Cassazione Penale, Sentenza n. 7540/2022 del 02/03/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso avverso la conferma di condanna per bancarotta fraudolenta patrimoniale (capo A) e documentale (capo B). Contestazioni principali: per il capo A, carenza di prova della disponibilita' da parte della societa' fallita, in particolare mancato rinvenimento di tre autogru (marca ORMIG) e di un sistema da taglio (locazione finanziaria ITALEASE), e vizio di correlazione tra la cessione documentata con fattura del 15/12/2011 e la successiva compensazione del 31/12/2011, nonche' doglianze sull'applicazione dell'art. 2467 c.c.; per il capo B, mancata prova del dolo (dolo generico) riguardo alla tenuta o sottrazione delle scritture contabili relative al triennio 2008-2010 e criticita' sulla documentazione prodotta per il periodo successivo al 22/12/2011. Sono stati altresi' aggiunti motivi nuovi relativi a presunte nullita' processuali, carenza motivazionale e trattamento sanzionatorio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso parzialmente fondato: ha annullato con rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale (capo A) per vizi di motivazione e contraddittorieta' in relazione al mancato accertamento convincente della disponibilita' e del momento della sottrazione delle autogru e del sistema da taglio; ha pero' dichiarato inammissibili o infondati gli altri motivi. In particolare la Corte ha confermato la legittima valutazione di merito circa la responsabilita' connessa alla compensazione del 31/12/2011 (operazione che si e' perfezionata quando il ROBERTI era liquidatore), mentre ha censurato la valutazione relativa ad altri cespiti perche' i giudici di merito non hanno adeguatamente motivato sulla attendibilita' delle scritture contabili e sul nesso temporale tra disponibilita' dei beni e condotta dell'imputato. Per il reato di bancarotta fraudolenta documentale (capo B) il ricorso e' stato dichiarato inammissibile nel resto. La vicenda sul trattamento sanzionatorio e le attenuanti generiche e' stata assorbita dal rinvio.
Norme richiamate
legge fallimentare, art. 216, comma 1, n. 1
Norma che disciplina la bancarotta fraudolenta patrimoniale; la Corte richiede prova della precedente disponibilita' dei beni e una valutazione motivata della documentazione contabile prima di imputare distrazione al liquidatore
legge fallimentare, art. 216, comma 1, n. 2
Norma che disciplina la bancarotta fraudolenta documentale; la Corte richiama che per questa fattispecie il dolo richiesto e' il dolo generico e che deve emergere un comportamento del liquidatore idoneo ad ostacolare la ricostruzione della contabilita'
Norma sulla presunzione di veridicita' delle scritture contabili; la Corte ribadisce che non e' ammissibile un'automatica adesione alla presunzione quando le scritture non sono intrinsecamente affidabili e che il giudice deve motivare sull'attendibilita' degli atti contabili
Norma che disciplina i finanziamenti dei soci e la loro postergazione; la sentenza di merito e la difesa hanno discusso la rilevanza della norma circa la compensazione tra crediti societari e prestiti dei soci quale possibile forma di depauperamento
codice di procedura penale, art. 521
Principio di correlazione tra imputazione e sentenza: la Corte chiarisce che non c'e' violazione se l'imputato ha potuto concretamente difendersi sull'oggetto dell'accusa e se non vi e' stata una trasformazione radicale del fatto contestato
codice di procedura penale, art. 173 disp. att.
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Limiti al riesame in cassazione dei motivi ammessi; richiamato in relazione all'oggetto e all'ampiezza dei motivi dedotti
Costituzione e Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo
artt. 24 e 111 Cost.; art. 6 CEDU
Richiamate in relazione ai profili di nullita' processuale e garanzie difensive; la Corte non ha ritenuto sussistenti violazioni tali da comportare l'annullamento eccetto i profili di motivazione sul capo A
Massime di principio
- Per imputare bancarotta fraudolenta patrimoniale a un liquidatore occorre provare la precedente disponibilita' dei beni o una condotta del liquidatore che abbia direttamente o indirettamente determinato la sottrazione; la mera assenza di scritture non basta se tale assenza e' anteriore alla nomina e non risultano elementi che colleghino l'imputato alle operazioni precedenti
- La prova dei beni non rinvenuti puo' essere desunta anche indirettamente da documenti antecedenti, ma il giudice deve valutare e motivare l'affidabilita' intrinseca di tali scritture; non e' ammessa l'applicazione automatica della presunzione di attendibilita'
- Se un'operazione materiale (es. cessione) e' avvenuta prima della nomina del liquidatore, pero' si e' perfezionata o ha effetti depauperativi dopo la nomina (es. compensazione effettuata dal liquidatore), la responsabilita' puo' ricadere sul liquidatore per l'atto che ha concretamente determinato la sottrazione
- Per la bancarotta fraudolenta documentale e' necessario il dolo generico: il giudice deve accertare che la condotta del liquidatore abbia reso effettivamente impossibile o gravemente difficile la ricostruzione della situazione patrimoniale; la consegna di documentazione parziale puo' integrare il reato solo se si prova l'idoneita' della condotta a ostacolare la ricostruzione
- Il principio di correlazione fra contestazione e sentenza e' violato solo se il fatto contestato e' mutato nei suoi elementi essenziali in modo da impedire la difesa; se l'imputato ha avuto concreta possibilita' di difendersi sull'oggetto della contestazione, la sentenza resta conforme
- In sede di impugnazione e in cassazione non sono esaminabili censure o argomentazioni nuove che non siano state dedotte nei gradi precedenti salvo i casi ammessi dalla legge; le doglianze di merito su fatti non dedotti in appello possono essere dichiarate inammissibili
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