Cassazione Civile, Ordinanza n. 03208/2025 del 08/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un cittadino straniero ha impugnato davanti al Giudice di pace un decreto prefettizio di espulsione dal territorio dello Stato, con successivo allontanamento del questore, emesso per permanenza irregolare. A sostegno dell'impugnazione aveva dedotto: la pendenza di un procedimento di riconoscimento della protezione internazionale, in realtà relativo a domanda reiterata; l'omessa concessione del termine per la partenza volontaria; vizi propri del provvedimento, quali la mancanza di traduzione e la genericità della motivazione. Il Giudice di pace aveva rigettato il ricorso ritenendo irrilevante la domanda di protezione internazionale perché successiva al decreto di espulsione. In cassazione il ricorrente ha proposto un unico motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c., denunciando omesso esame di un fatto decisivo, assumendo che la domanda di protezione internazionale fosse stata depositata prima dell'espulsione e che quindi non fosse strumentale a paralizzarne gli effetti. La Corte ha rilevato, però, che la doglianza mirava sostanzialmente a contestare un presunto errore percettivo del giudice di merito e la valutazione degli atti di causa; ha inoltre evidenziato la mancanza di specificità del ricorso per difetto di allegazione del documento richiamato a sostegno della tesi del ricorrente, mentre dagli atti trascritti emergeva che si trattava di domanda reiterata già dichiarata inammissibile.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha escluso sia la configurabilità di un errore revocatorio, perché la pendenza della domanda di protezione internazionale era circostanza controversa, sia la dedotta omissione motivazionale, poiché il vizio di motivazione è oggi censurabile solo nei limiti della manifesta illogicità o incomprensibilità della motivazione. Ha inoltre ritenuto il ricorso privo di specificità per mancata allegazione del documento richiamato e, comunque, diretto a ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio, preclusa in sede di legittimità. Non è stata pronunciata condanna alle spese per assenza di difese scritte dell'Amministrazione; non è stato disposto il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
"vizio motivazionale per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti"
La censura è ammissibile solo nei limiti del vizio di motivazione oggi configurabile come omesso esame di un fatto decisivo, non per sollecitare una nuova valutazione degli atti o un diverso apprezzamento del merito.
La domanda reiterata di protezione internazionale era indicata nel decreto prefettizio come inammissibile ai sensi di questa disposizione.
Massime di principio
- Il vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c. non consente di trasformare il giudizio di cassazione in un terzo grado di merito: non è deducibile per ottenere una diversa lettura degli atti o una nuova ricostruzione del fatto storico già esaminato dal giudice di merito.
- La denuncia di omesso esame di un fatto decisivo richiede specificità e autosufficienza del ricorso: il fatto asseritamente trascurato deve essere indicato in modo preciso e deve risultare dagli atti richiamati o allegati, altrimenti il motivo è inammissibile.
- Non può parlarsi di errore revocatorio quando il punto controverso riguarda un fatto oggetto di discussione tra le parti e non una mera svista percettiva immediatamente rilevabile dall'atto stesso.
- Quando la motivazione del giudice di merito è логica e comprensibile, la censura di vizio motivazionale non è ammissibile solo perché la parte pretende una diversa valutazione delle risultanze processuali.
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