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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17886/2022 del 01/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da una cartella di pagamento e da avvisi di accertamento relativi a imposta di registro per gli anni d'imposta 2010, 2011 e 2012. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso del contribuente; in appello la Commissione tributaria regionale aveva dichiarato inammissibile l'appello dell'Agenzia delle Entrate per asserita tardività, ritenendo che il termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c., computato con la sospensione feriale, scadesse il 9 gennaio 2017 e che l'atto d'appello fosse stato consegnato all'ufficio postale il 10 gennaio 2017. L'Agenzia ricorre per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 327 c.p.c., 20, 22 e 53 del d.lgs. n. 546 del 1992 e dell'art. 156 c.p.c., sostenendo che ai fini della tempestività dell'appello rilevava la distinta di spedizione recante timbro postale del 5 gennaio 2017, quindi anteriore alla scadenza del termine. Il controricorrente eccepisce anche l'inammissibilità del ricorso per difetto di autosufficienza.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il motivo della CTR sulla tardività dell'appello e ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha escluso l'eccezione di inammissibilità per difetto di autosufficienza, osservando che il ricorso conteneva gli elementi necessari e che, trattandosi di error in procedendo, la Corte poteva accedere direttamente agli atti. Nel merito ha affermato che, nel processo tributario, la prova del perfezionamento della notifica a mezzo posta per il notificante entro il termine di impugnazione è validamente fornita dall'elenco delle raccomandate con timbro datario postale, che attesta la consegna all'ufficio postale. Poiché dagli atti risultava che la distinta recava timbro del 5 gennaio 2017, data anteriore alla scadenza del termine lungo, l'appello doveva considerarsi tempestivo. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 327 c.p.c.

    sei mesi e periodo feriale; termine lungo di impugnazione

    Nel giudizio tributario il rispetto del termine lungo di impugnazione va verificato tenendo conto della data di consegna dell'atto all'ufficio postale, che può essere provata dalla distinta munita di timbro datario.

  • artt. 20, 22 e 53 d.lgs. n. 546 del 1992

    Richiamati come norme processuali tributarie violate dalla decisione impugnata, in relazione alla disciplina dell'appello e delle notificazioni.

  • art. 156 c.p.c.

    Invocato dalla ricorrente a sostegno della tesi per cui non poteva attribuirsi rilievo invalidante alla modalità di documentazione della spedizione postale, in presenza di elementi idonei a dimostrare la tempestività.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Il motivo è stato formalmente incardinato come denuncia di error in procedendo.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, la tempestività dell'impugnazione notificata a mezzo posta per il notificante si prova validamente mediante l'elenco delle raccomandate recante il timbro datario dell'ufficio postale, che attesta la consegna dell'atto all'ufficio di spedizione.
  • Quando l'impugnazione deduce un error in procedendo, la Corte di cassazione può accedere direttamente agli atti processuali per verificare la tempestività o l'irritualità denunciata.
  • L'assenza di sottoscrizione sulla distinta di spedizione non è di per sé decisiva, se il timbro postale consente di identificare la provenienza dell'attestazione e la data di spedizione.
  • Se dagli atti risulta che la consegna all'ufficio postale è anteriore alla scadenza del termine lungo di impugnazione, l'appello deve essere considerato tempestivo.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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