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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 38377/2022 del 12/10/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava in Cassazione la sentenza della Corte d'Appello di Torino del 04/06/2021 che aveva confermato la condanna in primo grado per i reati indicati agli artt. 648 e 367 c.p. Il difensore deduceva che il reato riferito all'art. 367 c.p. era estinto per prescrizione già alla data della sentenza di appello e contestava altresì che il termine prescrizionale fosse maturato anche per il delitto di ricettazione (art. 648 c.p.), indicando la data del 22/08/2021 come momento di estinzione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le censure in appello fossero carenti di specificità e che le contestazioni in appello avevano riguardato unicamente il capo relativo alla ricettazione; pertanto non sussisteva motivo di appello sul capo della sentenza relativo all'altro reato (art. 367 c.p.) e la relativa condanna era divenuta irrevocabile alla data della sentenza di appello. Di conseguenza l'eccezione di prescrizione relativa a quel reato non è stata accolta. In relazione alla ricettazione, la Corte ha rilevato che il termine decennale previsto dagli artt. 157, 161 e 648 non era ancora decorso alla data della sentenza di appello, quindi neppure per quel reato la prescrizione era maturata. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, con motivazione resa in forma semplificata ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 648 c.p.

    Norma che disciplina il delitto di ricettazione; nel caso la Corte ha ritenuto che il termine prescrizionale decennale riferito a tale delitto non fosse ancora decorso alla data della sentenza di appello, perciò non poteva essere dichiarata la prescrizione.

  • art. 367 c.p.

    Articolo indicato nella sentenza per un altro capo di imputazione contestato: la Corte ha ritenuto che la prescrizione invocata per questo reato non potesse essere accolta in Cassazione perché non era stato dedotto specificamente in appello e, dunque, la condanna era già passata in giudicato alla sentenza di appello.

  • artt. 157 e 161 c.p.

    Richiamati in relazione ai termini prescrizionali: la Corte ha valutato che, secondo la disciplina dei termini di prescrizione richiamata, il termine non si era ancora esaurito alla data della sentenza di appello per il reato di ricettazione.

  • art. 129 c.p.p.

    Richiamato implicitamente nel principio che la declaratoria di cause di non punibilità (es. prescrizione sopravvenuta) richiede un valido rapporto di impugnazione; se l'appello è generico o manca specificità sui singoli capi, non è possibile far valere tali cause in sede di impugnazione successiva.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma che dispone la condanna alle spese e altre conseguenze in caso di rigetto del ricorso: la Corte ha applicato l'art. 616 c.p.p. condannando il ricorrente al pagamento delle spese e alla somma in favore della Cassa delle ammende, motivando in forma semplificata.

  • Cass. 42942/2019 (giurisprudenza)

    Principio giurisprudenziale richiamato secondo cui l'inammissibilità dell'appello dovuta a mancanza di specificità dei motivi impedisce il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude la possibilità di rilevare e dichiarare cause di non punibilità (es. prescrizione sopravvenuta) relative a capi non specificamente impugnati.

Massime di principio

  • Perché una questione di prescrizione possa essere rilevata in sede di impugnazione (appello o cassazione) è necessario che il relativo motivo sia specificamente dedotto nell'impugnazione: motivi generici o carenti di specificità possono determinare l'inammissibilità e impedire la rilevazione della prescrizione.
  • I singoli capi di imputazione costituiscono decisioni autonome: se un capo non è oggetto di impugnazione specifica l'eventuale condanna relativa diventa definitiva alla sentenza impugnata e non può essere riesaminata in cassazione per questioni sopravvenute.
  • La decorrenza del termine di prescrizione va valutata con riferimento ai termini e alle date rilevanti processualmente (es. alla data della sentenza di appello quando questa è stata confermata): una prescrizione che matura solo dopo la sentenza di appello non può essere accolta se l'impugnazione era inammissibile.
  • Quando si prospettano questioni di prescrizione conviene calcolare e documentare con precisione la decorrenza e la maturazione del termine già nelle impugnazioni di primo grado/appello per evitare che questioni procedurali (es. mancata specificità) impediscano la loro valutazione.
  • Ricorrere in Cassazione senza aver formulato motivi specifici e circostanziati in appello espone al rischio di inammissibilità e di condanna alle spese processuali (art. 616 c.p.p.); pertanto è prudente curare la specificità delle censure per ciascun capo di imputazione.

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