Cassazione Penale, Sentenza n. 23936/2023 del 01/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
La ricorrente impugnava la mancata concessione della sospensione condizionale della pena dopo la rideterminazione in appello della pena a 8 mesi di reclusione, deducendo contraddittorietà e mancanza di motivazione nonché violazione e falsa applicazione dell'art. 164 cod. pen. in relazione all'art. 133 cod. pen. Sosteneva di essere incensurata e di aver richiesto espressamente la sospensione condizionale nell'atto di appello, mentre la Corte d'appello non motivava il diniego e indicava erroneamente l'esistenza di precedenti.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il motivo. Ha richiamato il principio espresso dalle Sezioni Unite secondo cui il potere-dovere del giudice di appello di applicare d'ufficio i benefici di legge va esercitato se sollecitato dalle parti in appello e ogni mancata decisione deve essere motivata. Dall'esame del casellario risultava che la Hassou era incensurata (solo un'archiviazione per particolare tenuità ex art. 131-bis). Siccome la pena era inferiore a due anni e la ricorrente era legittimata a chiedere la sospensione condizionale, la sentenza impugnata è risultata priva di motivazione sul diniego del beneficio. Perciò la Corte ha annullato la sentenza limitatamente alla valutazione sulla sospensione condizionale della pena e ha rinviato per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Bologna, dichiarando irrevocabile l'affermazione di responsabilità dell'imputata ai sensi dell'art. 624 cod. pen.
Norme richiamate
Sez. U., n. 22533 del 25/10/2018 (Salerno)
Principio secondo cui il mancato esercizio del potere-dovere del giudice d'appello di applicare di ufficio i benefici di legge deve essere motivato quando la parte abbia sollecitato tale esercizio in sede di appello; in mancanza di motivazione la decisione è impugnabile in cassazione
art. 597, comma 5, cod. proc. pen.
Attribuisce al giudice d'appello il potere-dovere di esaminare e, se il caso, applicare i benefici di legge risultanti dalla pronuncia impugnata; va esercitato se sollecitato dalle parti
art. 164 cod. pen.
Norma invocata dalla ricorrente in relazione alla determinazione della pena e ai benefici; la Corte di cassazione ha ritenuto la questione rilevante in termini procedurali per la mancata motivazione del diniego della sospensione condizionale
art. 133 cod. pen.
Richiamato insieme all'art. 164 dalla ricorrente; concerne i criteri di determinazione della pena e delle circostanze, e la possibile incidenza sulla concessione di benefici come la sospensione
art. 131-bis cod. pen.
Prevede l'archiviazione per particolare tenuità del fatto; tale archiviazione non configura una condanna e non deve essere confusa con precedenti penali che possano ostacolare l'accesso ai benefici
art. 582 e 585 cod. pen.
Reati richiamati nell'archiviazione contestuale nel casellario: fatti per cui vi fu archiviazione per particolare tenuità, non costituendo precedenti penali
art. 61, n. 2, cod. pen.
Aggravante contestata ed esclusa in sede di appello; citata nel contesto della revisione della misura della pena
art. 624 cod. pen.
Norma richiamata per dichiarare l'irrevocabilità dell'affermazione di responsabilità dell'imputata, anche se la decisione è stata annullata limitatamente alla valutazione della sospensione condizionale
Massime di principio
- Se in appello la parte sollecita l'applicazione di benefici di legge, il giudice d'appello ha il potere-dovere di esaminare e decidere in merito: la mancata decisione o il diniego devono essere motivati.
- La presenza di precedenti penali va accertata con il casellario: un'archiviazione per particolare tenuità ex art. 131-bis non costituisce condanna né ostacola automaticamente l'accesso ai benefici.
- Quando la pena definitiva è inferiore a due anni e non sussistono ostacoli legali, la sospensione condizionale della pena è concedibile e il diniego privo di motivazione è motivo di annullamento limitato e rinvio.
- La Corte di cassazione può annullare la decisione solo sul profilo viziato (qui: valutazione della sospensione) lasciando irriducibile l'accertamento di responsabilità, che resta definitivo salvo diverse risultanze.
- Per contestare in cassazione il mancato esercizio di un potere-dovere del giudice d'appello relativo a benefici, è fondamentale che il ricorrente abbia previamente sollecitato tale esercizio in sede di appello.
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