Cassazione Civile, Ordinanza n. 03872/2023 del 08/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasceva da un procedimento disciplinare avviato nei confronti di un dipendente pubblico per avere svolto, tra il 2004 e il 2008, un'attività extraistituzionale retribuita senza preventiva autorizzazione e senza comunicare al committente la propria qualità di dipendente pubblico, percependo complessivamente euro 73.845,00. L'amministrazione gli aveva irrogato una sanzione disciplinare, gli aveva richiesto la restituzione delle somme e aveva disposto il recupero mediante trattenute stipendiali. Il dipendente aveva quindi adito il giudice del lavoro chiedendo, tra l'altro, l'annullamento o la disapplicazione dei provvedimenti ministeriali, l'accertamento dell'insussistenza di incarichi non autorizzati, la declaratoria di prescrizione dell'azione disciplinare e la condanna alla restituzione delle somme trattenute. La Corte dei conti, investita del conflitto di giurisdizione, riteneva che la domanda recuperatoria e quella restitutoria fossero devolute alla giurisdizione contabile in quanto espressione di responsabilità erariale. Il ricorso per regolamento di giurisdizione mirava invece ad affermare la giurisdizione del giudice ordinario, deducendo che non vi era stata azione della Procura contabile per danno erariale, ma soltanto un'iniziativa dell'amministrazione come datore di lavoro per recuperare somme indebitamente percepite, con contestazione della legittimità della trattenuta in busta paga senza titolo giudiziale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro. Ha ritenuto che il petitum sostanziale della causa non fosse la responsabilità erariale per danno all'erario, ma l'accertamento negativo del diritto dell'amministrazione, quale datore di lavoro pubblico contrattualizzato, di procedere direttamente al recupero delle somme mediante trattenute stipendiali. Ha quindi escluso che la controversia spettasse alla Corte dei conti, osservando che qui non era stata proposta dalla Procura contabile alcuna azione per danno erariale e che la domanda del dipendente era speculare a quella di recupero del credito da parte dell'amministrazione, connessa al rapporto di lavoro e non a una responsabilità amministrativo-contabile. Il regolamento di giurisdizione è stato deciso nel senso della giurisdizione ordinaria.
Norme richiamate
art. 53, comma 7, d.lgs. 165/2001
"I dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza... il compenso dovuto ... deve essere versato ... nel conto dell'entrata del bilancio dell'amministrazione di appartenenza"
La norma configura un divieto di svolgimento di incarichi retribuiti non autorizzati e prevede l'obbligo di riversamento dei compensi all'amministrazione di appartenenza, quale conseguenza legale dell'inosservanza del divieto.
art. 53, comma 7-bis, d.lgs. 165/2001
"L'omissione del versamento del compenso da parte del dipendente pubblico indebito percettore costituisce ipotesi di responsabilità erariale soggetta alla giurisdizione della Corte dei Conti"
La previsione non muta il riparto di giurisdizione rispetto alle azioni proposte dall'amministrazione per il recupero delle somme o dal dipendente per contestarne la legittimità; la giurisdizione contabile opera quando l'azione sia proposta dalla Procura contabile per far valere un danno erariale.
art. 17, comma 3, Codice di giustizia contabile
È il fondamento processuale del conflitto di giurisdizione sollevato d'ufficio dalla Corte dei conti.
art. 172, lettera d), Codice di giustizia contabile
Richiamato come possibile sede del giudizio ad istanza di parte davanti alla Corte dei conti, ma non ritenuto idoneo a spostare la giurisdizione nel caso concreto.
R.D. n. 639/1910
È richiamato per descrivere il procedimento di ingiunzione e di riscossione coattiva utilizzabile dall'ente pubblico creditore.
È richiamato come norma che consente l'opposizione al procedimento di ingiunzione davanti al giudice ordinario.
Massime di principio
- La domanda con cui l'amministrazione pubblica, in qualità di datore di lavoro, recupera compensi percepiti dal dipendente per incarichi extraistituzionali non autorizzati appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, perché riguarda l'adempimento di un'obbligazione nascente dal rapporto di lavoro e non una responsabilità erariale.
- La giurisdizione contabile sussiste solo quando l'azione sia proposta dalla Procura regionale della Corte dei conti per far valere un danno erariale, eventualmente anche quantificato nel corrispettivo indebitamente percepito; non basta la mera pretesa restitutoria dell'amministrazione.
- L'introduzione dell'art. 53, comma 7-bis, d.lgs. 165/2001 non ha natura innovativa del riparto di giurisdizione, ma ribadisce che l'omesso riversamento può integrare responsabilità erariale quando venga in rilievo l'azione contabile, senza sottrarre al giudice ordinario le controversie di recupero instaurate dall'amministrazione.
- Quando il dipendente contesta la legittimità della trattenuta stipendiale disposta dall'amministrazione per recuperare somme da incarichi non autorizzati, il petitum sostanziale resta nell'alveo del rapporto di lavoro privatizzato e la tutela va cercata davanti al giudice ordinario.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 8 feb 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 03730/2023 del 08/02/2023
- ordinanza_civile · 8 feb 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 03731/2023 del 08/02/2023
- ordinanza_civile · 8 feb 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 03732/2023 del 08/02/2023
- ordinanza_civile · 8 feb 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 03734/2023 del 08/02/2023
- ordinanza_civile · 8 feb 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 03736/2023 del 08/02/2023
- ordinanza_civile · 8 feb 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 03738/2023 del 08/02/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →