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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23934/2023 del 01/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della sentenza dell'11/05/2022 della Corte di Appello di Torino per omessa e insufficiente motivazione in ordine alla mancata pronuncia di proscioglimento o, alternativamente, alla conferma della prescrizione del reato. Il ricorrente contestava che la Corte di appello, pur rilevando argomentazioni difensive rilevanti e nonostante il Tribunale avesse dichiarato l'estinzione del reato per prescrizione, ha preferito operare la declaratoria di nullità processuale senza spiegare perché ritenesse non configurabile la causa di proscioglimento; inoltre deduceva la priorità della causa estintiva rispetto alla nullità assoluta, richiamando la giurisprudenza della Corte di legittimità.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: ha annullato la sentenza impugnata (Corte di Appello) e ha disposto il rinvio al giudice dell'appello. La Cassazione ha censurato la decisione di merito per carenza di motivazione circa la non configurabilità della prescrizione, rilevando che il giudice di appello ha riformato la decisione di primo grado senza fornire la motivazione rafforzata richiesta e senza confutare specificamente i principali argomenti della sentenza di primo grado. La Corte ha inoltre precisato che non può essere essa stessa a dichiarare la prescrizione, essendo questioni di merito e di fatto riservate al giudice di merito.

Norme richiamate

  • art. 640-bis c.p.

    Individuazione del reato contestato (truffa aggravata); il Tribunale aveva dichiarato il non doversi procedere per estinzione per prescrizione in relazione a tale fattispecie

  • art. 129 c.p.p., comma 2

    art. 129, comma 2, c.p.p.

    Principio secondo cui la causa estintiva del reato (cause di non punibilità) deve essere dichiarata immediatamente e può prevalere sulla declaratoria di nullità assoluta quando la sua operatività non richieda accertamenti complessi e valutazioni di merito

  • Giurisprudenza della Cassazione (Sez. U. e altre): orientamenti richiamati

    Sez. U., sent. n. 28954/2017; Sez. 2, sent. n. 1259/2022; Sez. 6, sent. n. 21459/2008; Sez. U., sent. n. 17179/2002

    La Corte ha più volte affermato la priorità dell'accertamento e della dichiarazione delle cause estintive del reato rispetto all'annullamento per nullità assoluta quando la dichiarazione di estinzione sia immediatamente valutabile; inoltre è sancito l'obbligo, per il giudice che riforma totalmente la decisione di primo grado, di motivare in modo rafforzato e di confutare i principali argomenti della sentenza impugnata

  • Principio della "motivazione rafforzata" del giudice d'appello

    Orientamento giurisprudenziale secondo cui il giudice di appello che riformi totalmente la decisione di primo grado deve esporre le linee portanti del proprio ragionamento probatorio e confutare specificamente i più rilevanti argomenti della motivazione della prima sentenza; la sua mancanza determina vizio di motivazione

Massime di principio

  • Quando coesistono una causa di nullità processuale assoluta e una causa di estinzione del reato, la causa di proscioglimento (es. prescrizione) può prevalere se la sua accertabilità non richiede approfonditi accertamenti di fatto; il giudice deve verificare la possibilità di dichiararla immediatamente
  • Il giudice di appello che intenda riformare la decisione di primo grado ha l'obbligo di una motivazione 'rafforzata': deve esporre le linee portanti del nuovo convincimento e confutare i principali argomenti della sentenza impugnata; l'assenza di tale motivazione è motivo di annullamento in Cassazione
  • La Corte di Cassazione non può sostituirsi al giudice di merito nelle valutazioni di fatto e nella dichiarazione della prescrizione quando queste richiedono accertamenti probatori; può però annullare per carenza di motivazione e rinviare al giudice competente
  • In sede di impugnazione è essenziale che il giudice motivi puntualmente il rifiuto di una causa estintiva già dichiarata in primo grado, spiegando perché quell'accertamento non sia condivisibile
  • Le parti dovrebbero sollevare e documentare tempestivamente le questioni di prescrizione e di nullità, poiché la sequenza e la priorità di tali eccezioni influenzano la decisione e l'eventuale obbligo di motivazione del giudice

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