Cassazione Penale, Ordinanza n. 25017/2026 del 03/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Nel giudizio definito con patteggiamento ex art. 444 c.p.p., al soggetto imputato era stata applicata la pena di due mesi di reclusione per il reato di resistenza a pubblico ufficiale. La difesa ha proposto ricorso per cassazione censurando la motivazione del giudice nella parte in cui aveva negato il beneficio della sospensione condizionale della pena. Il ricorso era diretto a contestare la mancata concessione del beneficio, pur non risultando che esso fosse stato compreso nell'accordo tra le parti o subordinato alla richiesta di applicazione della pena.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che, nel patteggiamento, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., il ricorso per cassazione è consentito solo per vizi inerenti alla volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Poiché la doglianza riguardava esclusivamente il mancato riconoscimento della sospensione condizionale della pena, beneficio estraneo al patto, essa è stata ritenuta proposta al di fuori dei limiti di impugnazione consentiti. La declaratoria è stata resa de plano, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
disciplina l'applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento), nel cui ambito è stato definito il procedimento.
limita i motivi di ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento ai soli vizi inerenti alla volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.
norma incriminatrice contestata all'imputato; dalla sentenza emerge solo il riferimento al reato oggetto di patteggiamento.
richiamato per le conseguenze economiche della declaratoria di inammissibilità, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma alla Cassa delle ammende.
citata quale fonte introduttiva dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
Massime di principio
- Nel patteggiamento, il ricorso per cassazione è ammesso entro limiti tassativi e non può essere utilizzato per contestare profili estranei alle categorie indicate dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
- La sospensione condizionale della pena non può essere riconosciuta dal giudice se non è stata oggetto di accordo tra le parti o di concorde consenso; la sua concessione altererebbe il contenuto del patto.
- Quando la doglianza investe un beneficio rimasto fuori dall'accordo di applicazione della pena, il motivo è inammissibile perché si colloca al di fuori dell'orizzonte decisionale definito dalle parti.
- Nel giudizio di cassazione avverso il patteggiamento, la mancata concessione di un beneficio non pattuito rende irrilevante il percorso motivazionale seguito dal giudice su quel punto.
Come è indicizzato
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