Cassazione Penale, Ordinanza n. 32480/2025 del 01/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso. Conseguentemente condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito sul diniego delle circostanze attenuanti generiche resta ferma, perché la Corte d'appello aveva motivato in modo ritenuto adeguato l'esercizio del proprio potere discrezionale.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è proposto contro la sentenza della Corte d'appello di Perugia e deduce violazione di legge in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche. Il ricorrente sostiene, in sostanza, che il giudice di merito avrebbe errato nel non riconoscere il beneficio. La Corte di cassazione rileva però che l'impugnazione non si confronta con la reale motivazione della decisione di secondo grado: la Corte territoriale aveva valorizzato, da un lato, che le ammissioni di responsabilità erano solo parziali e che le circostanze inerenti alle condizioni di vita erano state soltanto allegate; dall'altro, che l'imputato aveva precedenti penali anche specifici, era inizialmente latitante, aveva poi violato il divieto di dimora applicatogli ed era tornato nuovamente latitante.
Norme richiamate
Il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è rimesso a una valutazione discrezionale del giudice di merito, che può negarle quando gli elementi favorevoli dedotti dall'imputato sono solo parziali o non significativi rispetto ai precedenti e alla condotta processuale.
In caso di ricorso dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando non si confronta specificamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata, limitandosi a riproporre censure astratte o non pertinenti.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimo se il giudice di merito lo fonda su elementi concreti e logicamente apprezzabili, quali precedenti penali, condotte processuali elusive o violazioni delle prescrizioni cautelari.
- Le ammissioni di responsabilità solo parziali e la mera allegazione di condizioni di vita favorevoli non impongono, di per sé, il riconoscimento delle attenuanti generiche, potendo il giudice valorizzare in senso contrario la complessiva personalità dell'imputato.
- La violazione di misure o divieti imposti nel corso del procedimento, specie se accompagnata da fuga o latitanza, costituisce elemento idoneo a sorreggere il giudizio negativo sulla concessione delle circostanze attenuanti generiche.
Come è indicizzato
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