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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15822/2023 del 14/04/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di Cassazione ha ritenuto i motivi non manifestamente infondati ma ha accertato che, nel verbale dell'udienza del 30 giugno 2021, la persona offesa aveva dichiarato la remissione della querela. Ne consegue l'estinzione del reato per remissione di querela; per tale motivo la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio. Le spese del procedimento sono state poste a carico del querelato (Valle Gaetano) ai sensi dell'art. 340 c.p.p.

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Valle Gaetano impugnava la sentenza della Corte d'appello di Genova che aveva confermato la condanna per furto (artt. 624 e 625 n.7 c.p.) con recidiva. I motivi di ricorso denunciavano: 1) nullità per esclusione dell'assistenza del difensore (difensore citato a comparire personalmente e non messo in condizione di discutere oralmente né di depositare memorie); 2) nullità per celebrazione del processo in assenza dell'imputato detenuto (il difensore aveva comunicato lo stato di detenzione e la citazione era stata disposta personalmente); 3) errata applicazione di legge e difetto di motivazione sulla sussistenza dell'aggravante "esposizione alla pubblica fede" e sul relativo onere probatorio (la Corte di appello avrebbe posto a carico della difesa l'onere di provare la sorveglianza diretta e continua dei beni da parte della parte offesa). Inoltre il Procuratore generale ha chiesto l'annullamento per mancanza della condizione di procedibilità.

Norme richiamate

  • art. 624 cod. pen.

    Norma sostanziale che definisce il reato di furto; la modifica normativa (d.lgs. 10/10/2022, n.150) e la remissione di querela sono state rilevanti per la procedibilità/estinzione del reato.

  • art. 625 n.7 cod. pen.

    Comma relativo all'aggravante (esposizione alla pubblica fede); la Corte ha esaminato le censure sulla prova e motivazione in ordine a tale aggravante.

  • art. 23-bis d.l. n.137/2020

    Richiamato in relazione alla modalità di citazione del difensore (comparizione personale vs camera di consiglio); contestazione difensiva circa modalità di partecipazione e deposito di memorie.

  • art. 178 comma 1 lett. c) c.p.p.

    Richiamato come norma che sanziona nullità processuali per esclusione dell'imputato dalla partecipazione al processo; invocato nel motivo relativo all'assenza del detenuto.

  • art. 420-ter c.p.p.

    Norma che disciplina il legittimo impedimento per lo stato di detenzione dell'imputato; rilevante per la censura sulla celebrazione del processo in sua assenza.

  • art. 187 c.p.p.

    Richiamata in relazione all'oggetto della prova: la Corte è stata censurata per aver in pratica spostato l'onere probatorio sulle aggravanti dalla pubblica accusa alla difesa.

  • d.lgs. 10 ottobre 2022, n.150

    Modifica dell'art. 624 c.p. che ha inciso sulla procedibilità del reato (ragione per cui è stata valutata la sopravvenuta procedibilità a querela/estinzione).

  • art. 340 c.p.p.

    Norma richiamata per l'attribuzione delle spese del procedimento a carico del querelato in caso di remissione di querela.

Massime di principio

  • La remissione della querela, anche quando risultante da verbale di udienza, può estinguere il reato e determinare l'annullamento della sentenza senza rinvio; l'accettazione può essere anche implicita se il querelato non manifesta rifiuto.
  • Le condizioni di procedibilità (es. procedibilità a querela) e le modifiche legislative sopravvenute sono elementi decisivi che la Corte di legittimità deve verificare in ogni grado; se manca la procedibilità il processo è annullabile per estinzione del reato.
  • L'esclusione dell'assistenza del difensore o la celebrazione in assenza dell'imputato detenuto può integrare nullità rilevanti; il giudice deve assicurare che la difesa abbia possibilità effettiva di partecipare, discutere e depositare memorie quando la citazione è personale.
  • L'onere della prova delle circostanze aggravanti spetta all'accusa; il giudice non può spostare in modo ingiustificato sul difensore l'onere di dimostrare fatti rilevanti ai fini dell'aggravante.
  • Anche se la decisione di merito viene annullata per estinzione del reato, possono rimanere effetti economici (ad es. spese processuali) stabiliti secondo le norme applicabili, per esempio art. 340 c.p.p.

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