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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23358/2023 del 01/08/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (aggiudicatario)

La controversia

Nel corso di una procedura competitiva di vendita senza incanto nell'ambito di un fallimento, il giudice delegato aveva annullato l'aggiudicazione disposta dal curatore e ordinato una nuova gara, ritenendo illegittima l'esclusione del delegato di una società offerente dalla fase dei rilanci successivi all'apertura delle buste. La società aggiudicataria, nei cui confronti non era stato instaurato contraddittorio nel procedimento davanti al giudice delegato, aveva proposto reclamo al tribunale, che però lo aveva respinto ritenendo irrilevante la mancata partecipazione dell'aggiudicataria, valorizzando la sommarietà del procedimento e affrontando anche il merito della controversia (validità della procura al delegato, irrilevanza della contestazione della firma e travolgimento dell'aggiudicazione per effetto dell'annullamento delle operazioni di gara). Con il ricorso per cassazione la società aggiudicataria ha censurato innanzitutto la violazione dell'art. 101 c.p.c. e, in via analogica, dell'art. 354 c.p.c., sostenendo che la lesione del contraddittorio avrebbe imposto la nullità del giudizio e del provvedimento senza possibilità di sanatoria; gli ulteriori motivi denunciavano, rispettivamente, vizi sulla ratifica della procura, sulla definitività dell'aggiudicazione ex art. 107 l. fall. e sulla motivazione del decreto.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo fondata la censura relativa alla violazione del contraddittorio. Ha affermato che il diritto al contraddittorio non può essere sacrificato per ragioni di economia processuale, neppure nel procedimento camerale di reclamo ex art. 26 l. fall., e che, in difetto di diversa previsione, il giudice del reclamo deve decidere nel merito salvo i casi tassativi di nullità che impongono regressione del processo, tra cui la violazione del contraddittorio. L'accoglimento del primo motivo ha assorbito gli altri tre. Il decreto del tribunale è stato quindi cassato, è stata dichiarata la nullità del procedimento di reclamo e gli atti sono stati rimessi al giudice delegato. Il fallimento è stato condannato alle spese in favore della ricorrente, mentre le spese nei confronti delle altre parti sono state dichiarate irripetibili.

Norme richiamate

  • art. 101 c.p.c.

    Il contraddittorio è principio cardine del processo e la sua violazione determina nullità che non può essere superata da esigenze di economia processuale.

  • art. 354 c.p.c.

    Richiamato in via analogica per affermare che, nei casi di violazione del contraddittorio, il giudice non può limitarsi a decidere nel merito ma deve arrestare il procedimento nei modi previsti dalla legge.

  • art. 26 l. fall.

    Nel reclamo camerale in materia fallimentare, in assenza di diversa previsione, opera la regola della decisione nel merito salvo i casi tassativi che impongono la regressione del giudizio.

  • art. 107 l. fall.

    È richiamato come espressione del principio di trasparenza delle operazioni di vendita nelle procedure concorsuali.

  • art. 1325 c.c.

    Richiamato solo nei motivi di ricorso assorbiti, in relazione alla validità del negozio e della procura.

  • art. 1418 c.c.

    Richiamato solo nei motivi di ricorso assorbiti, in relazione alla nullità del negozio o dell'atto contestato.

  • art. 1399 c.c.

    Richiamato solo nei motivi di ricorso assorbiti, in relazione alla ratifica dell'operato del rappresentante.

Massime di principio

  • La violazione del contraddittorio integra una nullità che il giudice non può ignorare in nome della speditezza o dell'economia processuale, poiché il diritto di difesa è componente essenziale del giusto processo.
  • Nel reclamo camerale contro provvedimenti del giudice delegato, il giudice deve normalmente decidere nel merito, ma non può prescindere dalle garanzie del contraddittorio quando la parte necessaria sia stata pretermessa.
  • Le nullità processuali non possono essere eluse attraverso una decisione di merito quando la legge prevede, espressamente o per rinvio, la regressione del procedimento nei casi di pretermissione di una parte necessaria.
  • Nelle procedure competitive di vendita concorsuale assume rilievo il principio di trasparenza delle operazioni di gara, ma tale principio non consente di comprimere la partecipazione al procedimento dei soggetti direttamente incisi dal provvedimento impugnato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniLiquidazione giudiziale
RamiProcesso civileFallimentare / Crisi d'impresa
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiLitisconsorzio necessarioBuona fede e correttezza

Testo integrale

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