Cassazione Penale, Ordinanza n. 25208/2026 del 03/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Nel processo relativo a un fatto di ricettazione, la Corte d'appello aveva accolto l'appello del pubblico ministero, riformando la decisione di primo grado e riqualificando il fatto ai sensi dell'art. 648, comma 1, c.p., con esclusione dell'ipotesi attenuata. Nell'interesse dell'imputata è stato proposto ricorso per cassazione deducendo violazione di legge e carenza di motivazione in ordine sia all'accoglimento dell'appello del pubblico ministero sia alla riqualificazione del fatto, nonché, in sostanza, alla valutazione della gravità del fatto e al trattamento sanzionatorio. La ricorrente sosteneva che la motivazione sulla mancata applicazione dell'ipotesi attenuata fosse viziata e che la pena fosse eccessiva.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto l'unico motivo manifestamente infondato, osservando che i vizi denunciati non emergevano dal testo della sentenza impugnata, la quale spiegava in modo logicamente coerente perché dovesse essere esclusa l'ipotesi attenuata della ricettazione. In particolare, la valutazione non poteva limitarsi al solo valore economico del bene, ma doveva riguardare il disvalore complessivo del fatto, anche alla luce dei criteri di cui all'art. 133 c.p., tra cui la personalità negativa della ricorrente desunta dai precedenti penali. La censura sulla gravità del fatto e sulla determinazione della pena è stata considerata inammissibile perché diretta a ottenere una nuova valutazione di merito sulla congruità della pena. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
la riqualificazione del fatto nella fattispecie di ricettazione è stata ritenuta correttamente motivata; l'ipotesi attenuata può essere esclusa sulla base del disvalore complessivo del fatto e non del solo valore economico dell'oggetto.
la gravità del fatto e la determinazione della pena devono essere valutate considerando il complesso degli indici fattuali indicati dalla norma, inclusa la personalità dell'imputato desunta dai precedenti.
il rigetto/inammissibilità del ricorso comporta la condanna della ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In materia di ricettazione, l'esclusione dell'ipotesi attenuata non dipende esclusivamente dal valore economico del bene, ma richiede una valutazione complessiva del fatto alla luce dei criteri di cui all'art. 133 c.p.
- La motivazione che valorizzi il disvalore complessivo della condotta e la personalità negativa dell'imputato, desunta anche dai precedenti penali, è idonea a sorreggere l'esclusione dell'ipotesi attenuata.
- La determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito e non può essere sindacata in cassazione se non quando risulti frutto di arbitrio o di un ragionamento manifestamente illogico.
- È inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto la deduzione di vizio di motivazione o violazione di legge, miri in realtà a ottenere una nuova valutazione del merito sulla gravità del fatto o sulla congruità della pena.
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