Cassazione Penale, Ordinanza n. 19839/2025 del 27/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha conseguentemente condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e della giurisprudenza costituzionale richiamata, al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (giudice)
La controversia
Il detenuto aveva proposto reclamo avverso un provvedimento del Magistrato/Giudice di sorveglianza relativo alla sostituzione di un lenzuolo: lamentava, in sostanza, che il reclamo fosse stato dichiarato inammissibile per carenza di interesse nonostante la richiesta fosse stata formulata per la sostituzione di un bene asseritamente deteriorato. Il ricorso per cassazione, proposto a mezzo difensore, deduceva la violazione degli artt. 7, comma 1, ord. pen. e 9, commi 1, 2 e 3, d.P.R. n. 230/2000, nonché la violazione dell'art. 666 c.p.p.; la Corte rileva però che le doglianze erano meramente fattuali, non consentite in sede di legittimità, e che il decreto impugnato si fondava su una base di fatto non specificamente e comprovamente contrastata. La Corte osserva inoltre che la declaratoria di inammissibilità per carenza di interesse era coerente con gli atti processuali, poiché la sostituzione del lenzuolo era già stata regolarmente eseguita.
Norme richiamate
richiamato dalla difesa a sostegno del reclamo; la Corte non ne ravvisa una violazione utile a fondare il ricorso, che reputa fattuale e inammissibile in cassazione
art. 9, commi 1, 2 e 3, d.P.R. n. 230 del 2000
richiamato per contestare il diniego; la Corte non ne accoglie la censura perché il fatto posto a base del provvedimento risultava non contrastato
la dedotta violazione è ritenuta smentita dagli atti processuali, poiché la declaratoria di inammissibilità del reclamo per carenza di interesse è giudicata corretta
base per la condanna alle spese e al versamento alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso
sentenza Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000
richiamata per giustificare la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende in presenza di colpa nella proposizione del ricorso inammissibile
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono deducibili censure che si risolvano in mere contestazioni di fatto, salvo che sia dimostrato un effettivo travisamento o una base fattuale del provvedimento comprovamente smentita dagli atti.
- Il reclamo è inammissibile per carenza di interesse quando il bene o il bene della vita richiesto risulti già integralmente soddisfatto prima della decisione.
- La violazione di norme sull'esecuzione penitenziaria o sul procedimento di sorveglianza non è configurabile in cassazione se la doglianza non supera il vaglio di specificità e si fonda su un diverso apprezzamento del fatto già scrutinato dal giudice di merito.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, ove ravvisabile colpa nella proposizione dell'impugnazione, anche al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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