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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 38362/2022 del 12/10/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 81 c.p. e 671 c.p.p., e per mancanza o manifesta illogicità della motivazione relativamente all'art. 56 e all'art. 629 c.p. (estorsione), nonché per la commisurazione della pena. Il ricorrente contestava in particolare che, nonostante la riqualificazione dell'estorsione in tentata e l'esclusione della recidiva, la pena complessiva fosse stata ridotta di solo quattro mesi; denunciava inoltre che il giudice del rinvio aveva determinato un aumento per continuazione maggiore rispetto al precedente (due anni e quattro mesi vs dieci mesi) violando il divieto di reformatio in peius e che mancava una motivazione adeguata sulla misura dell'incremento per continuazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso limitatamente alla doglianza concernente l'assenza di motivazione sulla quantificazione dell'aumento di pena a titolo di continuazione (incremento di due anni e quattro mesi). Ha rigettato le altre censure: ha ritenuto corretta la determinazione della pena base per il reato più grave (art. 416-bis) al minimo edittale vigente all'epoca e ha escluso la violazione del divieto di reformatio in peius, indicando che quando muta la struttura del cumulo (p.es. cambia la regiudicanda più grave) è possibile una diversa riparametrazione degli aumenti purché la pena finale non sia peggiorativa rispetto all'esito più favorevole preesistente. Tuttavia la quantificazione dell'aumento per continuazione, essendo superiore al minimo edittale se considerata autonomamente e non adeguatamente motivata, è stata ritenuta priva di motivazione ed ha determinato l'annullamento parziale con rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Catanzaro per nuova determinazione e motivazione conforme ai principi delle Sezioni Unite.

Norme richiamate

  • art. 81 c.p.

    Il criterio di proporzionalità tra le pene per il reato più grave e i reati satellite va rispettato; la Corte richiama la necessità che gli aumenti non comportino un cumulo materiale e siano proporzionati fra loro

  • art. 671 c.p.p.

    Norma processuale citata in relazione al ricorso per cassazione contro la sentenza d'appello; non è stata invece ritenuta viziata la procedura di rinvio

  • art. 56 c.p.

    Riferimento alla disciplina della tentata commissione del reato nella valutazione della riqualificazione dell'estorsione come tentata

  • art. 629 c.p.

    Norma sostanziale sull'estorsione: rilevata la riqualificazione del fatto da consumato a tentato, con conseguente incidenza sulla determinazione della pena

  • art. 416-bis c.p.

    Considerato come reato più grave nella nuova struttura del cumulo; la Corte ha ritenuto legittima la determinazione della pena base al minimo edittale vigente all'epoca dei fatti

  • art. 597, comma 5 c.p.p.

    Riferimento al divieto di reformatio in peius: la Corte ha spiegato che il divieto non è violato quando cambia la struttura del cumulo (p.es. muta la regiudicanda più grave), purché la pena finale non sia peggiorativa rispetto all'esito più favorevole in precedenza intervenuto

  • art. 132 c.p.

    Richiamato in relazione al potere discrezionale di determinazione della pena e all'onere motivazionale del giudice nell'esercizio di tale potere

  • Giurisprudenza delle Sezioni Unite (p.es. Sez. U n. 41127/2021, Pizzone; Sez. U n. 16208/2014)

    Principi richiamati: obbligo di motivare specificamente gli aumenti per ciascun reato satellite (con più stringente motivazione se si applica o si supera il minimo edittale); chiarimento sul rapporto tra divieto di reformatio in peius e novazione della struttura del cumulo quando cambia la regiudicanda più grave

Massime di principio

  • Se in sede di rinvio la qualificazione giuridica di un fatto cambia rendendo diverso il reato "più grave", il giudice può ricalcolare la pena e modulare gli aumenti per continuazione anche in modo diverso rispetto al primo giudice senza violare automaticamente il divieto di reformatio in peius, purché la pena finale non sia complessivamente peggiorativa rispetto all'esito più favorevole intervenuto precedentemente
  • Quando la pena base per il reato più grave è fissata al minimo edittale o la pena per un reato satellite supera il proprio minimo se considerato autonomamente, il giudice ha l'onere di fornire una motivazione più stringente e specifica sulla ragione dell'incremento adottato
  • Il divieto di reformatio in peius va valutato confrontando gli esiti favorevoli tra le sentenze precedenti: non sempre è vietato modificare singoli parametri del calcolo della pena se la struttura del cumulo è mutata per ragioni di riqualificazione
  • L'aumento di pena per continuazione deve essere motivato separatamente per ciascun reato satellite in misura proporzionata e compatibile con l'art. 81 c.p.; l'assenza di motivazione sulla misura dell'aumento costituisce vizio idoneo all'annullamento limitato alla determinazione del trattamento sanzionatorio
  • In caso di rinvio la nuova sezione di merito deve applicare i criteri indicati dalle Sezioni Unite: motivare il criterio adottato per la scelta della pena base e per ogni aumento, e dimostrare che non si è operato un cumulo materiale surrettizio

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