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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23929/2023 del 01/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'appello di Bari del 26/03/2021 che aveva riformato la sentenza di primo grado escludendo l'aggravante della minaccia commessa da più persone riunite e rideterminando la pena per tentativo di estorsione. I motivi principali del ricorso in Cassazione sono: (i) violazione delle norme emergenziali (art. 23 D.L. 149/2020 e art. 178 c.p.p.) per mancata comunicazione della trasformazione del rito da camerale/cartolare a trattazione orale in presenza e conseguente nullità assoluta; (ii) mancata considerazione della memoria difensiva versata in appello; (iii) vizio di motivazione e violazione di legge quanto all'accertamento del dolo concorrente, in particolare in relazione alla conoscenza, da parte dell'imputato, di pregresse vicende tra la vittima e il coimputato, e contestazione della offensività oggettiva della frase minacciosa attribuita a Montanaro.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto manifestamente infondata la doglianza sulla mancanza di comunicazione del mutamento del rito perché dall'esame degli atti risultava che l'avvocato di Montanaro aveva delegato oralmente un collega (Avv. Luigi Marinelli) che partecipò all'udienza, e l'imputato aveva espressamente rinunciato alla presenza; quindi eventuali omissioni sono state sanate. Quanto alla presunta omissione di considerazione della memoria difensiva, la Corte ha ritenuto il motivo generico e ha ricordato che non è necessario che il giudice dell'impugnazione risponda punto per punto se la motivazione generale dimostra di avere tenuto presenti i fatti decisivi. Le doglianze sulla valutazione del dolo e sull'oggettiva offensività della minaccia sono state considerate questioni di merito valutabili solo in fatto e non sindacabili in Cassazione; pertanto il ricorso è stato dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 616 c.p.p. Il ricorrente è stato condannato alle spese del procedimento e al pagamento di euro 3.000 a favore della cassa delle ammende per profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 606 c.p.p.

    Richiamato come parametro delle censure ammissibili in Cassazione (lett. b) e c) per i motivi dedotti), utilizzato per inquadrare le deduzioni di violazione di legge e vizio di motivazione

  • art. 23 D.L. 149/2020

    Norma della disciplina emergenziale richiamata dal ricorrente per sostenere l'obbligo di comunicazione e le modalità di svolgimento delle udienze in tempo di pandemia; la Corte osserva che la trasformazione del rito per richiesta di trattazione orale imponeva comunicazione ma che nel caso concreto l'omissione è stata sanata dalla delega e dalla rinuncia

  • art. 178 c.p.p.

    Richiamato nella parte in cui l'art. 178 co.1 lett. c) disciplina le nullità di regime intermedio in caso di mancata comunicazione; la Corte ricorda la giurisprudenza che impone la comunicazione della trasformazione del rito ma ritiene sanata la mancanza nel caso concreto

  • art. 179 c.p.p.

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla nullità assoluta ma la decisione di merito ha ritenuto superata la questione per effetto della delega e della rinuncia

  • art. 110 c.p.

    Richiamato dal ricorrente in ordine alla responsabilità per il reato commesso da altri in concorso; la Corte ha ritenuto le contestazioni sul dolo e sulla conoscenza dei precedenti rapporti come questioni di merito non sindacabili in Cassazione

  • art. 616 c.p.p.

    Norma applicata per dichiarare l'inammissibilità del ricorso e per la statuizione sulle spese

Massime di principio

  • Se uno dei coimputati in appello richiede la trattazione orale, il processo deve essere trattato in forma pubblica per tutti i coimputati; la decisione di mutare il rito richiede la comunicazione alle parti, salvo che la partecipazione del difensore delegato o la rinuncia dell'imputato sanino l'omissione
  • La mancata espressa menzione, nella sentenza, di una memoria difensiva non determina automaticamente nullità: la Cassazione verifica se la motivazione complessiva mostra che i fatti decisivi sono stati tenuti presenti e confutati; se così è la presunta omissione è inidonea ad integrare vizio di motivazione
  • Le questioni riguardanti la valutazione del dolo, l'attendibilità delle prove e la ricostruzione fattuale sono in massima parte questioni di merito non sindacabili in sede di legittimità, salvo vizi di motivazione manifesto o violazioni di diritto chiaramente configurabili
  • Una rinuncia espressa dell'imputato alla presenza in udienza o la presenza di un difensore delegato oralmente possono sanare vizi formali relativi alla mancata comunicazione del mutamento del rito, se non contestati concretamente e documentatamente
  • Quando si impugna in Cassazione è necessario formulare censure di diritto o di motivazione rilevabili in questa sede; deduzioni di fatto alternative o richieste di rivalutazione delle prove non sono idonee a fondare l'accoglimento del ricorso

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