Cassazione Civile, Ordinanza n. 34987/2024 del 30/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente locale)
La controversia
La controversia nasce dal fatto che un comune aveva sostenuto le spese di ricovero presso una RSA situata nel proprio territorio di tre persone residenti in un diverso comune, chiedendo poi il rimborso delle somme a quest'ultimo. La Corte d'appello aveva respinto la domanda, ritenendo decisiva la mancata previa informazione del comune di residenza prevista dall'art. 6, comma 4, l. 328/2000 e negando comunque l'azione di arricchimento senza causa per difetto di sussidiarietà, sul presupposto che fosse esperibile l'indebito soggettivo ex art. 2036 c.c. Il ricorrente ha censurato tale impostazione con tre motivi: ha contestato che la previa informazione fosse elemento costitutivo e imprescindibile della pretesa; ha dedotto violazione dell'art. 6, comma 4, l. 328/2000 e vizi motivazionali; ha infine sostenuto che, anche a voler escludere l'applicabilità diretta della norma, la Corte d'appello aveva errato nel negare l'arricchimento senza causa e nell'affermare la praticabilità del rimedio dell'indebito soggettivo, che nella specie non sarebbe stato esperibile perché il pagamento era stato eseguito non per errore scusabile e comunque verso un soggetto non titolare del credito verso il comune di residenza.
La decisione
La Cassazione ha accolto il terzo motivo di ricorso, ritenendo erroneo il ragionamento della Corte d'appello sulla pretesa inapplicabilità dell'art. 2041 c.c. per difetto di sussidiarietà. Ha chiarito che l'art. 6, comma 4, l. 328/2000 disciplina il rapporto tra il comune di residenza e il residente bisognoso di assistenza residenziale, e non il rapporto tra due comuni per il rimborso delle rette anticipate; pertanto la mancata previa informazione non esclude di per sé l'azione di arricchimento senza causa. Ha inoltre escluso che nella fattispecie fosse utilizzabile, come rimedio tipico alternativo, l'indebito soggettivo di cui all'art. 2036 c.c. o la correlata surrogazione legale, poiché il pagamento non era riconducibile a un errore scusabile e, comunque, il credito della RSA non era verso il comune di residenza. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 6, comma 4, l. 8 novembre 2000, n. 328
"per i soggetti per i quali si renda necessario il ricovero stabile presso strutture residenziali, il comune nel quale essi hanno la residenza prima del ricovero, previamente informato, assume gli obblighi connessi all'eventuale integrazione economica"
La previsione regola l'obbligo del comune di residenza di intervenire economicamente nei confronti del proprio residente bisognoso di ricovero stabile, e la previa informazione serve alla programmazione finanziaria dell'ente; non disciplina invece il rimborso tra enti locali per spese anticipate da un comune diverso.
L'azione di arricchimento senza causa non è esclusa, nel caso concreto, dal solo difetto di previa informazione ex art. 6, comma 4, l. 328/2000, poiché tale norma non si applica al rapporto tra i due comuni oggetto della lite.
"chi ha pagato un debito altrui, credendosi debitore in base ad un errore scusabile, può ripetere ciò che ha pagato"; "quando la ripetizione non è ammessa, colui che ha pagato è surrogato nei diritti del creditore"
Nel caso esaminato non ricorrono i presupposti dell'indebito soggettivo: il pagamento non risulta fondato su errore scusabile e, comunque, il credito della RSA non è verso il comune di residenza, sicché la surrogazione non consente di agire contro quest'ultimo.
La surrogazione legale richiamata in combinazione con l'art. 2036 c.c. non opera nel caso, perché il creditore originario (RSA) non vantava un credito verso il comune convenuto.
art. 32 Cost.
Richiamato dalla parte ricorrente a sostegno della lettura estensiva della disciplina assistenziale, ma non assunto dalla Corte come base decisoria autonoma.
art. 38 Cost.
Richiamato dalla parte ricorrente; la Corte valorizza il quadro costituzionale degli artt. 2, 3 e 38 Cost. per spiegare la finalità assistenziale della norma, ma afferma che essa opera nel rapporto tra comune e residente bisognoso.
Richiamato come parametro del vizio di ultrapetizione/omessa pronuncia, ma non decisivo nella ratio della decisione di legittimità.
Richiamato nei motivi di ricorso per denunciare vizi della motivazione, ma non centrale nella soluzione della Corte.
Richiamato dalla parte ricorrente per contestare l'interpretazione della norma, senza rilievo autonomo nella decisione finale.
Non espressamente citato nel corpo motivazionale riportato come norma decisiva, ma il ragionamento implica la valutazione dei presupposti della pretesa e del difetto di sussidiarietà.
art. 2 Cost.
Richiamato nel quadro sistematico della tutela dei soggetti deboli e dell'assistenza sociale.
art. 3 Cost.
Richiamato nel quadro sistematico della tutela dei soggetti deboli e dell'assistenza sociale.
Massime di principio
- La disciplina dell'art. 6, comma 4, l. 328/2000 riguarda l'obbligo del comune di residenza di farsi carico dell'integrazione economica in favore del residente che necessiti di ricovero stabile in struttura residenziale; la previa informazione dell'ente è funzionale alla programmazione di bilancio e non trasforma tale previsione in una regola generale di riparto dei costi tra comuni.
- Quando un comune anticipa spese assistenziali che, secondo la disciplina sostanziale, gravano su altro soggetto, la mancata riconducibilità del rapporto alla norma speciale non esclude automaticamente l'azione generale di arricchimento senza causa, se ricorrono gli altri presupposti della fattispecie.
- Il difetto di sussidiarietà dell'azione ex art. 2041 c.c. può essere affermato solo se esiste per l'attore un rimedio tipico concretamente esperibile e idoneo a soddisfare la pretesa; non basta evocare in astratto l'indebito soggettivo o la surrogazione legale.
- L'indebito soggettivo ex art. 2036 c.c. richiede che il pagamento del debito altrui sia avvenuto per errore scusabile; se il pagatore sapeva o doveva sapere di non essere il debitore, il rimedio non è applicabile.
- La surrogazione legale conseguente al pagamento non ripetibile opera solo nei diritti del creditore originario verso il suo effettivo debitore; non consente di costruire un credito verso un soggetto che non fosse tenuto verso il creditore stesso.
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