Cassazione Penale, Sentenza n. 4833/2022 del 10/02/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Sanna ha proposto ricorso per cassazione articolando quattro motivi: 1) travisamento della prova (art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.), deducendo che le sentenze di merito avrebbero ritenuto integrato il reato nonostante l'insussistenza degli elementi costitutivi; 2) errata applicazione dell'aggravante prevista dall'art. 625, comma 1, n. 2 c.p.; 3) violazione dell'art. 62-bis c.p. per mancata concessione delle attenuanti generiche e difetto di motivazione; 4) violazione dell'art. 131-bis c.p. e, in subordine, dell'art. 62, comma 1, n. 4 c.p., con dedotto difetto di motivazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. In motivazione ha ritenuto che: i) i primi due motivi (travisamento e applicazione dell'aggravante) non soddisfano i rigorosi requisiti richiesti per il vizio di travisamento della prova e costituiscono una richiesta di rivalutazione del merito, preclusa in cassazione (richiami ai criteri a-d richiesti per il travisamento); ii) il terzo motivo è inammissibile perché la Corte d'appello ha logicamente motivato il diniego delle attenuanti generiche, osservando che l'ammissione del fatto resa solo dopo la sorpresa non giustifica mitigazione; iii) il quarto motivo è inammissibile perché i giudici di merito hanno correttamente escluso l'applicabilità dell'attenuante della particolare tenuità ex art. 131-bis c.p., la quale è esclusa per reati con pena edittale massima superiore a cinque anni; infine la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese e a C 3000,00 in favore della Cassa delle ammende per profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. e) e lett. b), cod. proc. pen.
Definisce i motivi di ricorso in cassazione; la Corte sottolinea i limiti dell'art. 606 lett. e) dopo la L. n. 46/2006, escludendo la possibilità di una revisione del merito ("travisamento del fatto") e richiedendo requisiti stringenti quando si deduce il travisamento della prova
art. 625, comma 1, n. 2, cod. pen.
Norma sul reato di furto con l'aggravante di cui al n.2 (violenza sulle cose); la Corte ha ritenuto corretta l'applicazione dell'aggravante da parte dei giudici di merito, motivando l'esistenza di forzature sul luogo del deposito
Disciplina le circostanze attenuanti (recidiva, ecc.); la Corte ha ritenuto che non sussistessero elementi nuovi o diversi rispetto a quelli già valutati dai giudici di merito tali da giustificare il riconoscimento delle attenuanti generiche
Prevede la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; la Corte ha richiamato la disposizione che esclude l'applicazione quando il reato è punito con pena edittale massima superiore a cinque anni, rendendo inapplicabile la tenuità al caso di furto aggravato
art. 62, comma 1, n. 4 cod. pen.
art. 62, comma 1, n. 4, cod. pen.
Riferimento normativo alle attenuanti previste dal codice penale; la Corte ha valutato ed escluso la loro applicabilità nel caso di specie per le ragioni esplicitate dai giudici di merito
L. n. 46 del 2006 (modifica art. 606 c.p.p.)
modifica all'art. 606 cod. proc. pen., comma 1, lett. e), dalla L. n. 46 del 2006
La modifica ha limitato la portata della censura per travisamento, impedendo alla cassazione di sostituirsi al giudizio di merito; la Corte l'ha richiamata per spiegare l'inammissibilità delle doglianze che chiedono una rivalutazione delle prove
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione per "travisamento della prova" richiede l'adempimento di oneri rigorosi: indicazione precisa dell'atto processuale, dell'elemento probatorio incompatibile con la sentenza, prova della verità dell'elemento e spiegazione di come esso comprometta in modo decisivo la motivazione; senza ciò il motivo è inammissibile
- La Corte di cassazione non può rimettere in discussione la valutazione del merito probatorio svolta dai giudici di merito; le critiche che chiedono una diversa valutazione delle stesse prove sono inammissibili
- Le aggravanti (es. violenza sulle cose ex art. 625 n.2) e la loro applicazione sono valutate in base alla motivazione di merito: se esiste prova documentale o testimoniale di forzatura, l'aggravante può essere legittimamente ritenuta
- Il diniego delle attenuanti generiche da parte del giudice di appello non richiede motivazione estesa quando l'appellante ripropone gli stessi elementi già esaminati e disattesi in primo grado
- L'attenuante della particolare tenuità (art. 131-bis) è esclusa quando il reato ha pena edittale massima superiore a cinque anni; in tali casi la relativa eccezione non è applicabile
- Chi impugna in cassazione deve anche considerare il rischio di condanna alle spese e sanzioni (es. Cassa delle ammende) se il ricorso è manifestamente infondato o redatto con colpa
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