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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00916/2023 del 13/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dalla complessa vicenda di bonifica di un sito siderurgico di Piombino incluso tra i siti di interesse nazionale. Dopo il trasferimento della proprietà e della gestione dell'impianto ad altri soggetti, la Regione Toscana aveva emanato decreti con cui ordinava alla società ricorrente e a Fintecna S.p.A. di eseguire gli interventi di bonifica e messa in sicurezza ambientale ai sensi della normativa sui rifiuti e sulle bonifiche. Il TAR aveva annullato i decreti per difetto di competenza regionale, ma in appello il Consiglio di Stato aveva ritenuto la Regione competente e aveva respinto i motivi ulteriori, salvo uno relativo al riparto interno delle responsabilità tra i soggetti ritenuti responsabili dell'inquinamento. La società ricorrente ha quindi proposto ricorso per motivi inerenti alla giurisdizione, sostenendo che il Consiglio di Stato avesse deciso in violazione del diritto dell'Unione e che questa Corte potesse sindacare il mancato rinvio pregiudiziale alla CGUE ex art. 267 TFUE. I motivi dedotti riguardavano: 1) la violazione dei principi europei "chi inquina paga", prevenzione, precauzione e responsabilità, nonché della direttiva 2004/35/CE; 2) l'omissione immotivata del rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, ritenuta rilevante anche per la giurisdizione ex artt. 111, comma 8, Cost., 362 c.p.c. e 110 c.p.a. Nella memoria la ricorrente ha inoltre chiesto il rinvio dell'adunanza e ha insistito sulla necessità di un ulteriore rinvio alla CGUE, richiamando la sopravvenuta sentenza Randstad e paventando il rischio di giudicati confliggenti con altro giudizio pendente sulla medesima vicenda ambientale.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le doglianze della ricorrente mirassero in realtà a ottenere un sindacato sugli errores in iudicando del Consiglio di Stato e, quindi, ad ampliare indebitamente il perimetro dei "motivi inerenti alla giurisdizione". Ha escluso che il mancato rinvio pregiudiziale alla CGUE o l'asserita violazione del diritto unionale integrassero un eccesso o difetto di giurisdizione sindacabile ex art. 111, comma 8, Cost. Ha inoltre respinto l'istanza di rinvio dell'adunanza, ritenendola incompatibile con la ragionevole durata del processo e priva di incidenza sulla questione strettamente giurisdizionale. La Corte ha dato continuità alla propria giurisprudenza, valorizzando la sentenza CGUE Randstad e la successiva ordinanza delle Sezioni Unite n. 25503/2022, secondo cui la violazione del diritto dell'Unione da parte del Consiglio di Stato non apre, di per sé, il sindacato per motivi inerenti alla giurisdizione. Conseguentemente, la ricorrente è stata condannata alla rifusione delle spese in favore delle controparti costituite e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 111, comma 8, Cost.

    motivi inerenti alla giurisdizione

    il sindacato delle Sezioni Unite resta limitato ai soli limiti esterni della giurisdizione e non si estende agli errores in iudicando del giudice amministrativo, neppure se asseritamente derivanti da violazione del diritto UE.

  • art. 362, primo comma, c.p.c.

    è richiamato quale norma che delimita il ricorso per motivi inerenti alla giurisdizione; non consente di convertire in vizio di giurisdizione la censura di violazione del diritto unionale.

  • art. 110 c.p.a.

    è invocato dalla ricorrente nel quadro del ricorso per motivi di giurisdizione, ma la Corte ritiene la doglianza estranea al perimetro del controllo giurisdizionale.

  • art. 267 TFUE

    il mancato rinvio pregiudiziale da parte del Consiglio di Stato non integra, secondo la Corte, un vizio di giurisdizione sindacabile dalle Sezioni Unite.

  • art. 52, par. 1, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

    richiamato nel percorso motivazionale sulla compatibilità del limite al sindacato giurisdizionale con il diritto dell'Unione.

  • art. 47, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

    richiamato per affermare che l'ordinamento processuale italiano assicura comunque l'accesso a un giudice indipendente e imparziale.

