Cassazione Penale, Ordinanza n. 21075/2025 del 05/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che, confermando la condanna di primo grado emessa all'esito di giudizio abbreviato, aveva solo rideterminato in diminuzione la pena per il reato previsto dall'art. 10, comma 3, del d.l. 20 febbraio 2017 n. 14, conv. dalla l. n. 48/2017. Con un unico motivo deduceva violazione dell'art. 131-bis c.p. e vizio di motivazione, sostenendo che la Corte territoriale avrebbe erroneamente escluso la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. La Cassazione rileva che il ricorso mira in realtà a ottenere una rivalutazione del quadro istruttorio e dei fatti già esaminati e disattesi dai giudici di merito, senza confrontarsi puntualmente con la motivazione della sentenza impugnata; in particolare, la Corte di appello aveva valorizzato la gravità del fatto e il concreto pericolo per i beni protetti, osservando che l'imputato aveva violato le prescrizioni del provvedimento del Questore senza valida giustificazione, offrendo una spiegazione ritenuta non credibile dalle annotazioni della polizia giudiziaria e dall'orario del controllo, incompatibile con la dedotta esigenza di accompagnare i figli a scuola. Il provvedimento cautelare/limitativo imponeva inoltre l'uso di percorsi alternativi in caso di necessità rispetto a quello vietato dal DASPO urbano.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, rilevando l'assenza di elementi idonei a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, secondo il richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 2000. La decisione di merito di condanna, già confermata in appello con riduzione della pena, resta dunque ferma.
Norme richiamate
art. 10, comma 3, d.l. 20 febbraio 2017, n. 14, conv. in l. n. 48/2017
disposizione incriminatrice posta a base della condanna confermata in appello; dalla sentenza non emerge la descrizione analitica della fattispecie, ma solo che il ricorrente era stato condannato per tale reato.
la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto richiede una valutazione della gravità concreta del fatto e del contesto di pericolo per i beni protetti; non è configurabile quando la condotta abbia creato un pericolo concretamente e significativamente apprezzabile.
in caso di inammissibilità del ricorso segue la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo che il ricorso sia stato proposto senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Corte cost. n. 186 del 2000
richiamata per il principio secondo cui la sanzione pecuniaria conseguente all'inammissibilità non si applica se la parte ha proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- La censura di violazione dell'art. 131-bis c.p. è inammissibile in cassazione quando, sotto la veste di vizio di diritto o di motivazione, mira a ottenere una nuova valutazione del fatto e delle prove già compiuta dal giudice di merito.
- L'esclusione della particolare tenuità del fatto può essere giustificata valorizzando la gravità concreta della condotta e la sua idoneità a creare un contesto concretamente e significativamente pericoloso per i beni giuridici tutelati.
- Il ricorrente deve confrontarsi in modo puntuale con la ratio decidendi della sentenza impugnata: la mera riproposizione di elementi fattuali già esaminati e disattesi non è idonea a superare la motivazione di merito.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile e non risulta assenza di colpa nella sua proposizione, il ricorrente è tenuto al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
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