Cassazione Penale, Sentenza n. 43094/2024 del 26/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso impugnava la sentenza di appello su quattro profili: 1) vizio di motivazione e inaffidabilità del riconoscimento operato dal teste Scuderi relativo al reato di sostituzione di persona (capo A); 2) insufficiente prova della consapevolezza e del concorso dell'imputato nella formazione del falso atto pubblico (capo C), contestando l'automaticità del nesso tra la sottoscrizione dell'attestato di prestazione energetica e la volontà di concorrere al falso, specie alla luce dell'assoluzione definitiva sul capo B); 3) censura sul riconoscimento della recidiva; 4) doglianza per mancata sostituzione della pena detentiva con lavoro di pubblica utilità.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso fondato solo sul capo C (falso in atto pubblico) ritenendo che la motivazione non abbia adeguatamente dimostrato, al di là di ogni ragionevole dubbio, la consapevolezza e il contributo volontario dell'imputato alla formazione dell'atto pubblico falso. Ha annullato la sentenza limitatamente al capo C e disposto il rinvio per quel capo. Ha invece respinto i restanti motivi: dichiarata infondata o inammissibile la censura sul capo A (sostituzione di persona), è stata confermata la condanna su tale capo; è stata ritenuta legittima la qualificazione della recidiva e motivato il diniego della pena sostitutiva. La Corte ha inoltre disposto la trasmissione degli atti nei confronti del teste Cristian D'Ascenzo per dubbi sulla genuinità della sua deposizione.
Norme richiamate
Norma usata per la contestazione del reato di sostituzione di persona; la Corte di merito ha ritenuto provata la condotta sulla base della testimonianza e di riscontri documentali
Richiamato nella combinazione normativa come regola di imputazione per chi determina altri in errore; collegato alla fattispecie di falso in atto pubblico per attribuire responsabilità all'autore dell'inganno
art. 476 cod. pen. / art. 479 cod. pen.
art. 479 cod. pen. richiamato come falso ideologico in atto pubblico
La fattispecie concreta è stata qualificata come falso ideologico in atto pubblico (art. 479), ossia attestazioni false rese nell'atto pubblico; la Corte evidenzia che, nella fattispecie, la responsabilità dell'autore dell'inganno (autore mediato) può essere imputata anche se l'autore immediato (notaio) ha materialmente formato l'atto
art. 192, comma 2, cod. proc. pen.
Richiesto il rispetto del criterio di individuazione e caratterizzazione degli indizi (certezza processuale, gravità, precisione e concordanza) quando la decisione si fonda su prove indirette; la Corte ha annullato il capo C per carenza di tale articolazione motivazionale
artt. 482-477 cod. pen., artt. 476-482 e art. 640 cod. pen.
Richiamati con riferimento ai precedenti condanne dell'imputato e valutati ai fini del riconoscimento della recidiva; la Corte ha ritenuto i precedenti irrevocabili e pertinenti, giustificando il riconoscimento della recidiva
Massime di principio
- Quando la condanna si fonda su prove indirette o su sistemi di partecipazione (autore mediato/autore immediato), il giudice deve individuare e 'caratterizzare' ogni indizio ai sensi dell'art. 192 c.p.p.: il singolo elemento probatorio deve essere certo nel contesto processuale e valutato per gravità, precisione e concordanza
- Nelle ipotesi di falso in atto pubblico configurato tramite inganno di un pubblico ufficiale (es. notaio), il processo deve chiarire se il pubblico ufficiale sia stato effettivamente indotto in errore e se l'imputato abbia fornito un contributo consapevole e determinante alla formazione della falsità; la mera presenza di un documento sottoscritto dall'imputato non basta di per sé a provare la consapevolezza del fine criminoso
- Una sentenza di assoluzione definitiva su un capo collegato (es. falso relativo all'attestato di prestazione energetica) vincola la valutazione successiva e non può essere resa irrilevante dal giudice di merito senza motivazione convincente
- Ai fini della recidiva si considera la data di irrevocabilità delle precedenti condanne; condanne recenti e omogenee rispetto al fatto nuovo possono legittimare il riconoscimento della recidiva
- La credibilità di un riconoscimento fotografico richiede che siano documentati collegamenti oggettivi tra immagine e persona riconosciuta o che l'imputato produca elementi idonei a mettere in dubbio tale riferibilità; l'onere di contestare la certezza probatoria grava sul difensore se il profilo social o altra fonte attestano la riconducibilità dell'immagine all'imputato
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