il contributo volontario dell'imputato alla formazione dell'atto pubblico falso. Ha annullato la sentenza limitatamente al capo C e disposto il rinvio per quel capo. Ha invece respinto i restanti motivi: dichiarata infondata o inammissibile la censura sul capo A (sostituzione di persona), è stata confermata la condanna su tale capo; è stata ritenuta legittima la qualificazione della recidiva e motivato il diniego della pena sostitutiva. La Corte ha inoltre disposto la trasmissione degli atti nei confronti del teste Cristian D'Ascenzo per dubbi sulla genuinità della sua deposizione.

Norme richiamate

  • art. 494 cod. pen.

    Norma usata per la contestazione del reato di sostituzione di persona; la Corte di merito ha ritenuto provata la condotta sulla base della testimonianza e di riscontri documentali

  • art. 48 cod. pen.

    Richiamato nella combinazione normativa come regola di imputazione per chi determina altri in errore; collegato alla fattispecie di falso in atto pubblico per attribuire responsabilità all'autore dell'inganno

  • art. 476 cod. pen. / art. 479 cod. pen.

    art. 479 cod. pen. richiamato come falso ideologico in atto pubblico

    La fattispecie concreta è stata qualificata come falso ideologico in atto pubblico (art. 479), ossia attestazioni false rese nell'atto pubblico; la Corte evidenzia che, nella fattispecie, la responsabilità dell'autore dell'inganno (autore mediato) può essere imputata anche se l'autore immediato (notaio) ha materialmente formato l'atto

  • art. 192, comma 2, cod. proc. pen.

    Richiesto il rispetto del criterio di individuazione e caratterizzazione degli indizi (certezza processuale, gravità, precisione e concordanza) quando la decisione si fonda su prove indirette; la Corte ha annullato il capo C per carenza di tale articolazione motivazionale

  • artt. 482-477 cod. pen., artt. 476-482 e art. 640 cod. pen.

    Richiamati con riferimento ai precedenti condanne dell'imputato e valutati ai fini del riconoscimento della recidiva; la Corte ha ritenuto i precedenti irrevocabili e pertinenti, giustificando il riconoscimento della recidiva

Massime di principio

  • Quando la condanna si fonda su prove indirette o su sistemi di partecipazione (autore mediato/autore immediato), il giudice deve individuare e 'caratterizzare' ogni indizio ai sensi dell'art. 192 c.p.p.: il singolo elemento probatorio deve essere certo nel contesto processuale e valutato per gravità, precisione e concordanza
  • Nelle ipotesi di falso in atto pubblico configurato tramite inganno di un pubblico ufficiale (es. notaio), il processo deve chiarire se il pubblico ufficiale sia stato effettivamente indotto in errore e se l'imputato abbia fornito un contributo consapevole e determinante alla formazione della falsità; la mera presenza di un documento sottoscritto dall'imputato non basta di per sé a provare la consapevolezza del fine criminoso
  • Una sentenza di assoluzione definitiva su un capo collegato (es. falso relativo all'attestato di prestazione energetica) vincola la valutazione successiva e non può essere resa irrilevante dal giudice di merito senza motivazione convincente
  • Ai fini della recidiva si considera la data di irrevocabilità delle precedenti condanne; condanne recenti e omogenee rispetto al fatto nuovo possono legittimare il riconoscimento della recidiva
  • La credibilità di un riconoscimento fotografico richiede che siano documentati collegamenti oggettivi tra immagine e persona riconosciuta o che l'imputato produca elementi idonei a mettere in dubbio tale riferibilità; l'onere di contestare la certezza probatoria grava sul difensore se il profilo social o altra fonte attestano la riconducibilità dell'immagine all'imputato

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