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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 1717/2022 del 17/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza della Corte di Appello di Trieste che aveva confermato la condanna per il reato di truffa, aggravato dalla recidiva specifica. Il ricorrente deduceva violazione di legge e vizi di motivazione: contestava la sussistenza dei necessari raggiri e artifici per configurare la truffa, chiedeva l'esclusione della recidiva e il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza della specificità richiesta dagli artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. c), c.p.p., ritenendo i motivi meramente reiterativi e manifestamente infondati. La Corte ha ritenuto incensurabile la valutazione della Corte di Appello secondo cui l'imputato aveva fatto credere di agire per conto di una ditta (indicando un conto corrente a garanzia) e aveva consegnato un assegno poi risultato insoluto, condotta idonea a integrare la truffa contrattuale. Quanto alla recidiva, la Corte di Appello aveva correttamente valorizzato i plurimi precedenti specifici e la gravità del fatto, non emergendo elementi di meritevolezza. La remissione di querela sopravvenuta è risultata ininfluente in quanto il reato era procedibile d'ufficio ai sensi dell'art. 640, comma terzo, c.p. Per l'inammissibilità totale, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. Sentenza con motivazione semplificata.

Norme richiamate

  • art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020 conv. in l. n. 176/2020

    Richiamata in relazione alla forma di svolgimento del procedimento (motivazione/svolgimento della causa in forma semplificata/da remoto)

  • artt. 581, comma 1 e 591, comma 1, lett. c), c.p.p.

    Stabiliscono il requisito di specificità dei motivi di cassazione: l'assenza di tale specificità determina l'inammissibilità del ricorso

  • art. 640, comma terzo, c.p.

    Norma sul reato di truffa; la formulazione vigente alla data del fatto rende il reato procedibile d'ufficio, rendendo ininfluente la remissione di querela sopravvenuta

  • art. 616 c.p.p.

    Prevede la condanna alle spese processuali in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso

  • Corte Cost., 13 giugno 2000, n. 186

    Richiamata come principio secondo cui l'aver proposto un ricorso che determina l'inammissibilità per colpa può giustificare sanzioni pecuniarie; applicata per giustificare la condanna alla Cassa delle Ammende

  • Sez. 2, n. 18778 del 25/03/2014 (giurisprudenza)

    Definisce la truffa contrattuale come anche costituita da artifici e raggiri relativi ad aspetti negoziali accessori o esecutivi del contratto, idonei a ingannare la vittima inducendola a prestare consenso

  • Sez. U, n. 3585 del 24/09/2020 (dep. 2021)

    Richiamata in relazione all'interpretazione della procedibilità d'ufficio in presenza di recidiva reiterata specifica e alla rilevanza della remissione di querela

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione deve contenere motivi specifici e confrontarsi concretamente con le argomentazioni della corte di merito; motivi generici o meramente reiterativi sono inammissibili
  • La truffa contrattuale può essere integrata da artifici o raggiri che riguardano anche aspetti negoziali accessori o esecutivi (es. falsa indicazione di rappresentanza, presentazione di garanzie o strumenti di pagamento che si rivelano insinceri)
  • La recidiva specifica viene esclusa solo se emergono elementi concreti di meritevolezza o di riabilitazione; pluralità e gravità dei precedenti giustificano il suo mantenimento
  • La remissione di querela è ininfluente quando il reato è procedibile d'ufficio secondo la normativa vigente al tempo del fatto
  • Proporre ricorsi manifestamente infondati o non conformi ai requisiti di specificità può comportare non solo l'inammissibilità, ma anche la condanna alle spese e sanzioni pecuniarie (es. pagamento alla Cassa delle Ammende)
  • Per evitare l'inammissibilità è necessario articolare motivi che dimostrino errori di diritto o di valutazione dei fatti da parte della corte di merito, con riferimenti puntuali agli atti e alla motivazione impugnata

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