Cassazione Penale, Sentenza n. 23935/2023 del 01/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso deduceva principalmente: (1) nullità per errata indicazione dell'indirizzo di notifica del decreto di rinvio a giudizio in violazione dell'art. 178, comma 1, lett. c), c.p.p., con conseguente notifica non effettuata nelle mani dell'imputato e consegna solo al difensore (art. 161, comma 4, c.p.p.); (2) violazione delle regole di notifica in appello rispetto all'imputato detenuto all'estero e omessa applicazione della disciplina previgente sulla contumacia; (3) vizio di motivazione e insufficienza probatoria sulla qualificazione del fatto come riciclaggio ai sensi dell'art. 648-bis c.p., sostenendo che la condanna si fondava su mere supposizioni e non su elementi positivi.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto fondato il primo motivo: l'errata indicazione dell'indirizzo per la notifica del decreto di citazione ha determinato l'assenza di effettiva informazione dell'imputato, atteso che la notifica al solo difensore d'ufficio non produce conoscenza legale dell'atto (richiamando la giurisprudenza delle Sezioni Unite, Ismail Darwish). Per tale motivo la Corte ha dichiarato la nullità assoluta del giudizio di primo e secondo grado, annullando le sentenze impugnata e di primo grado e disponendo la trasmissione degli atti al Tribunale di S. Maria Capua Vetere per la rinnovazione della citazione in giudizio (con osservazione che il reato di riciclaggio non risultava prescritto, considerata la recidiva che innalza il termine massimo di prescrizione a 27 anni). Gli altri motivi sono stati assorbiti dall'accertata nullità.
Norme richiamate
art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Richiede che la notificazione degli atti sia effettuata nel luogo indicato; un errore nell'indicazione dell'indirizzo che impedisca la conoscenza personale dell'atto da parte dell'imputato può determinare la nullità della notifica e, se la conoscenza manca realmente, la nullità assoluta del giudizio.
art. 161, comma 4, cod. proc. pen.
La notificazione al difensore non sostituisce automaticamente la conoscenza personale dell'imputato: la mera consegna al difensore d'ufficio non integra la condizione di conoscenza legale dell'atto quando manchi prova che l'imputato sia effettivamente venuto a conoscenza della citazione.
art. 648-bis cod. pen.
Il reato di riciclaggio richiede elementi probatori positivi circa l'attività di dissimulazione o alterazione della provenienza dei beni; una dichiarazione di responsabilità fondata su mere supposizioni o deduzioni logiche senza riscontri concreti è criticabile e può rendere infondata la condanna.
Sezioni Unite, n. 23948 del 28/11/2019 (Ismail Darwish)
Giurisprudenza interpretata nel senso che la notificazione al difensore non produce di per sé la conoscenza dell'atto da parte dell'imputato; la Corte l'ha richiamata per sostenere che la consegna al solo difensore non integra la conoscenza legale necessaria per far decorrere il procedimento senza vizio.
Massime di principio
- La notifica degli atti processuali deve essere eseguita correttamente all'indirizzo indicato: un errore nell'indicazione del luogo di notifica che impedisca la conoscenza personale dell'imputato può determinare la nullità assoluta del procedimento.
- La consegna di un atto al difensore, e in particolare al difensore d'ufficio, non è automaticamente equivalente alla conoscenza personale dell'imputato; occorre valutare se vi sia prova concreta della presa di conoscenza.
- Se viene accertata una nullità assoluta per vizio di notifica, l'annullamento può estendersi sia al giudizio di primo grado sia a quello di appello, con conseguente rinnovazione della citazione.
- Nel caso di imputati detenuti all'estero è necessario applicare le regole speciali e precedenti sulla contumacia e sulle modalità di notifica per evitare vizi procedurali.
- Per la fattispecie di riciclaggio è indispensabile basare la responsabilità su elementi probatori positivi e non su mere ipotesi o ricostruzioni speculative; l'assenza di tali elementi può costituire motivo di impugnazione.
- Occorre sempre verificare, in sede di riqualificazione e quantificazione del trattamento sanzionatorio, gli effetti della recidiva sulla durata massima della prescrizione, che può aumentare sensibilmente i termini.
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