Cassazione Penale, Sentenza n. 23928/2023 del 01/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso la sentenza del 17/11/2021 della Corte di Appello di Napoli per due motivi principali: 1) vizio di interpretazione dell'art. 628 c.p., comma quarto: il ricorrente contestava l'applicazione del regime edittale aggravato quando nel fatto concorrano più circostanze aggravanti tutte ricomprese nel n.1 del comma terzo dell'art. 628, sostenendo che tali ipotesi siano omogenee e dovesse applicarsi un unico aumento di pena; 2) censura della decisione di merito che ha negato l'attenuante di cui all'art. 62 c.p. (risarcimento del danno), sostenendo che la valutazione della "congruità dell'offerta riparatoria" spettasse esclusivamente al danneggiato, e che quest'ultimo avendo rilasciato quietanza avrebbe dovuto impedire la disattesa dell'attenuante.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza e lo ha rigettato. Sulla prima questione la Corte ha confermato l'interpretazione già pacifica secondo cui l'art. 628, comma quarto, introdotto/ridefinito dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, stabilisce un più elevato minimo edittale quando concorrono due o più circostanze di cui al comma terzo (anche se tutte ricomprese nel medesimo numero 1), o quando una di tali circostanze concorre con altra indicata nell'art. 61: le diverse ipotesi aggravanti elencate non si escludono a vicenda e sono autonome, perciò la concorrenza determina una pena minima più alta. Sulla seconda questione la Corte ha ribadito che per l'applicabilità dell'attenuante del risarcimento del danno la riparazione deve essere integrale e antecedente all'apertura del giudizio; la valutazione della corrispondenza tra offerta e danno spetta al giudice, che può disattendere le dichiarazioni di soddisfazione della parte lesa se motivatamente ritiene l'offerta inidonea o tardiva. La Corte ha quindi confermato la decisione di merito che aveva negato l'attenuante in ragione dell'insufficienza e della tardività dell'offerta (inviata con vaglia postale dopo la sentenza di primo grado). Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 628 c.p. (comma terzo e comma quarto)
"se concorrono due o più delle circostanze di cui al terzo comma del presente articolo... la pena è della reclusione da sei a venti anni" (richiamo alla formulazione novellata)
La norma, dopo la modifica del 2017, va interpretata nel senso che le diverse ipotesi aggravanti elencate al comma terzo sono autonome e possono concorrere tra loro: se concorrono due o più di tali circostanze (anche tutte ricomprese nel medesimo numero 1), si applica il più elevato minimo edittale previsto dal comma quarto
Rilevata la possibilità che una delle circostanze aggravanti previste nell'art. 628, comma terzo, concorra con altre circostanze indicate in art. 61; la concatenazione determina l'applicazione del regime aggravatorio previsto dal comma quarto dell'art. 628
Richiamato come limite alla determinazione della pena; il ricorso invocava i limiti di determinazione della pena ma la Corte ha ritenuto compatibile l'aumento minimo previsto dall'art. 628, comma quarto
art. 62 c.p. (comma primo, n. 6)
L'attenuante del risarcimento del danno richiede la riparazione integrale del danno prima dell'inizio del giudizio; la valutazione della corrispondenza tra offerta e danno spetta al giudice e non è vincolata alla dichiarazione di soddisfazione della parte lesa
Richiamato per distinguere i casi di continenza/continenza delle norme (quando una fattispecie "contiene" un'altra) da quelli di concorso apparente di norme; va esclusa la continenza prima di considerare la concorrenza delle aggravanti
Richiamato in tema di specialità rispetto alla concorrenza di norme: va esclusa la specialità prima di applicare la regola della concorrenza delle aggravanti
Norma procedurale richiamata per la declaratoria di inammissibilità del ricorso (la Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile ai sensi di tale articolo)
Giurisprudenza: Cass. Sez. 2, sent. n. 29792 del 09/10/2020
Principio già affermato: le aggravanti di cui al n.1 del comma terzo dell'art. 628 sono autonome e concorribili tra loro; la modifica del 2017 ha introdotto il più elevato minimo edittale in caso di concorso di tali circostanze
Giurisprudenza: Cass. Sez. 2, sent. n. 51192 del 13/11/2019 e altre citate
Persiste il principio che il risarcimento del danno ai fini dell'attenuante deve essere integrale e anteriore al giudizio; il giudice può disattendere la dichiarazione di soddisfazione della parte lesa se l'offerta è inidonea o tardiva
Massime di principio
- Quando in un fatto concreto ricorrono due o più aggravanti elencate nello stesso numero del comma terzo dell'art. 628 c.p., tali aggravanti sono da considerarsi autonome e concorrenti: si applica l'aumento minimo previsto dall'art. 628, comma quarto (più elevato minimo edittale).
- Prima di ritenere sussistente una sola ipotesi o un unico aumento di pena per presunta omogeneità delle aggravanti, il giudice deve escludere la continenza o la specialità: se non sussistono continenza o specialità, le aggravanti possono concorrere.
- L'attenuante per risarcimento del danno (art. 62, n.6) richiede la riparazione integrale dei danni prima dell'apertura del giudizio; la mera accettazione o quietanza della parte lesa non vincola il giudice, che valuta la congruità, la tempestività e la genuinità dell'offerta.
- Offerte risarcitorie tardive (ad es. effettuate dopo la sentenza di primo grado) o palesemente insufficienti sono inidonee a determinare l'attenuante e possono essere considerate indizio dell'assenza di reale resipiscenza.
- In situazioni analoghe, il difensore dovrebbe documentare la riparazione integrale e tempestiva (ricevute, quietanze antecedenti al dibattimento) e fornire elementi che dimostrino la genuina volontà di risarcire per aumentare le probabilità di riconoscimento dell'attenuante.
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