  • direttiva 2004/35/CE

    invocata dalla ricorrente in relazione ai principi ambientali, ma la relativa censura è stata ritenuta non idonea a fondare un motivo inerente alla giurisdizione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2012

    consente la condanna al versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Il ricorso per motivi inerenti alla giurisdizione non può essere utilizzato per denunciare errores in iudicando del giudice speciale, anche quando si assuma che la decisione sia in contrasto con il diritto dell'Unione europea.
  • La mancata effettuazione del rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia da parte del giudice amministrativo di ultima istanza non integra, di per sé, un eccesso di potere giurisdizionale censurabile davanti alle Sezioni Unite.
  • La violazione del diritto UE da parte del Consiglio di Stato, se non si traduce in un superamento dei limiti esterni della giurisdizione, non apre un terzo grado di giudizio dinanzi alla Corte di cassazione.
  • L'istanza di rinvio dell'adunanza va respinta quando non sia sorretta da una concreta esigenza processuale e comporti solo un irragionevole allungamento dei tempi del giudizio.
  • L'eventuale contrasto tra decisione nazionale e diritto UE deve essere fronteggiato attraverso gli strumenti propri dell'ordinamento, non mediante l'ampliamento del sindacato di legittimità sulle sentenze del giudice amministrativo.
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  • ricorrente":"società in amministrazione straordinaria già gestrice di uno stabilimento siderurgico, destinataria di provvedimenti regionali di bonifica","resistente":"Regione Toscana, insieme ai ministeri competenti e a una società coinvolta nella gestione del sito","ruolo_ricorrente":"società","ruolo_resistente":"pubblica amministrazione","motivo":"La controversia nasce dalla complessa vicenda di bonifica di un sito siderurgico di Piombino incluso tra i siti di interesse nazionale. Dopo il trasferimento della proprietà e della gestione dell'impianto ad altri soggetti, la Regione Toscana aveva emanato decreti con cui ordinava alla società ricorrente e a Fintecna S.p.A. di eseguire gli interventi di bonifica e messa in sicurezza ambientale ai sensi della normativa sui rifiuti e sulle bonifiche. Il TAR aveva annullato i decreti per difetto di competenza regionale, ma in appello il Consiglio di Stato aveva ritenuto la Regione competente e aveva respinto i motivi ulteriori, salvo uno relativo al riparto interno delle responsabilità tra i soggetti ritenuti responsabili dell'inquinamento. La società ricorrente ha quindi proposto ricorso per motivi inerenti alla giurisdizione, sostenendo che il Consiglio di Stato avesse deciso in violazione del diritto dell'Unione e che questa Corte potesse sindacare il mancato rinvio pregiudiziale alla CGUE ex art. 267 TFUE. I motivi dedotti riguardavano: 1) la violazione dei principi europei \"chi inquina paga\", prevenzione, precauzione e responsabilità, nonché della direttiva 2004/35/CE; 2) l'omissione immotivata del rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, ritenuta rilevante anche per la giurisdizione ex artt. 111, comma 8, Cost., 362 c.p.c. e 110 c.p.a. Nella memoria la ricorrente ha inoltre chiesto il rinvio dell'adunanza e ha insistito sulla necessità di un ulteriore rinvio alla CGUE, richiamando la sopravvenuta sentenza Randstad e paventando il rischio di giudicati confliggenti con altro giudizio pendente sulla medesima vicenda ambientale.","risultato":"La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le doglianze della ricorrente mirassero in realtà a ottenere un sindacato sugli errores in iudicando del Consiglio di Stato e, quindi, ad ampliare indebitamente il perimetro dei \"motivi inerenti alla giurisdizione\". Ha escluso che il mancato rinvio pregiudiziale alla CGUE o l'asserita violazione del diritto unionale integrassero un eccesso o difetto di giurisdizione sindacabile ex art. 111, comma 8, Cost. Ha inoltre respinto l'istanza di rinvio dell'adunanza, ritenendola incompatibile con la ragionevole durata del processo e priva di incidenza sulla questione strettamente giurisdizionale. La Corte ha dato continuità alla propria giurisprudenza, valorizzando la sentenza CGUE Randstad e la successiva ordinanza delle Sezioni Unite n. 25503/2022, secondo cui la violazione del diritto dell'Unione da parte del Consiglio di Stato non apre, di per sé, il sindacato per motivi inerenti alla giurisdizione. 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Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniGiurisdizione
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SottomaterieRicorso per cassazione
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