Cassazione Civile, Sentenza n. 3436/2020 del 12/02/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (debitrice)
La controversia
La banca aveva chiesto l’insinuazione al passivo dell’amministrazione straordinaria di una società per crediti fondati su due lettere di garanzia rilasciate dalla società in bonis a copertura di linee di credito concesse a una sua controllata. Il giudice delegato respinse la domanda perché i documenti prodotti erano privi di data certa; il Tribunale di Parma respinse l’opposizione con sentenza depositata il 16 maggio 2008 e la Corte d’appello di Bologna, con sentenza depositata il 25 settembre 2013, rigettò l’appello. La banca ricorse per cassazione con tre motivi. Con il primo contestò che le regole italiane sulla data certa e sull’ammissione dei crediti al passivo, in particolare l’art. 2704 c.c. e gli artt. 44 e 45 della legge fallimentare, fossero applicabili nonostante la scelta negoziale della legge inglese nelle lettere di garanzia; invocò inoltre il Regolamento CE n. 1346/2000 e gli artt. 9 e 14 della Convenzione di Roma del 1980. Con il secondo censurò la valutazione delle presunzioni e degli altri elementi probatori, sostenendo che dimostrassero l’anteriorità delle garanzie rispetto all’apertura della procedura. Con il terzo contestò il mancato accoglimento della richiesta di CTU sul sistema informatico della banca, assumendo che l’indagine avrebbe potuto dimostrare l’attendibilità e la datazione dei documenti prodotti.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha stabilito che l’autonomia privata non può scegliere la legge applicabile alle condizioni di opponibilità e ammissibilità dei crediti nel passivo: tali profili sono regolati dalla lex concursus, che prevale anche sulla legge individuata da un accordo tra privati. In base all’art. 4, par. 2, lett. g) e h), del Regolamento CE n. 1346/2000, la legge dello Stato di apertura della procedura disciplina i crediti insinuabili e le regole di insinuazione, verifica e ammissione. Il secondo motivo è stato respinto perché chiedeva una nuova valutazione del materiale probatorio, preclusa in cassazione; inoltre, la data certa della scrittura privata non può essere provata mediante presunzioni. Il terzo motivo è stato respinto perché le scritture contabili di una banca non sono equipollenti ai mezzi previsti dall’art. 2704 c.c. e gli istituti bancari non hanno una potestà certificativa generale, salvo ipotesi eccezionali e circoscritte. La banca è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 25.200, di cui euro 200 per esborsi, oltre spese forfettarie del 15% e accessori di legge; è stato inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Norme richiamate
Regolamento CE n. 1346/2000, art. 4, par. 2, lett. g) e h)
Ora, tali disposizioni – se assegnano la prevalenza, nel caso di conflitto, alla lex concursus rispetto ad altre leggi nazionali in ipotesi applicabili alla specie (per il rilievo che il Regolamento disciplina i rapporti derivanti da una procedura concorsuale che si istaura tra parti che hanno propria residenza o sede all’interno dell’Unione Europea, cfr. Cass., Sezioni Unite, 21 luglio 2015, n. 15200) – non possono evidentemente non prevalere pure nel caso in cui a porsi a confronto con la lex concursus sia una legge nazionale che mutua il suo titolo in un accordo negoziale intercorso tra privati.
La legge dello Stato di apertura della procedura concorsuale disciplina i crediti da insinuare e le regole di insinuazione, verifica e ammissione, prevalendo anche sulla legge nazionale scelta dalle parti nel contratto.
Convenzione di Roma del 1980, art. 20
Del resto, la stessa Convenzione romana non manca di precisare (art. 20) che i suoi portati non pregiudicano l'“applicazione delle disposizioni che, in materie particolari, regolano i conflitti di leggi nel campo delle obbligazioni contrattuali e che sono contenute in atti emanati o da emanarsi dalle istituzioni delle Comunità Europee o nelle legislazioni nazionali armonizzate in esecuzione di tali atti”.
La disciplina generale della Convenzione di Roma non impedisce l’applicazione delle disposizioni speciali europee in materia di conflitto di leggi; nel caso deciso, opera la disciplina concorsuale del Regolamento CE n. 1346/2000.
D’altra parte, è principio saldamente acquisito che la data certa di una scrittura privata non può essere fatta oggetto di prova a mezzo di presunzioni.
La data certa richiesta per rendere opponibile una scrittura privata non può essere dimostrata mediante presunzioni.
artt. 44 e 45 R.D. 16 marzo 1942, n. 267
La normativa della Convenzione di Roma del 1980 non può in ogni caso non confrontarsi, pur a tralasciare ogni altro rilievo, con il Regolamento CE n. 1346/2000, che – venendo a riguardare la delimitata zona delle procedure concorsuali (ovvero d'“insolvenza”) costituisce lex specialis rispetto ad essa.
Le disposizioni nazionali concorsuali richiamate dalla decisione, insieme all’art. 2704 c.c., rientrano nella lex concursus e regolano l’opponibilità e l’ammissibilità dei crediti nell’ambito della procedura, senza poter essere derogate dalla scelta di legge compiuta dalle parti.
D’altra parte, è principio saldamente acquisito che la data certa di una scrittura privata non può essere fatta oggetto di prova a mezzo di presunzioni.
Le presunzioni non costituiscono mezzo idoneo a provare la data certa di una scrittura privata.
D’altra parte, è principio saldamente acquisito che la data certa di una scrittura privata non può essere fatta oggetto di prova a mezzo di presunzioni.
La prova presuntiva non può supplire alla mancanza dei requisiti necessari per attribuire data certa alla scrittura privata.
art. 50 D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385
Le scritture contabili tenuta da un’impresa bancaria non rientrano nel novero degli “equipollenti” di cui all’art. 2704 c.c. In effetti, il sistema normativo, che è attualmente vigente, non consegna a questi enti una potestà certificativa di ordine generale (bensì solo in via eccezionale e con portata del tutto circoscritta, secondo quanto avviene nel contesto della norma dell’art. 50 TUB).
Le scritture contabili bancarie non hanno in via generale efficacia certificativa né costituiscono equipollenti idonei a conferire data certa ai sensi dell’art. 2704 c.c.; la certificazione è ammessa solo nelle ipotesi eccezionali e circoscritte previste dalla legge.
art. 13, commi 1-bis e 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Dà atto, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, secondo quanto stabilito dalla norma dell’art. 13, comma 1 bis.
In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Massime di principio
- Nelle procedure concorsuali, la legge dello Stato di apertura disciplina quali crediti possano essere insinuati e le modalità di insinuazione, verifica e ammissione; tale disciplina prevale anche sulla legge straniera scelta dalle parti per regolare il contratto da cui il credito deriva.
- La data certa di una scrittura privata, necessaria per renderla opponibile ai creditori concorsuali nei casi previsti dalla legge, non può essere provata mediante presunzioni.
- Le scritture contabili di un’impresa bancaria non sono, in via generale, equipollenti ai mezzi idonei a conferire data certa a una scrittura privata; la potestà certificativa della banca opera soltanto nelle ipotesi eccezionali e circoscritte previste dalla legge.
- In sede di legittimità non è consentito ottenere un nuovo esame complessivo degli elementi materiali e delle prove già valutati dal giudice di merito.
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