Cassazione Civile, Ordinanza n. 34344/2025 del 28/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da una cartella di pagamento relativa all'anno d'imposta 2005, emessa nei confronti di un contribuente e impugnata in primo e secondo grado senza successo. In cassazione il contribuente propone tre motivi, ma nella memoria successiva deduce un fatto sopravvenuto decisivo: la cartella rinvia a un avviso di accertamento già oggetto di un precedente giudizio definito in cassazione con estinzione per adesione a definizione agevolata, e inoltre egli afferma di avere pagato integralmente il debito rateizzato, producendo le relative quietanze. Chiede quindi dichiararsi l'estinzione del giudizio o comunque la cessazione della materia del contendere, sostenendo che la cartella sia ormai priva di titolo. La Corte rileva d'ufficio che, per effetto di tali eventi sopravvenuti, è venuto meno l'interesse ad agire del ricorrente.
La decisione
La Corte dichiara il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse ad agire. Rileva che la cartella impugnata era stata emessa a seguito del giudizio di primo grado relativo all'avviso di accertamento indicato in cartella, giudizio poi estinto in cassazione per definizione agevolata, e che il ricorrente ha rappresentato di avere estinto integralmente il debito rateizzato. Conseguentemente manca un interesse attuale alla prosecuzione del giudizio. Compensa le spese di lite e esclude il raddoppio del contributo unificato, perché la carenza di interesse è sopravvenuta rispetto alla proposizione del ricorso.
Norme richiamate
Norma richiamata solo per la memoria depositata in prossimità dell'udienza; la Corte prende atto delle deduzioni e dei documenti ivi prodotti.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte esclude il raddoppio del contributo unificato perché la causa di inammissibilità è sopravvenuta rispetto alla proposizione del ricorso.
Massime di principio
- Se, nelle more del giudizio di cassazione, sopravviene il pagamento integrale del debito oggetto della cartella o comunque viene meno l'effetto utile dell'impugnazione, il ricorso diviene inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse ad agire.
- L'interesse ad agire deve sussistere non solo al momento della proposizione del ricorso, ma anche fino alla decisione; la sua sopravvenuta mancanza rende improseguibile la tutela richiesta.
- Quando la causa di inammissibilità dipende da un fatto sopravvenuto non imputabile alla parte, non si applica il raddoppio del contributo unificato.
Come è indicizzato
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