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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15846/2023 del 14/04/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Milano del 24/10/2022 che aveva confermato gli arresti domiciliari per i reati di cui all'art. 512-bis c.p. (con aggravante inizialmente ritenuta ex art. 416-bis.1 c.p.) e art. 8 d.lgs. n. 74/2000. Il ricorrente denunciava contraddittorietà e carenza motivazionale: il Tribunale avrebbe continuato a ritenere Sarica integrato in un contesto 'ndranghetista senza indicare elementi probatori specifici; avrebbe fondato l'attualità del pericolo di reiterazione su fatti risalenti al 2019 e su profili connessi all'aggravante mafiosa poi esclusa in sede di merito; non avrebbe adeguatamente considerato il trasferimento dell'imputato a distanza e l'attività lavorativa svolta né la tutela del diritto al silenzio.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato l'ordinanza impugnata. Ha rilevato contraddittorietà e insufficiente motivazione del Tribunale del riesame, che aveva continuato a valorizzare il profilo dell'agevolazione dell'associazione mafiosa nonostante l'esclusione di tale aggravante in sede di merito. Una volta esclusi gli elementi collegati alla "mafiosità", la conferma della misura non è stata supportata da altre concrete risultanze idonee a dimostrare l'attualità del pericolo di reiterazione. La Corte ha rinviato il provvedimento al Tribunale del riesame di Milano per un nuovo giudizio conforme alle indicazioni contenute nella sentenza.

Norme richiamate

  • art. 310 c.p.p.

    Norma che consente al Pubblico Ministero di proporre appello contro provvedimenti cautelari; citata per contestualizzare l'origine della misura cautelare originaria

  • art. 512-bis c.p.

    Norma che disciplina il reato oggetto della contestazione (illecito fiscale/ancorato al contesto indicato nel provvedimento), richiamata come capo di imputazione principale

  • art. 416-bis.1 c.p.

    Aggravante collegata alla partecipazione o all'agevolazione di un'associazione di tipo mafioso; la Corte segnala che, essendo tale aggravante stata esclusa in sede di merito, gli argomenti cautelari basati su di essa non potevano più sorreggere la misura

  • art. 8 d.lgs. n. 74/2000

    Richiamato per la contestazione di reati fiscali; presente nel quadro fattuale ma non decisivo ai fini della motivazione cautelare impugnata

  • art. 309, comma 7 c.p.p.

    Norma richiamata in riferimento alla competenza e alla formalità del rinvio per nuovo giudizio al Tribunale del riesame

Massime di principio

  • Se una misura cautelare è motivata in modo rilevante su un'aggravante (es. mafiosa) che viene successivamente esclusa in sede di merito, il giudice del riesame deve verificare e motivare se esistono altri elementi autonomi e recenti a sostegno delle esigenze cautelari; in mancanza, la misura può essere annullata.
  • Per sostenere l'attualità del pericolo di reiterazione occorrono elementi concreti e recenti: il mero riferimento a fatti lontani nel tempo o a condotte pregresse non è sufficiente senza indicazioni di persistenza o continuità del rischio.
  • Il trasferimento di residenza e lo svolgimento di una regolare attività lavorativa sono elementi che possono assumere valore nella valutazione della cessazione del pericolo cautelare e devono essere adeguatamente considerati e motivati dal giudice se ritenuti irrilevanti.
  • Non è ammissibile una motivazione generica e contraddittoria: il giudice deve esplicitare le ragioni probatorie per le quali ritiene che l'indagato sia ancora integrato in un contesto criminale e come ciò giustifichi la misura cautelare.
  • La presenza di precedenti penali rilevanti può concorrere a giustificare esigenze cautelari, ma va collegata a elementi di attualità che dimostrino il concreto rischio di reiterazione; la sola esistenza di precedenti non è di per sé sufficiente.
  • Il diritto al silenzio dell'imputato non può essere usato come segno negativo di mancata 'rivisitazione critica' del proprio comportamento senza altri elementi probatori: la valutazione deve basarsi su fatti e prove e non su deduzioni generiche dal silenzio.

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