Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 7540/2022 del 02/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso avverso la conferma di condanna per bancarotta fraudolenta patrimoniale (capo A) e documentale (capo B). Contestazioni principali: per il capo A, carenza di prova della disponibilita' da parte della societa' fallita, in particolare mancato rinvenimento di tre autogru (marca ORMIG) e di un sistema da taglio (locazione finanziaria ITALEASE), e vizio di correlazione tra la cessione documentata con fattura del 15/12/2011 e la successiva compensazione del 31/12/2011, nonche' doglianze sull'applicazione dell'art. 2467 c.c.; per il capo B, mancata prova del dolo (dolo generico) riguardo alla tenuta o sottrazione delle scritture contabili relative al triennio 2008-2010 e criticita' sulla documentazione prodotta per il periodo successivo al 22/12/2011. Sono stati altresi' aggiunti motivi nuovi relativi a presunte nullita' processuali, carenza motivazionale e trattamento sanzionatorio.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso parzialmente fondato: ha annullato con rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale (capo A) per vizi di motivazione e contraddittorieta' in relazione al mancato accertamento convincente della disponibilita' e del momento della sottrazione delle autogru e del sistema da taglio; ha pero' dichiarato inammissibili o infondati gli altri motivi. In particolare la Corte ha confermato la legittima valutazione di merito circa la responsabilita' connessa alla compensazione del 31/12/2011 (operazione che si e' perfezionata quando il ROBERTI era liquidatore), mentre ha censurato la valutazione relativa ad altri cespiti perche' i giudici di merito non hanno adeguatamente motivato sulla attendibilita' delle scritture contabili e sul nesso temporale tra disponibilita' dei beni e condotta dell'imputato. Per il reato di bancarotta fraudolenta documentale (capo B) il ricorso e' stato dichiarato inammissibile nel resto. La vicenda sul trattamento sanzionatorio e le attenuanti generiche e' stata assorbita dal rinvio.

Norme richiamate

  • legge fallimentare, art. 216, comma 1, n. 1

    Norma che disciplina la bancarotta fraudolenta patrimoniale; la Corte richiede prova della precedente disponibilita' dei beni e una valutazione motivata della documentazione contabile prima di imputare distrazione al liquidatore

  • legge fallimentare, art. 216, comma 1, n. 2

    Norma che disciplina la bancarotta fraudolenta documentale; la Corte richiama che per questa fattispecie il dolo richiesto e' il dolo generico e che deve emergere un comportamento del liquidatore idoneo ad ostacolare la ricostruzione della contabilita'

  • codice civile, art. 2710

    Norma sulla presunzione di veridicita' delle scritture contabili; la Corte ribadisce che non e' ammissibile un'automatica adesione alla presunzione quando le scritture non sono intrinsecamente affidabili e che il giudice deve motivare sull'attendibilita' degli atti contabili

  • codice civile, art. 2467

    Norma che disciplina i finanziamenti dei soci e la loro postergazione; la sentenza di merito e la difesa hanno discusso la rilevanza della norma circa la compensazione tra crediti societari e prestiti dei soci quale possibile forma di depauperamento

  • codice di procedura penale, art. 521

    Principio di correlazione tra imputazione e sentenza: la Corte chiarisce che non c'e' violazione se l'imputato ha potuto concretamente difendersi sull'oggetto dell'accusa e se non vi e' stata una trasformazione radicale del fatto contestato

  • codice di procedura penale, art. 173 disp. att.

    art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    Limiti al riesame in cassazione dei motivi ammessi; richiamato in relazione all'oggetto e all'ampiezza dei motivi dedotti

  • Costituzione e Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo

    artt. 24 e 111 Cost.; art. 6 CEDU

    Richiamate in relazione ai profili di nullita' processuale e garanzie difensive; la Corte non ha ritenuto sussistenti violazioni tali da comportare l'annullamento eccetto i profili di motivazione sul capo A

Massime di principio

  • Per imputare bancarotta fraudolenta patrimoniale a un liquidatore occorre provare la precedente disponibilita' dei beni o una condotta del liquidatore che abbia direttamente o indirettamente determinato la sottrazione; la mera assenza di scritture non basta se tale assenza e' anteriore alla nomina e non risultano elementi che colleghino l'imputato alle operazioni precedenti
  • La prova dei beni non rinvenuti puo' essere desunta anche indirettamente da documenti antecedenti, ma il giudice deve valutare e motivare l'affidabilita' intrinseca di tali scritture; non e' ammessa l'applicazione automatica della presunzione di attendibilita'
  • Se un'operazione materiale (es. cessione) e' avvenuta prima della nomina del liquidatore, pero' si e' perfezionata o ha effetti depauperativi dopo la nomina (es. compensazione effettuata dal liquidatore), la responsabilita' puo' ricadere sul liquidatore per l'atto che ha concretamente determinato la sottrazione
  • Per la bancarotta fraudolenta documentale e' necessario il dolo generico: il giudice deve accertare che la condotta del liquidatore abbia reso effettivamente impossibile o gravemente difficile la ricostruzione della situazione patrimoniale; la consegna di documentazione parziale puo' integrare il reato solo se si prova l'idoneita' della condotta a ostacolare la ricostruzione
  • Il principio di correlazione fra contestazione e sentenza e' violato solo se il fatto contestato e' mutato nei suoi elementi essenziali in modo da impedire la difesa; se l'imputato ha avuto concreta possibilita' di difendersi sull'oggetto della contestazione, la sentenza resta conforme
  • In sede di impugnazione e in cassazione non sono esaminabili censure o argomentazioni nuove che non siano state dedotte nei gradi precedenti salvo i casi ammessi dalla legge; le doglianze di merito su fatti non dedotti in appello possono essere dichiarate inammissibili

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.