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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37491/2024 del 11/10/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente contestava la determinazione complessiva della pena disposta dall'ordinanza del 14/11/2023 in esecuzione del riconoscimento della continuazione tra più reati. Sosteneva che la Corte d'appello avrebbe dovuto prendere come pena-base per la violazione più grave anni 30 di reclusione, sommare a questa le pene per i reati-satellite, applicare il criterio moderatore di cui all'art.78 c.p. e soltanto dopo applicare la riduzione prevista per il rito abbreviato, il che secondo il ricorrente avrebbe dovuto tradursi in una pena finale di anni 20 di reclusione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha richiamato il consolidato orientamento secondo cui, in sede di esecuzione dopo riconoscimento della continuazione sui reati soggetti a rito abbreviato, la riduzione di pena per il rito va applicata prima del calcolo funzionale (cumulo) e non dopo come avviene in sede di cognizione. Di conseguenza la Corte di appello ha correttamente operato la riduzione per il rito prima del cumulo, escludendo la necessità di applicare il criterio moderatore dell'art.78 c.p. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 78 cod. pen.

    Il criterio moderatore del cumulo materiale (pena della reclusione non superiore a 30 anni) è rilevante, ma in sede di esecuzione della continuazione tra reati giudicati con rito abbreviato non va applicato dopo la riduzione per il rito; perciò può risultare superfluo se la riduzione preventiva mantiene le pene al di sotto della soglia.

  • art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    Limita i motivi di ricorso ammessi alla Cassazione nell'ambito del procedimento descritto; qui il ricorso è stato esaminato nei limiti previsti da tale disposizione.

  • Giurisprudenza consolidata (Sez. 1, n. 9522 del 14/05/2019, Mabouka, Rv. 278494-01)

    Precedente richiamato che stabilisce l'ordine applicativo: in sede esecutiva la riduzione per il rito abbreviato precede il calcolo funzionale e l'eventuale applicazione del criterio moderatore di cui all'art.78 c.p.

Massime di principio

  • In esecuzione della continuazione tra reati giudicati con rito abbreviato, applicare prima la riduzione per il rito e poi verificare l'eventuale necessità del criterio moderatore del cumulo (art.78 c.p.).
  • Se, dopo l'applicazione preventiva della riduzione per il rito, la somma delle pene resta sotto il limite di 30 anni, il criterio moderatore dell'art.78 c.p. non trova applicazione.
  • La determinazione della pena complessiva in esecuzione deve seguire l'ordine operativo consolidato dalla giurisprudenza per evitare duplicazioni o indebite maggiorazioni: calcoli individuali, riduzioni per rito, poi cumulo e verifica di eventuali limiti legali.
  • Le impugnazioni in Cassazione sono soggette ai limiti procedurali (es. art.173 disp. att. c.p.p.); questioni meramente aritmetiche o di ordine applicativo, se conformi alla giurisprudenza consolidata, hanno scarse probabilità di accoglimento.
  • In situazioni analoghe è utile chiedere al giudice motivazione esplicita sull'ordine dei calcoli (come sono state applicate le riduzioni e quando è stato verificato il limite di 30 anni) e, se necessario, proporre specifici calcoli alternativi indicando l'ordine di applicazione delle misure sanzionatorie ritenuto corretto.

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