Cassazione Civile, Ordinanza n. 12135/2023 del 08/05/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia riguardava il computo della tredicesima mensilità nell'indennità di incentivo all'esodo riconosciuta a due ex dipendenti. La Corte d'appello aveva accolto la domanda dei lavoratori, affermando il diritto a includere la tredicesima mensilità nel calcolo dell'incentivo. L'ente datore di lavoro ha proposto ricorso per cassazione affidato a sei motivi contro tale decisione. Prima della decisione, tuttavia, entrambe le parti hanno depositato una memoria congiunta chiedendo la dichiarazione di cessazione della materia del contendere e la compensazione integrale delle spese, in ragione della successiva sottoscrizione di una scrittura privata che ha definito la controversia sostituendo il precedente assetto fissato dalla sentenza impugnata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato cessata la materia del contendere, prendendo atto dell'accordo transattivo sopravvenuto intervenuto dopo la proposizione del ricorso e depositato in giudizio. Ha altresì disposto la compensazione delle spese, in conformità a quanto pattuito dalle parti nella scrittura privata. La Corte ha precisato che non ricorrono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, poiché la definizione per cessazione della materia del contendere non equivale a rigetto nel merito né a declaratoria di inammissibilità o improcedibilità del ricorso.
Norme richiamate
richiamato per la trattazione del ricorso in camera di consiglio
richiamato per la trattazione del ricorso in camera di consiglio
richiamato per escludere che la fattispecie rientri nelle tipologie decisorie ivi previste
richiamato per escludere l'applicabilità delle decisioni previste da tale norma
richiamato per escludere l'applicabilità delle decisioni previste da tale norma
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
la Corte afferma che il raddoppio del contributo unificato non si applica quando il giudizio si chiude con cessazione della materia del contendere a seguito di accordo negoziale tra le parti
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato in relazione al contributo unificato cui si aggiungerebbe il raddoppio nei casi previsti
Cass. Sez. U, n. 8980 del 11/04/2018
richiamata come precedente di legittimità sul principio che l'accordo sopravvenuto determina cessazione della materia del contendere
Cass. n. 24632 del 2019
richiamata a sostegno dell'esclusione del raddoppio del contributo unificato nei casi di cessazione della materia del contendere
Massime di principio
- Quando, dopo la proposizione del ricorso per cassazione, le parti definiscono consensualmente la controversia con un nuovo assetto negoziale, la regolazione pattizia sopravvenuta sostituisce quella stabilita dalla sentenza impugnata e determina la cessazione della materia del contendere.
- La cessazione della materia del contendere non coincide con un rigetto, una declaratoria di inammissibilità o una improcedibilità del ricorso, perché presuppone il venir meno dell'interesse alla decisione in ragione di un accordo sopravvenuto tra le parti.
- In caso di cessazione della materia del contendere, il giudice può prendere atto dell'accordo anche sulla regolazione delle spese e disporne la compensazione se così convenuto dalle parti.
- Il meccanismo del raddoppio del contributo unificato si applica solo quando il ricorso per cassazione si chiude con conferma dell'efficacia della decisione impugnata o con declaratoria di inammissibilità/improcedibilità, non quando il giudizio si estingue per cessazione della materia del contendere conseguente a transazione.
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