Sentenza del 22/01/2020 n. 347 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
Difetto di notifica - Prova a mezzo di estratti informatici - Ammissibilità - Non sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl giudice ha dichiarato non ammissibile la prova fornita dall'ufficio tramite estratti informatici di Rendiweb come sostitutiva della relata di notifica. L'ufficio non ha adempiuto all'onere probatorio scaturito dall'eccezione di mancata notificazione (ex art. 2697 c.c.), pertanto l'eccezione del ricorrente è stata accolta e l'atto impugnato non è stato ritenuto regolarmente notificato.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha sollevato l'eccezione di mancata notificazione dell'atto prodromico. L'ufficio aveva prodotto estratti informatici del ruolo estrapolati dal sistema "Rendiweb" per dimostrare l'avvenuta notifica. Il giudice ha ritenuto che, una volta sollevata l'eccezione, l'onere della prova si inverte a carico dell'ufficio il quale deve dimostrare la regolarità della notificazione mediante la relata di notifica e documentazione equivalente, non tramite meri estratti informatici del ruolo.
Norme richiamate
Principio generale sull'onere della prova: l'eccezione di mancata notificazione ha invertito l'onere probatorio a carico dell'ufficio, che deve provare la regolarità della notificazione.
Richiamato in relazione al potere valutativo del giudice sui mezzi di prova e sull'istruttoria: il giudice può esaminare e disporre le prove necessarie e valutare l'idoneità dei documenti prodotti (da cui la non sostituibilità degli estratti informatici alla relata).
Massime di principio
- Se il destinatario eccepisce la mancata notificazione, l'onere della prova si inverte: spetta all'ufficio dimostrare la regolarità della notifica.
- La prova della notifica deve consistere nella relata di notifica o in documentazione equivalente che attesti l'effettiva consegna o messa a disposizione dell'atto; semplici estratti informatici del ruolo (es. da Rendiweb) non sono in genere idonei a sostituire la relata.
- Gli estratti informatici possono integrare la documentazione ma non sostituiscono il documento formale di notificazione; occorre cura nella produzione di documenti informatici dotati di idonea attestazione (firma digitale, metadati, catena di conservazione) e, comunque, della relata.
- In assenza di prova adeguata da parte dell'ufficio, il giudice normalmente accoglie l'eccezione di mancata notificazione e dichiara l'atto non validamente notificato, con conseguente soccombenza dell'ente.
- Per evitare contestazioni l'ufficio deve conservare e allegare all'atto la relata e ogni documento che dimostri la regolare notificazione (ricevute, attestazioni del servizio postale o dell'agente notificatore, log certificati del sistema di notifica telematica).
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