Cassazione Civile, Ordinanza n. 24458/2022 del 08/08/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte non ha esaminato i motivi di ricorso, poiché ha rilevato che i contribuenti avevano definito agevolmente la lite tributaria ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 119/2018, con pagamento regolarmente effettuato e confermato dall'Agenzia delle entrate. Per tale ragione ha dichiarato cessata la materia del contendere. Le spese sono state poste a carico della parte che le aveva anticipate.
Esito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia riguardava due avvisi di accertamento IRPEF relativi agli anni d'imposta 2004 e 2005, originariamente annullati in primo grado dalla CTP e poi confermati in appello dalla CTR, che aveva respinto gli appelli riuniti dell'Amministrazione finanziaria. L'Agenzia delle entrate proponeva ricorso per cassazione affidato a otto motivi contro la sentenza della CTR. Nel corso del giudizio di legittimità, però, i contribuenti presentavano istanza di definizione agevolata della controversia ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 119/2018, con regolare pagamento, circostanza confermata dall'Agenzia; ne conseguiva la cessazione della materia del contendere.
Norme richiamate
art. 6 d.l. 23 ottobre 2018, n. 119
La presentazione dell'istanza di definizione agevolata, seguita dal regolare pagamento e dalla conferma dell'Agenzia, determina la cessazione della materia del contendere nel giudizio pendente.
Norma di conversione del decreto-legge richiamato per la definizione agevolata.
Richiamato solo per il deposito delle memorie nel procedimento camerale.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione tributario, la definizione agevolata della controversia prevista dalla legge, se validamente perfezionata con il pagamento dovuto e riconosciuta dalla controparte pubblica, comporta la cessazione della materia del contendere e rende superfluo l'esame dei motivi di ricorso.
- Quando sopravviene la cessazione della materia del contendere, la Corte si limita a prenderne atto e a dichiararla, senza pronunciarsi sul merito delle censure originarie.
- In caso di cessazione della materia del contendere, le spese restano a carico della parte che le ha anticipate, secondo quanto indicato nel provvedimento.
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