Cassazione Civile, Ordinanza n. 18299/2026 del 06/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia trae origine da un avviso di accertamento con cui erano state recuperate maggiori imposte, a titolo di Irpef, addizionali, Irap e Iva, oltre interessi e sanzioni, per l'anno d'imposta 2008. La contribuente aveva impugnato l'atto deducendo, in particolare, la decadenza del potere impositivo ai sensi dell'art. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973 e dell'art. 54 del d.P.R. n. 633 del 1972. La CTR aveva respinto l'eccezione, ritenendo tempestivo il perfezionamento della procedura notificatoria perché l'atto era stato consegnato all'ufficiale giudiziario entro il 31.12.2013, cioè entro il termine quadriennale decorrente dalla dichiarazione. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione la contribuente ha denunciato violazione dell'art. 43 del d.P.R. n. 600/1973, sostenendo che la scissione degli effetti della notifica non poteva operare nel caso concreto, poiché l'atto era stato inviato ai messi comunali solo il 27.12.2013 ma da questi ricevuto e poi consegnato al destinatario il giorno 8.1.2014; secondo la ricorrente, ai fini della decadenza era necessario che l'atto pervenisse ai messi comunali entro il termine di decadenza, non essendo sufficiente la mera spedizione.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il motivo di ricorso e ha confermato la decisione di appello. Richiamando il principio di diritto delle Sezioni Unite n. 40453/2021 sulla scissione soggettiva degli effetti della notificazione degli atti impositivi, la Corte ha affermato che, ai fini del rispetto del termine di decadenza dal potere impositivo, rileva la data in cui l'ente ha posto in essere gli adempimenti necessari per la notifica, e non quella, successiva, di ricezione da parte del contribuente. È stato inoltre precisato che è irrilevante la natura del soggetto notificatore, compresi i messi notificatori e i messi comunali, e che ciò che conta è che l'amministrazione abbia emesso l'atto e richiesto la notificazione entro il termine perentorio. Poiché nel caso concreto l'Agenzia aveva spedito l'atto ai messi comunali il 27.12.2013 e la notifica era poi andata a buon fine, la decadenza era stata validamente evitata. Il ricorso è stato quindi rigettato, con nulla sulle spese e con applicazione dell'ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente, se dovuto.
Norme richiamate
Ai fini della decadenza dal potere impositivo, rileva il momento in cui l'amministrazione compie gli adempimenti necessari alla notificazione dell'atto entro il termine di legge.
Richiamato dalla sentenza come norma sul termine decadenziale dell'azione accertativa in materia IVA, la cui osservanza va valutata con riguardo all'avvio tempestivo della notificazione.
È richiamato quale base normativa del principio di scissione soggettiva degli effetti della notificazione degli atti tributari.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato in combinato disposto con il comma 1-quater ai fini dell'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- In materia di notificazione degli atti impositivi, ai fini dell'osservanza del termine di decadenza dell'azione accertativa, opera il principio della scissione soggettiva degli effetti della notificazione: per il fisco conta la data in cui sono compiuti gli adempimenti necessari a far partire la notifica.
- La natura del soggetto incaricato della notificazione, sia esso terzo o soggetto interno alla parte notificante, non incide sulla verifica della tempestività, purché l'amministrazione abbia richiesto la notifica entro il termine perentorio.
- Se la notificazione dell'avviso di accertamento è stata validamente avviata entro il termine di decadenza e poi si è perfezionata a buon fine, la decadenza del potere impositivo non è maturata.
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