Cassazione Penale, Sentenza n. 38355/2022 del 12/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza di condanna per traffico internazionale di stupefacenti (cocaina, circa 176,10 kg) contestando: insufficienza e non gravità, non precisione e non concordanza degli indizi; asserito travisamento delle prove (foto nel telefono ritratte come posizione della nave e non la droga; attrezzi in cabina sono di uso comune e potevano appartenere al primo equipaggio); dedotta applicabilità dell'attenuante del ravvedimento operoso (art. 73, comma 7, T.U. stupefacenti) e delle circostanze attenuanti generiche per aver indicato ai carabinieri il luogo di occultamento e aver agevolato il ritrovamento.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto adeguata e non contraddittoria la motivazione delle decisioni di merito (Tribunale e Corte d'Appello) che hanno accertato: presenza nel telefono di foto della sostanza e della posizione della nave, rinvenimento nella cabina di attrezzature compatibili con l'apertura del vano dove era nascosta la droga, e dichiarazione dell'imputato che ha indicato il nascondiglio alla polizia. Le deduzioni difensive sono state giudicate generiche e non capaci di dimostrare un travisamento delle prove; le valutazioni di fatto (anche sul rigetto del ravvedimento operoso e delle attenuanti generiche) sono insindacabili in sede di legittimità se adeguatamente motivate. Conseguentemente il ricorso è inammissibile; il ricorrente è condannato al pagamento di €3.000,00 alla Cassa delle ammende e alle spese del procedimento.
Norme richiamate
art. 110 cod. pen.
Si contestò la partecipazione al reato in concorso con altri; la Corte ha ritenuto provata la responsabilità concorsuale dell'imputato in relazione al complesso probatorio.
art. 73 T.U. 309/1990 (Testo Unico stupefacenti), comma 7
Ai fini della applicazione dell'attenuante del ravvedimento operoso di cui all'art. 73, comma settimo, d.P.R. n. 309 del 1990, è necessario che i dati forniti siano nuovi, oggettivamente utili e costituiscano tutte le conoscenze a disposizione del dichiarante
La Corte ha applicato la giurisprudenza consolidata opponendo che il materiale fornito dall'imputato non era nuovo né sottraeva risorse all'attività delittuosa; la mera accelerazione del ritrovamento non soddisfa i requisiti del ravvedimento operoso.
art. 80 T.U. stupefacenti
Norma richiamata in ordine alle aggravanti/elementi applicabili al reato di importazione e detenzione di sostanze stupefacenti; la condanna è stata irrogata con riferimento alla normativa sugli stupefacenti.
art. 27 Cost.
Richiamata tra le censure difensive (diritto ad una motivazione e rispetto delle garanzie costituzionali); la Corte ha ritenuto che il diritto alla motivazione e le garanzie non siano state violate.
art. 533 cod. proc. pen.
Richiamata in relazione ai vizi di motivazione denunciati; la Corte ha ritenuto la motivazione adeguata e non contraddittoria.
art. 62-bis cod. pen. (circostanze attenuanti generiche)
La Corte d'Appello ha rigettato il riconoscimento delle attenuanti generiche ritenendo che le dichiarazioni e il comportamento dell'imputato non fossero compatibili con la concessione di tali circostanze; decisione valutata come apprezzamento di fatto insindacabile in Cassazione.
Massime di principio
- Le valutazioni di fatto (ritrovamenti, compatibilità degli strumenti, contenuti del telefono, indicazioni del luogo di occultamento) sono insindacabili in Cassazione se la motivazione di merito è logica, coerente e non contraddittoria.
- Per ottenere l'attenuante del ravvedimento operoso (art. 73, comma 7, T.U. stupefacenti) è necessario che le informazioni fornite siano nuove, oggettivamente utili e rappresentino l'intero contenuto di conoscenza del dichiarante; la semplice accelerazione di un ritrovamento che comunque sarebbe avvenuto non è sufficiente.
- Contestazioni generiche circa il "travisamento" delle prove o l'uso comune di strumenti non sono sufficienti in Cassazione: il ricorrente deve indicare elementi concreti e specifici per impugnare la valutazione probatoria.
- La disponibilità di foto riconducibili alla sostanza o alla localizzazione dell'imbarcazione, unitamente al rinvenimento di attrezzi compatibili e alla condotta (es. indicazione del nascondiglio), può costituire elemento grave, preciso e concordante per la responsabilità in reati di traffico di stupefacenti.
- Il rigetto delle circostanze attenuanti generiche è possibile quando il giudice ritiene che le dichiarazioni del reo siano contraddette dai riscontri e non costituiscano un contributo utile e completo a interrompere l'azione delittuosa.
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