Cassazione Penale, Sentenza n. 23930/2023 del 01/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Genovese impugnava la sentenza della Corte di Appello di Messina che lo aveva ritenuto responsabile del reato di ricettazione di caprini (art. 648 c.p.), contestando: 1) la mancata riqualificazione del fatto nel reato di incauto acquisto (art. 712 c.p.) per inesistenza di elementi che dimostrassero la consapevolezza della provenienza illecita; 2) omessa motivazione sul presunto divieto di "ne bis in idem" rispetto a sanzioni amministrative già irrogate (tot. €8.598,00); 3) mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis c.p.; 4) omessa motivazione sul diniego delle circostanze attenuanti generiche e errata commisurazione della pena.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza ai sensi dell'art. 616 c.p.p. Motivazioni chiave: 1) la Corte d'appello ha correttamente ritenuto configurabile la ricettazione perché mancavano indicazioni attendibili sulla provenienza dei caprini e sulle modalità di acquisizione, sicché il dolo di ricettazione poteva essere desunto anche da elementi indiretti e dall'omessa allegazione di elementi giustificativi da parte dell'imputato; 2) le sanzioni amministrative contestate attengono a illeciti (es. trasporto senza marchio, documenti o autorizzazioni) diversi, nella condotta e nella struttura, dal reato di ricettazione, per cui non sussiste identità sostanziale dei fatti ai fini del divieto del doppio procedimento; 3) la negazione della particolare tenuità ex art. 131-bis è adeguatamente motivata con riferimento al numero/valore degli animali e al rischio per la collettività; 4) il diniego delle attenuanti generiche è fondato sulla mancanza di elementi positivi favorevoli e sull'esistenza di precedenti ostativi. Esiti pratici: ricorso inammissibile, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e a una somma di €3.000 in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
La Corte ha ritenuto che il dolo della ricettazione possa emergere anche da elementi indiretti e dall'assenza di una spiegazione attendibile sulla provenienza della cosa ricevuta; l'onere, per l'imputato, è di allegare elementi che permettano di escludere la consapevolezza della provenienza illecita
art. 712 c.p. (incauto acquisto)
La norma è stata esclusa come ricadente nel caso concreto poiché per l'incauto acquisto sarebbe necessario che l'agente avesse prestato una diligenza diversa o fosse privo di elementi per sospettare la provenienza illecita; qui invece è emersa la mancanza totale di spiegazioni sulla provenienza
art. 131-bis c.p. (particolare tenuità del fatto)
La Corte ha affermato che la particolare tenuità richiede una valutazione complessiva del numero/valore del bene e del rischio per la collettività: nel caso la gravità e l'esposizione a rischi sanitari hanno escluso l'applicabilità della causa di non punibilità
art. 4 Protocollo n. 7 CEDU (ne bis in idem) / giurisprudenza Corte EDU (Zolotoukhine, A e B v. Norway citate in motivazione)
Per valutare la preclusione ex "ne bis in idem" occorre verificare l'identità storico-naturalistica dei fatti (triade condotta - evento - nesso causale). Se le condotte sanzionate amministrativamente e penalmente non coincidono nella sostanza, non opera il divieto
art. 616 c.p.p. (inammissibilità del ricorso)
La Corte ha applicato la declaratoria di inammissibilità prevista dalla norma ritenendo il ricorso manifestamente infondato
Richiamate per i principi generali su responsabilità, recidiva, commisurazione della pena e motivazione: la Corte ha ritenuto corretta l'applicazione dei criteri di valutazione delle attenuanti/recidiva e la necessità di motivazione positiva per le attenuanti generiche
Massime di principio
- Per distinguere ricettazione (art. 648) da incauto acquisto (art. 712) il giudice valuta la triade condotta-evento-nesso causale e può desumere il dolo anche da elementi indiretti: l'assenza di una spiegazione attendibile sulla provenienza è rilevante e grava sull'imputato l'onere di allegare elementi chiarificatori
- Le sanzioni amministrative e penali possono coesistere solo se non riguardano "fatti sostanzialmente identici"; va sempre confrontata la corrispondenza storico-naturalistica (condotta, evento, nesso causale, tempi, luoghi, persone) per applicare il divieto del doppio procedimento
- L'applicabilità dell'art. 131-bis richiede una valutazione complessiva e concreta del numero, del valore del bene e del rischio per la collettività: quantità/valore significativi o rischi sanitari/esposizione al mercato escludono la tenuità
- Le circostanze attenuanti generiche non sono automatiche in assenza di elementi negativi: occorrono elementi di segno positivo a favore dell'imputato; la mera mancanza di elementi negativi non obbliga il riconoscimento
- In sede difensiva, quando si è accusati di reati legati a beni mobili o animale, è determinante fornire prove/elementi di legittima provenienza (documenti, modalità d'acquisto, dati sull'offerente, prezzo) per evitare la ricostruzione di consapevolezza della provenienza illecita
- Se si impugna una condanna penale con riferimento a sanzioni amministrative pregresse, va dimostrato con precisione che le condotte sono storicamente e naturalisticamente identiche; altrimenti la giurisprudenza nega l'assorbimento o lo scomputo delle sanzioni amministrative
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