Cassazione Penale, Ordinanza n. 15216/2026 del 28/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Tre imputati, nei cui confronti il GIP del Tribunale di Como aveva applicato la pena ex art. 444 c.p.p., hanno proposto ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento. Il ricorso deduceva un unico motivo di violazione di legge penale e vizio di motivazione, con riferimento all'art. 133 c.p., lamentando in sostanza l'omessa motivazione sulla congruità della pena concordata. La Corte rileva però che l'impugnazione della sentenza di patteggiamento è ammessa soltanto nei limiti tassativi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., e che i vizi motivazionali dedotti non rientrano tra quelli proponibili.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto che le censure formulate riguardassero un vizio di motivazione sulla congruità della pena, tema non deducibile avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, perché l'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. limita il ricorso ai soli motivi attinenti alla volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 complessivi in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
norma base del patteggiamento, richiamata per indicare che la sentenza impugnata è una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti
solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza
fissa un regime di impugnazione tassativo e limitato della sentenza di patteggiamento, escludendo i motivi di merito o di mera motivazione sulla congruità della pena
è stato evocato dai ricorrenti per contestare la motivazione sulla congruità della pena, ma la censura è stata ritenuta non deducibile nel ricorso contro la sentenza di patteggiamento
in caso di inammissibilità del ricorso comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende
sentenza Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186
richiamata per il principio secondo cui la condanna alla sanzione pecuniaria ex art. 616 c.p.p. presuppone che non vi sia colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
Massime di principio
- Contro la sentenza di patteggiamento il ricorso per cassazione è ammesso soltanto nei casi espressamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; ogni doglianza estranea a tali ipotesi è inammissibile.
- La censura relativa alla congruità della pena o alla motivazione sul trattamento sanzionatorio non è deducibile quando si impugna una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, salvo che si traduca in una contestazione dell'illegalità della pena.
- L'inammissibilità del ricorso comporta, in applicazione dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità.
- Nel patteggiamento, il sindacato di legittimità resta confinato a profili formali e di legalità tipizzati, non potendo estendersi a una rivalutazione del merito della pena concordata.
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