Cassazione Penale, Sentenza n. 22515/2024 del 04/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il Procuratore aveva impugnato l'ordinanza del GIP del 23/10/2023 che aveva respinto la richiesta di dichiarare estinta per decorso del tempo la pena pecuniaria di 600 euro inflitta con sentenza del 9/12/2009 (irrevocabile il 1/12/2010). Il PM sosteneva che l'esecuzione della pena pecuniaria iniziasse solo con la notifica della cartella esattoriale (e che, in caso di notifica con il rito degli "irreperibili", non potesse ritenersi avvenuta la conoscenza dell'atto né applicabile la causa di "volontaria sottrazione"), mentre il GIP aveva ritenuto che l'iscrizione a ruolo della pretesa esecutiva interrompesse la decorrenza del termine estintivo
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso del Procuratore. Ha affermato che, con riferimento al regime vigente anteriormente al d.lgs. n. 150/2022, il termine di estinzione per decorso del tempo della pena pecuniaria decorre dalla irrevocabilità della sentenza e cessa di decorrere con l'inizio dell'esecuzione individuato nell'iscrizione a ruolo della pretesa di pagamento. La Corte ha precisato che l'iscrizione a ruolo manifesta la volontà statale di eseguire la pena e basta a impedire l'estinzione; non rileva la successiva notifica della cartella ai fini della cessazione della decorrenza, né esistono cause di sospensione o interruzione della decorrenza della pena pecuniaria salvo diversa disposizione di legge. Di conseguenza l'ordinanza del GIP è stata confermata e la richiesta di estinzione è stata respinta
Norme richiamate
il termine decorre dal giorno in cui la condanna è divenuta irrevocabile, ovvero dal giorno in cui il condannato si è sottratto volontariamente all'esecuzione già iniziata della pena
La Corte richiamando l'art. 172 ha confermato che il termine decorre dall'irrevocabilità della sentenza; la disposizione contiene anche l'ipotesi della "volontaria sottrazione", ma la Corte ha ritenuto che, ai fini dell'impedimento dell'estinzione, l'inizio dell'esecuzione (iscrizione a ruolo) faccia cessare la decorrenza del termine e non siano rilevanti ulteriori atti di notifica
d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150
La Corte ha chiarito che la disciplina di tale decreto non è applicabile al caso concreto perché il reato è stato commesso prima dell'entrata in vigore della riforma; perciò si applicano le norme previgenti
Sez. U, n. 13390 del 28/10/1998 (Boschetti) e art. 160 c.p.
Si richiama il principio secondo cui certi atti autoritativi (es. sentenza, ordinanza, decreto) producono effetti indipendentemente dalla conoscenza del destinatario; la Corte usa questo argomento per sostenere che l'iscrizione a ruolo ha efficacia impeditiva dell'estinzione anche senza che il condannato abbia ricevuto notifica
art. 139 e 140 c.p.c. (nozione di notifica per irreperibili)
La Corte prende atto della giurisprudenza che ritiene valida anche la notifica con rito degli irreperibili ai fini dell'interruzione/cessazione del decorso in alcune pronunce, ma afferma comunque che l'iscrizione a ruolo è sufficiente e prevalente ai fini dell'impedimento dell'estinzione
Massime di principio
- Per i reati commessi prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 150/2022, il termine di estinzione della pena pecuniaria decorre dall'irrevocabilità della sentenza e cessa di decorrere con l'iscrizione a ruolo della pretesa di pagamento: l'iscrizione a ruolo equivale all'inizio dell'esecuzione.
- La successiva notifica della cartella esattoriale non è necessaria perché l'esecuzione si consideri iniziata ai fini dell'impedimento dell'estinzione; la conoscenza effettiva del destinatario non è rilevante una volta perfezionata l'iscrizione a ruolo.
- Non sono previste, nel regime previgente, cause di sospensione o interruzione della decorrenza della pena pecuniaria analoghe a quelle della prescrizione del reato: l'inizio dell'esecuzione determina la cessazione della decorrenza.
- La notifica con il rito degli "irreperibili" è stata ritenuta efficace in precedente giurisprudenza per interrompere o incidere sui termini, ma questo non preclude che l'iscrizione a ruolo da sola sia sufficiente a impedire l'estinzione.
- Prassi operativa: per evitare l'estinzione per decorso del tempo di una pena pecuniaria i soggetti pubblici devono tempestivamente procedere all'iscrizione a ruolo della pretesa; il condannato, se intende opporsi, deve valutare impugnazioni o contestare l'iscrizione a ruolo o le modalità di calcolo/quantificazione della sanzione.
- Attenzione alla portata temporale: il principio espresso vale per il regime anteriore al d.lgs. n. 150/2022; per fatti o procedure disciplinati dalla riforma la disciplina potrebbe essere diversa.
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