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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12135/2023 del 08/05/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia riguardava il computo della tredicesima mensilità nell'indennità di incentivo all'esodo riconosciuta a due ex dipendenti. La Corte d'appello aveva accolto la domanda dei lavoratori, affermando il diritto a includere la tredicesima mensilità nel calcolo dell'incentivo. L'ente datore di lavoro ha proposto ricorso per cassazione affidato a sei motivi contro tale decisione. Prima della decisione, tuttavia, entrambe le parti hanno depositato una memoria congiunta chiedendo la dichiarazione di cessazione della materia del contendere e la compensazione integrale delle spese, in ragione della successiva sottoscrizione di una scrittura privata che ha definito la controversia sostituendo il precedente assetto fissato dalla sentenza impugnata.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato cessata la materia del contendere, prendendo atto dell'accordo transattivo sopravvenuto intervenuto dopo la proposizione del ricorso e depositato in giudizio. Ha altresì disposto la compensazione delle spese, in conformità a quanto pattuito dalle parti nella scrittura privata. La Corte ha precisato che non ricorrono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, poiché la definizione per cessazione della materia del contendere non equivale a rigetto nel merito né a declaratoria di inammissibilità o improcedibilità del ricorso.

Norme richiamate

  • art. 375, comma 2, c.p.c.

    richiamato per la trattazione del ricorso in camera di consiglio

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    richiamato per la trattazione del ricorso in camera di consiglio

  • art. 382, terzo comma, c.p.c.

    richiamato per escludere che la fattispecie rientri nelle tipologie decisorie ivi previste

  • art. 383 c.p.c.

    richiamato per escludere l'applicabilità delle decisioni previste da tale norma

  • art. 384 c.p.c.

    richiamato per escludere l'applicabilità delle decisioni previste da tale norma

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    la Corte afferma che il raddoppio del contributo unificato non si applica quando il giudizio si chiude con cessazione della materia del contendere a seguito di accordo negoziale tra le parti

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato in relazione al contributo unificato cui si aggiungerebbe il raddoppio nei casi previsti

  • Cass. Sez. U, n. 8980 del 11/04/2018

    richiamata come precedente di legittimità sul principio che l'accordo sopravvenuto determina cessazione della materia del contendere

  • Cass. n. 24632 del 2019

    richiamata a sostegno dell'esclusione del raddoppio del contributo unificato nei casi di cessazione della materia del contendere

Massime di principio

  • Quando, dopo la proposizione del ricorso per cassazione, le parti definiscono consensualmente la controversia con un nuovo assetto negoziale, la regolazione pattizia sopravvenuta sostituisce quella stabilita dalla sentenza impugnata e determina la cessazione della materia del contendere.
  • La cessazione della materia del contendere non coincide con un rigetto, una declaratoria di inammissibilità o una improcedibilità del ricorso, perché presuppone il venir meno dell'interesse alla decisione in ragione di un accordo sopravvenuto tra le parti.
  • In caso di cessazione della materia del contendere, il giudice può prendere atto dell'accordo anche sulla regolazione delle spese e disporne la compensazione se così convenuto dalle parti.
  • Il meccanismo del raddoppio del contributo unificato si applica solo quando il ricorso per cassazione si chiude con conferma dell'efficacia della decisione impugnata o con declaratoria di inammissibilità/improcedibilità, non quando il giudizio si estingue per cessazione della materia del contendere conseguente a transazione.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRSpese di liteImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoNullità

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