Cassazione Penale, Sentenza n. 7528/2022 del 02/03/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva confermato il sequestro preventivo finalizzato alla confisca, per l'importo di euro 373.757,67, quale presunto profitto del reato di truffa aggravata (art. 640 bis c.p.) contestata a seguito della rendicontazione di costi per lavori di ristrutturazione dell'Hotel National Park. Le censure principali erano: (i) violazione delle norme sui termini procedurali (art. 324 e 309 c.p.p.) e perdita di efficacia per ritardo nella trasmissione degli atti; (ii) inutilizzabilità degli atti compiuti dalla Guardia di Finanza prima della formale segnalazione al P.M. (art. 347 c.p.p. e correlati); (iii) carenze e vizî di motivazione del Tribunale in relazione al fumus commissi delicti e alla valutazione analitica delle singole voci di spesa e delle perizie; (iv) illegittimità del sequestro riferito a somme di società (Scalise Sport Group s.r.l.) ritenuta autonomamente patrimoniale ed estranea al reato, con conseguente mancata legittimità alla confisca o limitazione della stessa.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi come infondati e ha condannato i proponenti al pagamento delle spese processuali. Sul merito la Corte ha chiarito: (a) il termine per il riesame delle misure cautelari reali va interpretato in base al rinvio statico dell'art. 324 c.p.p. al testo previgente dell'art. 309, per cui non trova applicazione il regime perentorio di cinque giorni introdotto successivamente; (b) le attività investigative svolte dalla polizia giudiziaria prima della formale comunicazione al P.M. non rendono automaticamente inutilizzabili gli atti raccolti, posto che l'art. 347 c.p. p. prevede espressamente che la P.G. compia autonoma attività investigativa e che il ritardo nella comunicazione possa comportare sanzioni disciplinari ma non la nullità degli atti salvo espressa previsione; (c) le censure sulla motivazione del Tribunale erano, in buona sostanza, deduzioni di merito non sindacabili in Cassazione, essendovi una motivazione ritenuta completa e persuasiva in relazione alle singole voci di spesa; (d) i ricorrenti non avevano titolo ad impugnare in proprio la misura relativa a beni societari e comunque il sequestro preventivo può colpire i beni dell'ente che ha tratto profitto dal reato, non essendo l'ente automaticamente terzo rispetto all'illecito quando ha beneficiato del profitto.
Norme richiamate
Il rinvio contenuto in art. 324 al testo dell'art. 309 deve intendersi come 'statico-recettizio', ricomprendendo la formulazione originaria; quindi nel procedimento di riesame delle misure cautelari reali non si applicano i novellamenti successivi che hanno introdotto termini perentori diversi.
Le disposizioni relative ai termini per la trasmissione degli atti e per la decisione, nella parte richiamata da art. 324, vanno ricondotte al testo originario; non si applica il termine perentorio di cinque giorni per la trasmissione previsto dalle successive modifiche.
"acquisita la notizia di reato, la polizia giudiziaria, senza ritardo, riferisce al P.m., per iscritto, gli elementi essenziali del fatto e gli altri elementi sino ad allora raccolti, indicando le fonti di prova e le attività compiute, delle quali trasmette la relativa documentazione"
La norma impone l'obbligo di riferire senza indugio la notizia di reato, ma riconosce e disciplina attività investigative autonome della polizia giudiziaria; il mancato tempestivo inoltro non determina di per sé inutilizzabilità degli atti acquisiti.
La possibilità di ricorrere per cassazione avverso provvedimenti cautelari reali è ammessa per 'violazioni di legge' o per vizi della motivazione così gravi da rendere inintelligibile il percorso logico del giudice; ma non è strumento per riesaminare i fatti e le valutazioni di merito ordinariamente riservate al giudice di merito.
Norma sostanziale contestata (truffa aggravata e forme concorsuali) rispetto alla quale è stato ritenuto sussistente il fumus commissi delicti in relazione alla rendicontazione di costi fittizi o non documentati.
Rinvio alla disciplina che consente il sequestro preventivo volto alla confisca per equivalente quando l'ente ha tratto profitto dal reato; disciplina la possibilità di incidere sui beni sia dell'ente che della persona fisica coinvolta.
Rilevato nella contestazione in relazione alle modalità del sequestro e alla rilevanza degli atti, ma la Corte ha ritenuto che le contestazioni attinenti alla titolarità dei beni societari e alla pretesa autonomia patrimoniale non escludono a priori la misura quando l'ente ha beneficiato del profitto illecito.
Massime di principio
- Nel procedimento di riesame avverso misure cautelari reali il rinvio normativo previsto dall'art. 324 c.p.p. deve essere interpretato in senso 'statico': non si applicano automaticamente i novellamenti intervenuti sull'art. 309 quando il primo richiama la formulazione originaria.
- Le attività investigative svolte dalla polizia giudiziaria prima della formale trasmissione della notizia di reato al P.M. non rendono automaticamente inutilizzabili gli atti raccolti; l'eventuale ritardo può dar luogo a provvedimenti disciplinari o a responsabilità, ma non comporta di per sé la nullità degli elementi acquisiti salvo espressa previsione di legge.
- La Corte di legittimità non è sede per il riesame in fatto e in merito delle valutazioni tecnico-contabili o della comparazione delle prove: i vizi di motivazione impugnabili devono essere radicali (assenza o manifesta irragionevolezza dell'apparato argomentativo).
- Il sequestro preventivo finalizzato alla confisca (diretta o per equivalente) può colpire simultaneamente i beni dell'ente che ha tratto profitto e quelli della persona fisica autrice del reato; la titolarità societaria non esclude automaticamente l'applicabilità della misura se l'ente non è estraneo al profitto.
- Un indagato che non è titolare formale dei beni oggetto di sequestro ha interesse ad impugnare solo se dimostra un interesse concreto e attuale alla restituzione; l'impugnazione in proprio senza idonea legittimazione può essere dichiarata inammissibile.
- Nelle impugnazioni cautelari è essenziale tempestività e corretto esercizio dei termini procedurali, ma la mancata immediata disponibilità degli atti non sempre conduce all'annullamento della misura quando la norma prevede termini di natura ordinatoria.
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