Cassazione Penale, Ordinanza n. 02501/2026 del 22/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché proposto per un motivo non consentito ex art. 448, comma 2-bis, c.p.p., osservando che la censura sulla qualificazione giuridica del fatto era generica e non evidenziava un errore manifesto ricavabile dalla sola sentenza. Conseguentemente ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La ricorrente ha impugnato una sentenza del Tribunale pronunciata all'esito di applicazione della pena su richiesta delle parti, deducendo in modo generico la mancata qualificazione giuridica dei fatti ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990. La Corte rileva che, nel ricorso avverso sentenza di patteggiamento, sono deducibili solo i motivi tassativamente indicati dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; in particolare, l'erronea qualificazione giuridica del fatto è censurabile solo quando l'errore sia manifesto e risulti immediatamente dalla sentenza, non richiedendo una verifica degli atti. Nel caso concreto, tale errore manifesto non è stato specificamente allegato.
Norme richiamate
ricorso per cassazione avverso la sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. è ammissibile esclusivamente per motivi attinenti: a) all'espressione della volontà dell'imputato; b) al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza; c) all'erronea qualificazione giuridica del fatto; d) all'illegalità della pena o della misura di sicurezza irrogate
La norma delimita in modo tassativo i motivi di ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento; la censura sulla qualificazione giuridica è ammissibile solo nei limiti dell'errore manifesto ricavabile immediatamente dalla sentenza.
Individua il tipo di sentenza impugnata, cioè quella pronunciata su richiesta delle parti (patteggiamento).
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990
Richiamato dalla ricorrente quale diversa qualificazione giuridica dei fatti, ma la Corte non entra nel merito della corretta sussunzione perché il motivo è ritenuto inammissibile.
È menzionata come legge che ha introdotto il comma 2-bis dell'art. 448 c.p.p.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento sono proponibili soltanto i motivi espressamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; ogni censura diversa è inammissibile.
- L'erronea qualificazione giuridica del fatto è deducibile solo se l'errore è manifesto, cioè immediatamente percepibile dalla sola sentenza impugnata, senza necessità di una verifica degli atti o di ricostruzioni probatorie.
- Non è sufficiente una contestazione generica della qualificazione giuridica del fatto: il ricorso deve indicare un vizio chiaro e direttamente emergente dal provvedimento impugnato.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 22 gen 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 02446/2026 del 22/01/2026
- ordinanza_penale · 22 gen 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 02447/2026 del 22/01/2026
- ordinanza_penale · 22 gen 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 02448/2026 del 22/01/2026
- ordinanza_penale · 22 gen 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 02449/2026 del 22/01/2026
- ordinanza_penale · 22 gen 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 02450/2026 del 22/01/2026
- ordinanza_penale · 22 gen 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 02451/2026 del 22/01/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →