Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 38359/2022 del 12/10/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza di riesame che aveva: 1) rigettato il dissequestro delle somme sul conto corrente intestato alla ditta individuale Global Center C.E.D. (sostenendo che le somme erano nella disponibilità dell'indagato Stefano D'Amico, amministratore di fatto); il ricorrente eccepisce che le somme erano riferibili a una delegata (Pratesi Alessandra), che la delega era cessata prima del sequestro e che si tratta di entrate successive ai reati; 2) mancata disposizione della restituzione della somma di euro 5.610,58 accreditata sul conto personale del ricorrente nonostante il dissequestro del conto; 3) sequestro dell'autovettura Mercedes GLE (intestata al ricorrente, ma ritenuta in uso ad Stefano D'Amico), contestando la sussistenza di uso esclusivo e la sproporzione rispetto al reddito pensionistico.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per motivi di genericità e per essere sostanzialmente un vizio di motivazione non riconducibile a violazione di legge. Ha ritenuto che: l'ordinanza del Tribunale del riesame fosse adeguatamente motivata nel ricollegare le somme del conto ditta alla disponibilità dell'indagato Stefano D'Amico (amministratore di fatto), che il rilievo sulla mancata restituzione costituisce questione di esecuzione non rimediabile con il ricorso per cassazione, e che il sequestro dell'auto è giustificato dalla sua utilizzazione da parte dell'indagato. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato manifestamente infondato e il ricorrente è stato condannato al pagamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende e alle spese del procedimento ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 240 cod. pen.

    Richiamata come norma relativa ai reati di bancarotta richiamati nell'atto di sequestro; utilizzata dalla parte pubblica come reato in accertamento giustificativo del sequestro

  • art. 322 ter cod. pen.

    Richiamata tra le norme penali in relazione ai reati contestati e utilizzata nel quadro giustificativo del sequestro

  • art. 12-bis d.lgs. 74/2000

    Richiamata come norma relativa a reati fiscali posti in accertamento e valutati ai fini della misura cautelare reale

  • art. 321 cod. proc. pen.

    Riferimento alle norme del codice di procedura penale in tema di sequestro preventivo/probatorio richiamate nel procedimento

  • art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p.

    Richiamata per il limite alla motivazione del ricorso in cassazione (obbligo di motivare nei limiti strettamente necessari)

  • art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.

    Norma richiamata in tema di motivi di ricorso per cassazione; la Corte ha ritenuto che il ricorso si fondasse su vizio di motivazione generico non riconducibile a violazione di legge

  • art. 616 c.p.p.

    Norma che ha consentito la condanna del ricorrente al pagamento della somma alla Cassa delle ammende e delle spese per ricorso manifestamente infondato

Massime di principio

  • In materia di sequestro preventivo o probatorio, il ricorso per cassazione è ammesso principalmente per violazione di legge; non basta censurare in termini generici la motivazione del giudice del riesame.
  • Le censure meramente critiche sulla valutazione probatoria o sulla motivazione, senza indicare specifiche violazioni normative o vizi così macroscopici da rendere del tutto inintelligibile il ragionamento del giudice, sono inammissibili.
  • La qualificazione della disponibilità di beni (es. attribuirli a un amministratore di fatto) se dichiarata incontrovertibile in sede di riesame richiede contestazioni specifiche e prove concrete per essere efficacemente impugnata in cassazione.
  • Le questioni relative all'esecuzione materiale di un provvedimento (per esempio la mancata restituzione materiale di una somma già dissequestrata) sono questioni di esecuzione e non sono normalmente riproponibili con il ricorso per cassazione sul provvedimento cautelare.
  • Per evitare condanne per spese e ammende, il ricorrente deve formulare motivi specifici e fondati su presunte violazioni di legge, non semplici rilievi sulla valutazione dei fatti o sulla completezza della motivazione.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.