Cassazione Civile, Ordinanza n. 30583/2024 del 27/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (debitore)
La controversia
La controversia nasce da una procedura esecutiva presso terzi avviata da un soggetto che si qualificava cessionario del credito derivante da una precedente condanna alle spese di lite. Il debitore esecutato ha proposto opposizione ex art. 615, comma 2, e 617 c.p.c., deducendo: l'inefficacia del pignoramento per mancata notifica autonoma, da parte del cessionario, del titolo esecutivo e del precetto prima dell'esecuzione; il difetto di legittimazione del cessionario per mancata prova della cessione; la nullità della cessione per il suo oggetto; ulteriori questioni sulla compensazione con controcrediti. Il giudice di merito ha accolto l'opposizione dichiarando nullo il pignoramento e ha rigettato la domanda risarcitoria del debitore. Il soccombente in Cassazione ha dedotto due motivi: 1) violazione dell'art. 307 c.p.c. e dell'art. 54, ultimo comma, c.p.c., sostenendo che il giudice di merito avrebbe errato nel negare l'estinzione del giudizio per mancata riassunzione dopo la ricusazione; 2) violazione degli artt. 1260, 1264 c.c., 480, comma 2, c.p.c. e 111 c.p.c., sostenendo che il cessionario potesse agire sulla base del precetto notificato dal cedente e che eventuali vizi della notifica fossero comunque sanabili. La Corte ha però ritenuto il ricorso inammissibile per plurime ragioni processuali: mancata esposizione adeguata dei fatti relativi alla fase cautelare, omissione nell'indicazione dei terzi pignorati litisconsorti necessari, erroneità del mezzo di impugnazione poiché la sentenza avrebbe dovuto essere appellata e non impugnata per cassazione, nonché difetto di interesse a censurare ulteriori vizi formali una volta passato in giudicato l'accertamento dell'assenza del diritto di procedere esecutivamente.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha condannato il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, con distrazione in favore del difensore antistatario, e ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato. La decisione di merito del Tribunale, che aveva accolto l'opposizione del debitore e dichiarato nullo il pignoramento, non è stata cassata nel merito perché il ricorso non è stato ritenuto ammissibile.
Norme richiamate
Richiama l'opposizione all'esecuzione proposta dal debitore e la sospensione dell'esecuzione disposta dal giudice dell'esecuzione.
Richiamato dalla parte opponente insieme all'opposizione all'esecuzione; la Corte non entra nel merito dei vizi formali per difetto di interesse e inammissibilità del ricorso.
È richiamato per il termine perentorio assegnato per introdurre il giudizio di merito dopo la sospensione.
Invocato per sostenere l'estinzione del giudizio per inattività, ma la Corte conferma l'inammissibilità del ricorso e non accoglie la tesi del ricorrente.
Richiamato in relazione agli effetti della ricusazione e alla questione della riassunzione del processo.
Base del primo motivo di ricorso per nullità della sentenza per violazione di norme processuali.
Base del secondo motivo per violazione o falsa applicazione di norme sostanziali e processuali in tema di cessione del credito ed esecuzione.
La Corte fonda l'inammissibilità sulla violazione degli oneri di esposizione sommaria dei fatti e di specifica indicazione/documentazione rilevante nel ricorso.
Richiamato in tema di cessione del credito e legittimazione del cessionario.
Richiamato per gli effetti della cessione nei confronti del debitore ceduto e per l'opponibilità della cessione.
Richiamato in relazione alla necessità della notifica del precetto prima dell'esecuzione.
Richiamato sulla successione nel diritto controverso e sulla possibilità per il cessionario di proseguire sulla base degli atti compiuti dal cedente.
Invocato dal ricorrente per la sanatoria dei vizi di notifica del precetto.
Richiamato dal giudice di merito per rigettare la domanda di risarcimento del danno, ritenendo non allegato e provato il pregiudizio.
La domanda ex art. 96 c.p.c. viene ricondotta dal giudice di merito alla responsabilità aquiliana, esigendo allegazione e prova del danno.
art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, il ricorso è inammissibile se non contiene un'esposizione completa e autosufficiente dei fatti processuali rilevanti, né indica specificamente gli atti e i documenti decisivi su cui si fonda la censura.
- Quando l'esecuzione riguarda un pignoramento presso terzi, l'omessa identificazione nel ricorso dei terzi pignorati, quali litisconsorti necessari, determina l'inammissibilità dell'impugnazione.
- Se la sentenza di merito definisce un'opposizione all'esecuzione che ha già una fase cautelare con accoglimento della sospensione, l'impugnazione va proposta con l'appello quando il provvedimento conclusivo appartiene al giudice di primo grado nella fase di merito; il ricorso per cassazione è quindi inammissibile se proposto come mezzo di impugnazione improprio.
- Una volta coperto da giudicato l'accertamento negativo del diritto del creditore di procedere esecutivamente, viene meno l'interesse a dedurre ulteriori vizi formali del processo esecutivo basato sul medesimo titolo.
- La domanda di risarcimento del danno proposta nel contesto dell'opposizione esecutiva richiede, per essere accolta, specifica allegazione e prova del danno, non essendo sufficiente la mera deduzione della responsabilità del creditore procedente.
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