Cassazione Civile, Ordinanza n. 22049/2022 del 12/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di liquidazione con cui l'Amministrazione finanziaria ha recuperato maggiore imposta di registro in relazione a un verbale assembleare di aumento di capitale sociale. La società conferitaria aveva ricevuto due immobili del socio, dichiarando di poter dedurre dal valore del conferimento le passività gravanti sugli immobili, costituite da mutui ipotecari accollati alla società. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso della contribuente; la Commissione tributaria regionale aveva invece accolto l'appello dell'Ufficio. In cassazione l'Agenzia ha impugnato la decisione con tre motivi: 1) violazione dell'art. 50 del D.P.R. n. 131/1986, per avere la CTR ritenuto deducibili gli oneri gravanti sugli immobili senza prova della loro inerenza ai beni conferiti; 2) nullità della sentenza per contraddittorietà e illogicità, perché la CTR aveva affermato la necessità di verificare il collegamento tra passività e conferimento, ma senza svolgere tale verifica; 3) violazione dell'art. 2697 c.c., per avere la CTR posto a carico dell'Ufficio la prova dell'eventuale inerenza o meno delle passività. La Corte ha accolto il primo motivo, ritenendo assorbiti gli altri.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso dell'Agenzia delle entrate, assorbendo il secondo e il terzo. Ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Commissione tributaria regionale dell'Emilia-Romagna, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. La decisione di rinvio è stata giustificata dal mancato rispetto, da parte della CTR, del principio secondo cui sono deducibili solo le passività inerenti al bene conferito e collegate causalmente al conferimento, non essendo sufficiente la mera esistenza di un mutuo ipotecario gravante sull'immobile, specie quando risulti un accollo interno privo di effetto diretto verso il creditore bancario.
Norme richiamate
"previa deduzione delle obbligazioni assunte e degli oneri sopportati dalla società a causa di ciascun conferimento"
La base imponibile dell'imposta di registro sul conferimento in società va calcolata sul valore reale dei beni conferiti, deducendo solo le passività e gli oneri che siano causalmente connessi al singolo conferimento e inerenti al bene o al diritto trasferito.
art. 5, par. 1, lett. a), Direttiva 69/335/CEE
"sul valore reale dei beni di qualsiasi natura conferiti o da conferire dai soci, previa deduzione delle obbligazioni assunte e degli oneri sopportati dalla società a causa di ciascun conferimento"
La disposizione interna va letta in conformità alla disciplina unionale, che impone una determinazione della base imponibile secondo criteri obiettivi e sul valore reale dell'attivo.
La Corte richiama il motivo di ricorso relativo alla ripartizione dell'onere della prova, ma non lo decide autonomamente perché assorbito dall'accoglimento del primo motivo.
L'accollo interno o semplice non modifica il lato passivo dell'obbligazione verso il creditore, mentre solo l'accollo esterno produce effetti nei confronti del terzo creditore; in mancanza di adesione della banca, il debitore originario resta obbligato.
È il vizio dedotto per la violazione di legge sostanziale denunciata con il primo motivo di ricorso.
Massime di principio
- Nel conferimento in società di immobili gravati da mutuo o ipoteca, ai fini dell'imposta di registro sono deducibili dalla base imponibile solo le passività che risultino inerenti al bene conferito e causalmente collegate al conferimento stesso.
- La mera presenza di un'ipoteca o di un mutuo sull'immobile conferito non basta, di per sé, a legittimare la deduzione del relativo debito; occorre verificare se l'onere sia stato assunto dalla società per finalità connesse al trasferimento e al perseguimento del proprio oggetto sociale.
- Se l'accollo del mutuo è soltanto interno e non vi è adesione del creditore, la società conferitaria non diventa debitrice diretta verso la banca e il debito resta in capo al conferente; tale situazione non consente automaticamente la deduzione della passività.
- In presenza di conferimenti soggetti a imposta di registro, il giudice di merito deve svolgere un accertamento concreto sulla natura delle passività e sul loro collegamento con il bene trasferito, non potendo fondarsi su affermazioni generiche.
- La disciplina nazionale sulla tassazione dei conferimenti va interpretata in coerenza con la direttiva unionale di riferimento, che impone la tassazione del valore reale dell'attivo al netto delle sole passività deducibili per causa del conferimento.
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