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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 38355/2022 del 12/10/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza di condanna per traffico internazionale di stupefacenti (cocaina, circa 176,10 kg) contestando: insufficienza e non gravità, non precisione e non concordanza degli indizi; asserito travisamento delle prove (foto nel telefono ritratte come posizione della nave e non la droga; attrezzi in cabina sono di uso comune e potevano appartenere al primo equipaggio); dedotta applicabilità dell'attenuante del ravvedimento operoso (art. 73, comma 7, T.U. stupefacenti) e delle circostanze attenuanti generiche per aver indicato ai carabinieri il luogo di occultamento e aver agevolato il ritrovamento.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto adeguata e non contraddittoria la motivazione delle decisioni di merito (Tribunale e Corte d'Appello) che hanno accertato: presenza nel telefono di foto della sostanza e della posizione della nave, rinvenimento nella cabina di attrezzature compatibili con l'apertura del vano dove era nascosta la droga, e dichiarazione dell'imputato che ha indicato il nascondiglio alla polizia. Le deduzioni difensive sono state giudicate generiche e non capaci di dimostrare un travisamento delle prove; le valutazioni di fatto (anche sul rigetto del ravvedimento operoso e delle attenuanti generiche) sono insindacabili in sede di legittimità se adeguatamente motivate. Conseguentemente il ricorso è inammissibile; il ricorrente è condannato al pagamento di €3.000,00 alla Cassa delle ammende e alle spese del procedimento.

Norme richiamate

  • art. 110 cod. pen.

    Si contestò la partecipazione al reato in concorso con altri; la Corte ha ritenuto provata la responsabilità concorsuale dell'imputato in relazione al complesso probatorio.

  • art. 73 T.U. 309/1990 (Testo Unico stupefacenti), comma 7

    Ai fini della applicazione dell'attenuante del ravvedimento operoso di cui all'art. 73, comma settimo, d.P.R. n. 309 del 1990, è necessario che i dati forniti siano nuovi, oggettivamente utili e costituiscano tutte le conoscenze a disposizione del dichiarante

    La Corte ha applicato la giurisprudenza consolidata opponendo che il materiale fornito dall'imputato non era nuovo né sottraeva risorse all'attività delittuosa; la mera accelerazione del ritrovamento non soddisfa i requisiti del ravvedimento operoso.

  • art. 80 T.U. stupefacenti

    Norma richiamata in ordine alle aggravanti/elementi applicabili al reato di importazione e detenzione di sostanze stupefacenti; la condanna è stata irrogata con riferimento alla normativa sugli stupefacenti.

  • art. 27 Cost.

    Richiamata tra le censure difensive (diritto ad una motivazione e rispetto delle garanzie costituzionali); la Corte ha ritenuto che il diritto alla motivazione e le garanzie non siano state violate.

  • art. 533 cod. proc. pen.

    Richiamata in relazione ai vizi di motivazione denunciati; la Corte ha ritenuto la motivazione adeguata e non contraddittoria.

  • art. 62-bis cod. pen. (circostanze attenuanti generiche)

    La Corte d'Appello ha rigettato il riconoscimento delle attenuanti generiche ritenendo che le dichiarazioni e il comportamento dell'imputato non fossero compatibili con la concessione di tali circostanze; decisione valutata come apprezzamento di fatto insindacabile in Cassazione.

Massime di principio

  • Le valutazioni di fatto (ritrovamenti, compatibilità degli strumenti, contenuti del telefono, indicazioni del luogo di occultamento) sono insindacabili in Cassazione se la motivazione di merito è logica, coerente e non contraddittoria.
  • Per ottenere l'attenuante del ravvedimento operoso (art. 73, comma 7, T.U. stupefacenti) è necessario che le informazioni fornite siano nuove, oggettivamente utili e rappresentino l'intero contenuto di conoscenza del dichiarante; la semplice accelerazione di un ritrovamento che comunque sarebbe avvenuto non è sufficiente.
  • Contestazioni generiche circa il "travisamento" delle prove o l'uso comune di strumenti non sono sufficienti in Cassazione: il ricorrente deve indicare elementi concreti e specifici per impugnare la valutazione probatoria.
  • La disponibilità di foto riconducibili alla sostanza o alla localizzazione dell'imbarcazione, unitamente al rinvenimento di attrezzi compatibili e alla condotta (es. indicazione del nascondiglio), può costituire elemento grave, preciso e concordante per la responsabilità in reati di traffico di stupefacenti.
  • Il rigetto delle circostanze attenuanti generiche è possibile quando il giudice ritiene che le dichiarazioni del reo siano contraddette dai riscontri e non costituiscano un contributo utile e completo a interrompere l'azione delittuosa.

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