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Cassazione Penale, Ordinanza n. 18778/2025 del 19/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La decisione riguarda due imputati già riconosciuti responsabili in via definitiva per i reati loro contestati. La Corte di appello di Catania, in sede di rinvio dopo precedente annullamento della Cassazione, aveva limitato il proprio intervento: per uno dei due imputati aveva rideterminato il trattamento sanzionatorio; per l'altro aveva precisato i profili di continuazione ex art. 81, comma 2, c.p. I ricorsi per cassazione proponevano, per il primo imputato, violazione di legge e vizi di motivazione per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e per l'eccessività della pena; per il secondo imputato, violazione di legge e vizi di motivazione sostenendo la ricorrenza di una causa di non punibilità ex art. 129 c.p.p. La Corte ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché la questione delle attenuanti generiche non era più devoluta, essendo il rinvio circoscritto solo alla rideterminazione degli aumenti per la continuazione interna ed esterna e della relativa motivazione. Ha inoltre osservato che la doglianza sull'entità della pena è non consentita in sede di legittimità e comunque manifestamente infondata, poiché la determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito nei limiti degli artt. 132 e 133 c.p. Il ricorso del secondo imputato è stato ritenuto generico e comunque inammissibile, perché la sua responsabilità penale era già irrevocabile e il rinvio aveva riguardato soltanto il trattamento sanzionatorio, non essendo più possibile dedurre una causa di non punibilità ex art. 129 c.p.p. in relazione all'affermazione di responsabilità ormai coperta da giudicato.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi e ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle ammende, secondo quanto indicato nel dispositivo. La Corte ha ritenuto non devolute le censure sulle attenuanti generiche per il primo ricorrente, poiché il rinvio riguardava solo la continuazione e la pena, e ha considerato inammissibile anche il secondo ricorso poiché investiva profili di non punibilità incompatibili con un giudicato già formatosi sulla responsabilità penale.

Norme richiamate

  • art. 81, comma 2, c.p.

    Richiamato per la disciplina della continuazione interna ed esterna, tema sul quale era stato limitato il precedente annullamento con rinvio.

  • art. 129 c.p.p.

    La causa di non punibilità può essere scrutinata solo nei limiti consentiti dal devolutum; nel caso, la responsabilità era già irrevocabile e la questione non poteva più essere utilmente prospettata.

  • art. 132 c.p.

    La graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito entro i limiti legali.

  • art. 133 c.p.

    Criteri di commisurazione della pena richiamati come parametro della discrezionalità del giudice di merito.

Massime di principio

  • Quando l'annullamento con rinvio è circoscritto a specifici punti della decisione, ogni censura su profili estranei al perimetro del rinvio è inammissibile perché non più sub iudice.
  • La determinazione della pena, inclusi aumenti e diminuzioni connessi a circostanze e continuazione, è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito ed è censurabile in cassazione solo per violazioni di legge o manifeste illogicità della motivazione.
  • La doglianza sull'eccessività della pena, se non si traduce in una specifica violazione dei criteri legali di commisurazione, non è di regola consentita in sede di legittimità.
  • Le cause di non punibilità ex art. 129 c.p.p. non possono essere dedotte per rimettere in discussione un'affermazione di responsabilità già divenuta irrevocabile; esse restano rilevanti solo nei limiti del giudizio ancora aperto.
  • Il motivo di ricorso deve essere specifico e coerente con l'oggetto del giudizio di rinvio; la genericità del motivo ne determina l'inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniPena e commisurazioneCause di non punibilità
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiContinuazione

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