Cassazione Penale, Sentenza n. 06192/2026 del 16/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza della Corte d'appello di Bologna che aveva dichiarato inammissibile il suo appello contro la sentenza del Tribunale di Bologna (4/12/2020) di condanna per danneggiamento e minaccia grave. Con unico motivo in cassazione si deduce violazione di legge e vizio di motivazione: la Corte di appello, nel dichiarare l'inammissibilità, avrebbe effettuato una valutazione di merito sulla fondatezza dei motivi di gravame senza consentire il contraddittorio, operazione non consentita in sede di delibazione preliminare. Nel ricorso si reiterano e dettagliano i profili sollevati in appello, in particolare la specificità delle censure sulla efficacia della minaccia (se effettivamente avvertita dalle vittime) e sull'elemento soggettivo del reato, nonché contestazioni sul trattamento sanzionatorio.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché il motivo era manifestamente infondato. Ha richiamato il principio secondo cui l'appello è inammissibile per difetto di specificità quando non enuncia e argomenta in modo esplicito i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto alla base della decisione impugnata, onere proporzionale alla specificità delle argomentazioni del provvedimento impugnato (richiamo a Sez. U, sent. n. 8825/2016). Ha inoltre richiamato l'introduzione dell'art. 581, comma 1-bis, c.p.p. (d.lgs. 150/2022). Nel caso concreto la Corte ha ritenuto che la sentenza di primo grado avesse ricostruito in modo analitico l'efficacia delle minacce (le vittime terrorizzate e costrette a rifugiarsi in casa; danni all'immobile) e che l'atto di appello non avesse confrontato specificamente tali argomentazioni, risultando generico anche sulla pena (il Tribunale aveva motivato richiamando i criteri dell'art. 133 c.p.). Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare Euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende, commisurata al grado di colpa per l'inammissibilità.
Norme richiamate
art. 581, comma 1-bis, codice di procedura penale
introdotto dal d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150
l'onere di specificità dei motivi d'appello è richiesto in funzione della specificità con cui le ragioni del primo giudice sono state esposte; un atto d'impugnazione generico integra causa di inammissibilità
norma richiamata dal Tribunale per la determinazione della pena; la Corte ha ritenuto che il ricorrente non abbia specificamente contestato la motivazione applicativa di questi criteri
Giurisprudenza, Sez. U, Sentenza n. 8825 del 27/10/2016 (Galtelli)
principio secondo cui la specificità del motivo d'appello è proporzionale alla specificità delle ragioni esposte nella decisione impugnata; principio recepito dal legislatore e applicato dalla Cassazione nel caso
Massime di principio
- Un atto di appello deve enunciare e argomentare specificamente i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto e di diritto del provvedimento impugnato; la genericità è causa di inammissibilità.
- La specificità richiesta è proporzionale alla dettagliazione della motivazione del primo giudice: più analitico è il provvedimento di merito, più circostanziati devono essere i censure in appello.
- In sede di delibazione preliminare il giudice dell'appello può valutare la specificità dei motivi e, se risultano generici, dichiarare l'inammissibilità senza entrare nel contraddittorio sul merito; ciò non equivale a una decisione sul merito quando l'atto è inammissibile.
- Chi impugna deve confrontarsi espressamente con le argomentazioni chiave del primo giudice (ricostruzione dei fatti, valutazione delle prove, elementi soggettivi del reato, motivazione della pena) per evitare la declaratoria di inammissibilità.
- La declaratoria di inammissibilità può comportare condanna alle spese e, in caso di colpa nell'impugnazione, sanzioni pecuniarie (es. versamento alla Cassa delle Ammende); pertanto gli avvocati devono valutare attentamente la specificità e fondatezza dei motivi prima di impugnare.
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