Cassazione Penale, Sentenza n. 36027/2023 del 29/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugnava per cassazione sostenendo che, dopo che la Corte d'appello aveva dichiarato estinto per prescrizione il reato di truffa a lei ascritto, il giudice dell'impugnazione avrebbe erroneamente valutato la domanda risarcitoria alla stregua della fattispecie penale (truffa) anziché accertare la responsabilità civile ex art. 2043 c.c., così violando l'art. 578 c.p.p., come interpretato dalla Corte costituzionale (sent. n.182/2021); il motivo è proposto ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che la Corte d'appello ha correttamente applicato i principi della Corte costituzionale: una volta dichiarata la prescrizione del reato, il giudice dell'impugnazione deve accertare la sussistenza dell'illecito civile ex art. 2043 c.c. con il criterio probabilistico proprio del processo civile (più probabile che non), e non la responsabilità penale oltre ogni ragionevole dubbio. Sulla base di tale valutazione la Corte d'appello aveva accertato che la condotta della Vergallito aveva cagionato alle parti offese un danno patrimoniale pari a €8.000,00 (le somme versate) e un danno non patrimoniale equitativamente liquidato in €2.000,00, con conseguente condanna al pagamento complessivo di €10.000,00 a favore di Antonio Prinzi e Carmelina Fiore; inoltre la Corte d'appello aveva disposto la rifusione delle spese sostenute dalle parti offese (tra cui €4.104,00 oltre accessori per il giudizio di primo grado e €1.440,00 oltre accessori per il secondo grado). La cassazione ha anche condannato la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalle parti civili nel giudizio di cassazione, liquidate in €2.400,00 oltre accessori.
Norme richiamate
L'articolo è stato interpretato alla luce della sentenza della Corte costituzionale n.182/2021: una volta maturata la prescrizione, il giudice dell'impugnazione non deve accertare la responsabilità penale ma deve valutare la sussistenza dell'illecito civile ex art. 2043 c.c.
Fondamento della domanda risarcitoria: il giudice deve verificare l'esistenza di un "danno ingiusto" derivante dalla condotta (nesso causale e danno), con criterio di prova civilistico (probabilità prevalente).
Corte costituzionale, sentenza n. 182 del 2021
Ha chiarito che dopo la prescrizione il giudice dell'impugnazione deve accertare l'illecito aquiliano (art. 2043 c.c.) con il criterio probabilistico civile, non la responsabilità penale oltre ogni ragionevole dubbio; ha distinto il contenuto dell'accertamento richiesto al giudice penale in sede d'impugnazione.
art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.
Norma richiamata come parametro tecnico del motivo di cassazione proposto (vizio di motivazione o errata applicazione di norme sul punto decisivo).
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Prescrive i limiti di enunciazione del motivo in cassazione; il motivo è stato enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come previsto dalla norma.
Massime di principio
- Se il reato è dichiarato estinto per prescrizione, il giudice dell'impugnazione non deve ricercare la sussistenza della responsabilità penale oltre ogni ragionevole dubbio, ma deve valutare la responsabilità civile ex art. 2043 c.c. con il criterio della probabilità prevalente.
- L'accertamento civilistico richiesto al giudice penale in sede d'impugnazione riguarda il "danno ingiusto" e il nesso causale tra la condotta e il danno; rilevano sia i danni patrimoniali che quelli non patrimoniali, valutati in via equitativa ove necessario.
- La prova richiesta per la responsabilità civile è meno stringente di quella penale: va applicato il criterio 'più probabile che non', tenendo conto del complesso delle prove dichiarative e documentali.
- La mera estinzione del reato per prescrizione non impedisce che la parte civile ottenga il risarcimento, se il giudice ritiene provata la responsabilità civile secondo il criterio del processo civile.
- In caso di richiesta di sospensione dell'esecuzione della condanna civile la ricorrente deve fornire elementi idonei a dimostrare pregiudizio significativo al proprio patrimonio; l'assenza di tali elementi rende improbabile la sospensione.
- Elementi indiziari e documentali (es. registrazioni di versamenti, annotazioni su agende, riscontri di geolocalizzazione di utenze) possono essere valutati cumulativamente dal giudice ai fini dell'accertamento civilistico del danno.
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