Cassazione Penale, Sentenza n. 15846/2023 del 14/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Milano del 24/10/2022 che aveva confermato gli arresti domiciliari per i reati di cui all'art. 512-bis c.p. (con aggravante inizialmente ritenuta ex art. 416-bis.1 c.p.) e art. 8 d.lgs. n. 74/2000. Il ricorrente denunciava contraddittorietà e carenza motivazionale: il Tribunale avrebbe continuato a ritenere Sarica integrato in un contesto 'ndranghetista senza indicare elementi probatori specifici; avrebbe fondato l'attualità del pericolo di reiterazione su fatti risalenti al 2019 e su profili connessi all'aggravante mafiosa poi esclusa in sede di merito; non avrebbe adeguatamente considerato il trasferimento dell'imputato a distanza e l'attività lavorativa svolta né la tutela del diritto al silenzio.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato l'ordinanza impugnata. Ha rilevato contraddittorietà e insufficiente motivazione del Tribunale del riesame, che aveva continuato a valorizzare il profilo dell'agevolazione dell'associazione mafiosa nonostante l'esclusione di tale aggravante in sede di merito. Una volta esclusi gli elementi collegati alla "mafiosità", la conferma della misura non è stata supportata da altre concrete risultanze idonee a dimostrare l'attualità del pericolo di reiterazione. La Corte ha rinviato il provvedimento al Tribunale del riesame di Milano per un nuovo giudizio conforme alle indicazioni contenute nella sentenza.
Norme richiamate
Norma che consente al Pubblico Ministero di proporre appello contro provvedimenti cautelari; citata per contestualizzare l'origine della misura cautelare originaria
Norma che disciplina il reato oggetto della contestazione (illecito fiscale/ancorato al contesto indicato nel provvedimento), richiamata come capo di imputazione principale
Aggravante collegata alla partecipazione o all'agevolazione di un'associazione di tipo mafioso; la Corte segnala che, essendo tale aggravante stata esclusa in sede di merito, gli argomenti cautelari basati su di essa non potevano più sorreggere la misura
Richiamato per la contestazione di reati fiscali; presente nel quadro fattuale ma non decisivo ai fini della motivazione cautelare impugnata
Norma richiamata in riferimento alla competenza e alla formalità del rinvio per nuovo giudizio al Tribunale del riesame
Massime di principio
- Se una misura cautelare è motivata in modo rilevante su un'aggravante (es. mafiosa) che viene successivamente esclusa in sede di merito, il giudice del riesame deve verificare e motivare se esistono altri elementi autonomi e recenti a sostegno delle esigenze cautelari; in mancanza, la misura può essere annullata.
- Per sostenere l'attualità del pericolo di reiterazione occorrono elementi concreti e recenti: il mero riferimento a fatti lontani nel tempo o a condotte pregresse non è sufficiente senza indicazioni di persistenza o continuità del rischio.
- Il trasferimento di residenza e lo svolgimento di una regolare attività lavorativa sono elementi che possono assumere valore nella valutazione della cessazione del pericolo cautelare e devono essere adeguatamente considerati e motivati dal giudice se ritenuti irrilevanti.
- Non è ammissibile una motivazione generica e contraddittoria: il giudice deve esplicitare le ragioni probatorie per le quali ritiene che l'indagato sia ancora integrato in un contesto criminale e come ciò giustifichi la misura cautelare.
- La presenza di precedenti penali rilevanti può concorrere a giustificare esigenze cautelari, ma va collegata a elementi di attualità che dimostrino il concreto rischio di reiterazione; la sola esistenza di precedenti non è di per sé sufficiente.
- Il diritto al silenzio dell'imputato non può essere usato come segno negativo di mancata 'rivisitazione critica' del proprio comportamento senza altri elementi probatori: la valutazione deve basarsi su fatti e prove e non su deduzioni generiche dal silenzio.
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