Cassazione Penale, Ordinanza n. 17175/2026 del 13/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, rilevando la sua genericità e la mancanza di un effettivo confronto con la sentenza di appello. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito di condanna è rimasta ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello di Palermo aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Agrigento nei confronti dell'imputato per un reato continuato in materia di stupefacenti, ritenuto integrato ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo un vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità. La Suprema Corte ha rilevato che il ricorso si limitava a considerazioni del tutto generiche, astrattamente riferibili a qualsiasi sentenza di condanna, senza alcun concreto confronto con la motivazione della decisione impugnata e con i suoi numerosi argomenti, rendendo l'impugnazione priva dei requisiti di ammissibilità.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Norma incriminatrice posta a base della condanna confermata nei gradi di merito; il testo non fornisce ulteriori precisazioni sull'interpretazione sostanziale della fattispecie.
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si risolve in doglianze generiche o meramente astratte, prive di specifico confronto con la motivazione della sentenza impugnata.
- Per censurare utilmente un vizio di motivazione è necessario indicare in modo puntuale le ragioni della decisione di merito che si ritengono erronee o illogiche, non essendo sufficiente una critica standardizzata e ripetitiva.
- La mancanza di un effettivo confronto con la sentenza impugnata priva l'impugnazione dei requisiti minimi di ammissibilità.
- La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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