Cassazione Civile, Ordinanza n. 30086/2022 del 13/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (professionista)
La controversia
La controversia aveva ad oggetto un rapporto qualificato come contratto d'opera e responsabilità professionale. La camera di commercio, soccombente in appello, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma. Prima della decisione, la ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso, regolarmente sottoscritto e notificato al controricorrente. Il controricorrente non ha prestato contestuale accettazione della rinuncia. La Corte ha quindi esaminato gli effetti processuali della rinuncia nel giudizio di cassazione, i presupposti formali dell'atto ex art. 390 c.p.c., la necessità o meno dell'accettazione della controparte, la regolazione delle spese e l'applicabilità dell'ulteriore contributo unificato.
La decisione
La Corte ha dichiarato estinto il giudizio di cassazione per rinuncia al ricorso. Ha ritenuto che la rinuncia, come atto unilaterale recettizio, producesse effetto estintivo senza necessità di accettazione della controparte; poiché nel caso concreto mancava l'adesione del controricorrente, ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo. Ha inoltre escluso l'applicazione dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, perché tale misura non si estende al caso di rinuncia al ricorso per cassazione.
Norme richiamate
art. 375, secondo comma, c.p.c.
richiamato per la trattazione in camera di consiglio del ricorso
richiamato per la trattazione camerale del ricorso
la rinuncia al ricorso in cassazione deve essere fatta con atto sottoscritto dalla parte e dal difensore o dal solo difensore munito di mandato speciale; l'atto produce effetti estintivi senza necessità di accettazione delle altre parti
richiamato in comparazione per evidenziare che, a differenza del processo ordinario, in cassazione l'accettazione della controparte non è richiesta per l'efficacia della rinuncia
art. 391, quarto comma, c.p.c.
la condanna alle spese non è pronunciata se le altre parti aderiscono alla rinuncia personalmente o tramite difensori muniti di mandato speciale
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato non si applica in caso di rinuncia al ricorso per cassazione, essendo norma di stretta interpretazione
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
norma che ha introdotto l'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione la rinuncia al ricorso, se formulata con atto regolare, è un atto unilaterale recettizio che determina l'estinzione del processo senza bisogno dell'accettazione della controparte.
- L'adesione della controparte alla rinuncia rileva principalmente ai fini delle spese di lite: in mancanza di accettazione, il rinunciante può essere condannato alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità.
- L'ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto per rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione non si applica analogicamente alla rinuncia al ricorso per cassazione, trattandosi di misura eccezionale e di stretta interpretazione.
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