Cassazione Penale, Sentenza n. 34524/2023 del 04/08/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso impugnava l'ordinanza del Tribunale del riesame che, accogliendo l'appello del Pubblico ministero, aveva disposto nei confronti di Damone la misura interdittiva della sospensione dall'esercizio del pubblico ufficio ricoperto (dirigente sanitario) per mesi nove, in relazione al delitto di corruzione ex art. 318 c.p.: l'accusa è fondata sulla promessa di cofinanziamento, da parte dell'azienda ospedaliera, di due posizioni di professore (una riservata ad Adriano Peris) e su una serie di messaggi e condotte ritenute funzionali a condizionare procedure concorsuali universitarie. Damone contestava la sussistenza di gravi indizi (ruolo marginale, mancanza di poteri per influenzare procedure concorsuali, interruzione dell'iter) e, soprattutto, l'attualità e la concretezza del pericolo di reiterazione, rilevando che non vi sono elementi successivi al 2018 e che l'essere stato riconfermato Direttore non prova di per sé il rischio di recidiva.
La decisione
La Corte ha ritenuto inammissibile per genericità il motivo relativo all'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza (il ricorso non ha confutato specifiche norme o dimostrato manifesta illogicità della motivazione), mentre ha accolto il motivo relativo alle esigenze cautelari: ha rilevato la mancanza dei requisiti di attualità e concretezza del pericolo di reiterazione (assenza di fatti recenti successivi al 2018 e mancanza di elementi che colleghino l'indagato alle procedure concorsuali citate). Per tali ragioni l'ordinanza impugnata è stata annullata senza rinvio e la misura interdittiva è stata revocata.
Norme richiamate
La norma è stata applicata nella veste di fattispecie di corruzione per un pubblico ufficiale/dirigente che, secondo l'accusa, avrebbe promesso utilità (cofinanziamento di posti universitari) per favorire terzi; il Collegio della cautela aveva ritenuto sussistenti indizi in tal senso sulla base di messaggi e condotte.
L'avviso ex art. 415-bis, allegato dalla difesa, è stato valutato dalla Corte come insufficiente a dimostrare la sussistenza di procedure concorsuali rilevanti ai fini dell'attualità del pericolo di reiterazione; la mancata menzione di specifici concorsi in tale avviso ha inciso negativamente sulla fondatezza delle esigenze cautelari.
Massime di principio
- Per disporre misure cautelari interdittive per pericolo di reiterazione è necessario provare elementi recenti e concreti che rendano attuale il rischio di recidiva: fatti risalenti nel tempo, senza ulteriori condotte successive, sono insufficienti.
- La sola riconferma in carica dell'indagato a una posizione apicale non è di per sé idonea a dimostrare l'attualità del pericolo di reiterazione; occorrono azioni o indizi successivi e pertinenti.
- La mera messaggistica che esprima interesse o sostegno può contribuire alla piattaforma indiziaria, ma non basta se non è collegata a fatti concreti che dimostrino un ruolo attivo e capacità di influenzare l'iter della procedura contestata.
- In sede di cassazione contro provvedimenti cautelari, le censure devono segnalare violazioni di norme specifiche o una manifesta illogicità della motivazione; non è ammissibile un semplice rinnovato apprezzamento critico dei fatti che compete al giudice di merito.
- Se il giudice della cautela non indica elementi nuovi e specifici a supporto del pericolo di reiterazione, il provvedimento cautelare può essere annullato senza rinvio.
- La difesa dovrebbe fornire e sollecitare, già in fase cautelare, la produzione e la contestualizzazione di atti e documenti che dimostrino l'assenza di potere effettivo sull'iter contestato o l'assenza di partecipazione a fatti successivi, poiché tali elementi sono decisivi per l'esame dell'attualità del rischio.
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